Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 20 luglio 2016, n. C-341/15
"Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Collocamento a riposo su richiesta dell’interessato - Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro - Normativa nazionale che esclude l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute - Congedo per malattia - Dipendenti pubblici"
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Hans Maschek e, dall’altro, la Magistratsdirektion der Stadt Wien - Personalstelle Wiener Stadtwerke (direzione dell’amministrazione comunale della città di Vienna - ufficio del personale dei servizi tecnici della città di Vienna, Austria), suo datore di lavoro, in merito all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall’interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/88
3. L’articolo 7 della direttiva 2003/88, rubricato "Ferie annuali", è così redatto:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
Diritto austriaco
4. La direttiva 2003/88 è stata recepita nel diritto austriaco e, più in particolare, per quanto riguarda i dipendenti pubblici della città di Vienna, dall’articolo 41a del Gesetz über das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien - Besoldungsordnung 1994 (legge relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna, Norme sulla retribuzione 1994), come modificata nel 2014 (in prosieguo: la "BO"):
"(1) A meno che non sia immediatamente riassunto in un altro servizio della città di Vienna, il dipendente pubblico ha diritto, quando lascia il servizio o quando il suo rapporto di lavoro cessa, a un’indennità sostitutiva per la parte delle ferie annuali di cui non ha ancora goduto (indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute]). Ha diritto a tale indennità soltanto nei limiti in cui egli non abbia, per fatto proprio, usufruito di tutte le proprie ferie annuali.
(2) Il dipendente pubblico è responsabile per non aver usufruito di tutte le ferie annuali in particolare quando lascia il servizio
1. in caso di licenziamento (...) qualora sia licenziato per colpa;
2. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1 [assenza ingiustificata], all’articolo 73 [dimissioni] o all’articolo 74 [revoca] [del Gesetz über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien - Dienstordnung 1994 (legge sullo statuto dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna - Norme sui servizi 1994) (in prosieguo: la "DO")], o
3. in caso di ammissione al beneficio della pensione su sua richiesta in applicazione dell’articolo 68b, paragrafo 1, punto 1), dell’articolo 68c, paragrafo 1, o dell’articolo 115i della [DO].
(3) L’indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] è calcolata separatamente per ogni anno civile per il quale le ferie annuali non sono state godute e non si sono prescritte.
(4) Il dipendente pubblico ha diritto a un’indennità [finanziaria per ferie annuali non godute] per il saldo dei suoi diritti rimborsabili restante dopo sottrazione dei giorni effettivamente utilizzati durante tale anno civile.
(...)".
5. L’articolo 68c, paragrafo 1, della DO prevede che un dipendente che abbia raggiunto i 60 anni di età possa, su propria richiesta, essere collocato a riposo qualora il suo pensionamento sia compatibile con l’interesse del servizio.
6. Conformemente all’articolo 68b, paragrafo 1, della DO, il dipendente pubblico che ne faccia domanda deve essere collocato a riposo:
"(1) qualora abbia maturato una carriera di una durata di 540 mesi imputabili (...)
(2) qualora il dipendente pubblico sia inabile al lavoro a causa di un’incapacità di lavoro ai sensi dell’articolo 68a, paragrafo 2, della DO (...)".
7. L’articolo 115i, paragrafo 1, della DO prevede che il dipendente pubblico che ne ha fatto domanda debba essere collocato a riposo se ha raggiunto un’età compresa tra 720 e 776 mesi e se ha maturato, prima del pensionamento, un numero sufficiente di periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di anzianità.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8. Il sig. Maschek, nato il 17 gennaio 1949, era un dipendente pubblico della città di Vienna dal 3 gennaio 1978.
9. Tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012, data del suo pensionamento, non si è presentato sul posto di lavoro.
10. Il giudice del rinvio riferisce che dal fascicolo amministrativo del sig. Maschek emerge che il suo datore di lavoro ha annotato nei propri registri, come assenza per malattia, solo il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010.
