Prassi - INPS - Messaggio 27 marzo 2024, n. 1259

Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 - Effetti pensionistici - Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

 

Con il messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022 e la circolare n. 27 del 10 marzo 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2023 della disciplina relativa al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, inizialmente disposta dall’articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

L’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto Milleproroghe 2024), entrato in vigore il 31 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, prevede un ulteriore differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024, modificando il citato comma 4-bis dell’articolo 36, e stabilisce che: “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

Pertanto, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

- pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);

- pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;

- pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

Per quanto non espressamente indicato dal presente messaggio, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021, n. 27 del 2023 e con i messaggi n. 298 e n. 3287 del 2022.