Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 31 maggio 2019

Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici

 

Articolo 1

Oggetto e categorie di beneficiari

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 806 a 808, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto un credito d’imposta in favore dei soggetti di seguito indicati:

a) esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

b) esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, "cosiddetti punti vendita non esclusivi", a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

 

Articolo 2

Requisiti

 

1. Sono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1, comma 1:

a) la sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;

b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) l’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;

d) l’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese:

1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);

2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);

3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);

4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);

5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).

 

Articolo 3

Parametri di calcolo del credito d’imposta

 

1. Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d’imposta di cui all’articolo 1 è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:

a) imposta municipale unica - IMU;

b) tassa per i servizi indivisibili - TASI;

c) canone per l’occupazione di suolo pubblico - COSAP;

d) tassa sui rifiuti - TARI;

e) spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

2. Per gli esercenti le attività di cui all’articolo 1, lettera b) del presente decreto, il credito di imposta è parametrato alle medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

3. Il credito d’imposta, stabilito per ciascun esercente nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

 

Articolo 4

Accesso al credito d’imposta

 

1. Gli esercenti che intendono accedere al beneficio presentano apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci di spesa indicate all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta, e con la quale l’impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, che espongano le spese, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenute per la locazione del locale in cui è esercitata la vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2, un’apposita certificazione, rilasciata dal comune nel cui territorio si svolge l’attività del richiedente, attestante l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.

4. Per i punti vendita non esclusivi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione di cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il rapporto secondo le regole di cui all’articolo 3, comma 2.

 

Articolo 5

Riconoscimento del credito d’imposta

 

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3. Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente, il suddetto elenco è trasmesso all’Agenzia delle entrate secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 4.

2. Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l’elenco di cui al comma 1 è formato tenendo conto dell’esito della ripartizione proporzionale.

 

Articolo 6

Utilizzo del credito d’imposta

 

1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 5, comma 1.

2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso con il provvedimento di cui all’articolo 5, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

3. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

 

Articolo 7

Cause di revoca e di recupero del credito

 

1. Il Dipartimento per l'informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla rideterminazione del credito di imposta.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.

3. Il Dipartimento l’informazione e l’editoria procede in forza dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

4. Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d’imposta riconosciuto, il Dipartimento per l'informazione e l’editoria e l’Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito di imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.

 

Articolo 8

Disposizioni finali

 

1. Il Dipartimento per l'informazione e l’editoria assicura l’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo previsto dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. A tal fine, le relative risorse sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio" per le regolarizzazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 luglio 2019, n. 177.