11. Il datore di lavoro del sig. Maschek non si sarebbe opposto alle altre assenze di quest’ultimo, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012, poiché aveva concluso con il medesimo due convenzioni vertenti su tali assenze e sulle loro conseguenze.
12. La prima convenzione, conclusa il 20 ottobre 2010, è redatta come segue:
"1. Osservazioni generali
La situazione non consente in alcun caso alla città di Vienna di continuare a utilizzare i servizi del sig. Maschek in qualità di capo unità oltre il periodo precisato di seguito.
Tenuto conto del pensionamento del sig. Maschek previsto per il 1° ottobre 2011, la città di Vienna ha concordato con il medesimo le seguenti disposizioni:
2. Domanda di pensionamento in data 1° ottobre 2011
Il sig. Maschek presenterà entro la fine dell’anno una domanda scritta di pensionamento a decorrere dal 1° ottobre 2011.
3. Funzioni di capo unità
Per garantire una transizione agevole, il sig. Maschek manterrà le funzioni di capo unità fino al 31 dicembre 2010. Fino a tale data, si avvarrà delle sue ferie annuali per 5 o 6 settimane. La ripartizione delle ferie sarà effettuata prima della fine di ottobre, conformemente alle Wiener Linien.
Il 1° gennaio 2011, il sig. Maschek sarà svincolato dalle sue funzioni di capo unità.
4. Rinuncia alla prestazione del servizio
A partire dal 1° gennaio 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke rinuncia ai servizi del sig. Maschek, il quale manterrà il proprio stipendio".
13. La seconda convenzione, conclusa il 21 luglio 2011, che si sostituisce alla prima, è redatta come segue:
"1. Osservazioni generali
I firmatari della presente convenzione concordano che i servizi del sig. Maschek nelle funzioni di capo unità non possano più essere utilizzati oltre il periodo precisato di seguito.
Tenuto conto del pensionamento del sig. Maschek previsto il 1° luglio 2012, la città di Vienna ha con lui concordato le disposizioni seguenti:
2. Domanda di pensionamento in data 1° luglio 2012
Il sig. Maschek presenterà una domanda scritta di pensionamento a decorrere dal 1° luglio 2012. La decisione di collocamento a riposo del sig. Maschek gli sarà quindi rilasciata personalmente (...). Il sig. Maschek dichiara per iscritto di non proporre ricorso avverso tale decisione.
3. Funzioni di capo unità
Il sig. Maschek ha esercitato le funzioni di capo unità fino al 31 dicembre 2010. È stato svincolato da tale funzione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
4. Rinuncia alla prestazione del servizio
A partire dal 1° gennaio 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke, di concerto con la Wiener Linien GmbH & Co KG, rinuncia ai servizi del sig. Maschek, che manterrà il proprio stipendio (...).
(...)
7. Condizione sospensiva
La presente convenzione è sottoposta alla condizione sospensiva che la dichiarazione di rinuncia del 21 luglio 2011 sia pienamente produttiva di effetti giuridici e che il sig. Maschek renda la dichiarazione, giuridicamente valida, di rinuncia a qualsiasi ricorso prevista dall’articolo 2 della presente convenzione".
14. Al momento della conclusione della seconda convenzione, il sig. Maschek ha depositato altresì una domanda di pensionamento. Il suo datore di lavoro ha di conseguenza adottato, il 21 luglio 2011, una decisione con cui il sig. Maschek è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 2012, sul fondamento dell’articolo 115i, paragrafo 1, della DO. L’interessato si è allora vincolato a rinunciare a qualsiasi ricorso avverso tale decisione.
15. Secondo il giudice del rinvio, risulta pertanto accertato, da un lato, che dal 15 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2010, l’assenza del sig. Maschek dal suo luogo di lavoro era giustificata per un congedo per malattia e, dall’altro, che dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, vale a dire fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo, il sig. Maschek era tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro a motivo dell’istruzione di servizio derivante dall’applicazione della seconda convenzione.
16. Il sig. Maschek sostiene tuttavia di essersi ammalato poco prima del 30 giugno 2012. Ritiene, pertanto, di aver diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e ha presentato domanda al riguardo al proprio datore di lavoro.
17. Con decisione del 1° luglio 2014 quest’ultimo ha respinto la sua domanda, sulla base dell’articolo 41a, paragrafo 2, terzo comma, della BO.
18. Adito con ricorso proposto dal sig. Maschek avverso tale decisione, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) esprime, in primo luogo, dei dubbi in merito alla compatibilità dell’articolo 41a, paragrafo 2, della BO con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
19. Infatti, l’articolo 41a, paragrafo 2, della BO priverebbe il dipendente "responsabile per non aver usufruito di tutte le proprie ferie annuali" del diritto a percepire un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, in particolare, se è collocato a riposo sul fondamento dell’articolo 115i, paragrafo 1, della DO, come nella controversia di cui al procedimento principale.
20. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene, tenuto conto di una situazione come quella di cui al procedimento principale, che l’articolo 41a, paragrafo 2, della BO possa essere contrario alla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della direttiva 2003/88, in quanto il dipendente pubblico che sia stato collocato a riposo su sua richiesta è privato del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, anche qualora, poco prima del suo pensionamento, tale dipendente pubblico fosse malato e abbia presentato un certificato medico al riguardo.
21. In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni alle quali è subordinata la concessione dell’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a un lavoratore che, come nel procedimento principale, non abbia potuto, a causa di una malattia, usufruire delle proprie ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro. Esso ritiene, in particolare, che la concessione di tale indennità dovrebbe essere subordinata al fatto che un simile lavoratore debba informare il proprio datore di lavoro della sua malattia in tempo utile e fornirgli un certificato medico che giustifichi quest’ultima.
22. In terzo luogo, qualora la Corte giudichi che l’articolo 41a, paragrafi 1 e 2, della BO è contrario al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, debba prevedere a favore dei lavoratori esclusi dal beneficio dell’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute delle modalità di esercizio del diritto in questione più favorevoli a quelle previste dalla summenzionata direttiva, in particolare per quanto riguarda l’importo dell’indennità che deve essere concessa a detti lavoratori.
23. Alla luce di quanto sopra, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 41a, paragrafo 2, [della BO], che in linea di principio non riconosce alcun diritto all’indennità [finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute] ai sensi di detto articolo 7 della direttiva 2003/88 ad un lavoratore che, su propria richiesta, ponga fine al rapporto di lavoro in un determinato momento.
In caso di risposta negativa, [se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88] una disposizione nazionale in base alla quale il lavoratore che ponga fine su propria richiesta a un rapporto di lavoro deve compiere ogni sforzo al fine di usufruire delle ferie non ancora godute prima della cessazione del suddetto rapporto e secondo cui, in caso di conclusione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore, a questi spetta il diritto all’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] solo quando lo stesso, anche richiedendo di beneficiare delle ferie a decorrere dalla data della domanda di cessazione del rapporto stesso, non sarebbe stato in grado di usufruire di ferie nella misura corrispondente a quella su cui si fonda la domanda di indennità.
2) Se si debba ritenere che il diritto all’indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] sussista solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il proprio datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e [dall’altro,] ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).
In caso di risposta negativa, se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88 una disposizione nazionale in base alla quale il diritto all’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] sussiste solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il suo datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e [dall’altro] ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).
3) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze del 18 marzo 2004, Merino Gomez, C‑342/01, EU:C:2004:160, punto 31; del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punti 47‑50, e del 3 maggio 2012, Neidel, EU:C:2012:263, C‑337/10, punto 37), gli Stati membri possono riconoscere per legge al lavoratore un diritto alle ferie o a un’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] più ampio rispetto al diritto minimo garantito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. I diritti riconosciuti da quest’ultima disposizione producono inoltre effetti diretti (v. sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punti da 34 a 36, e del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 28).
Se, alla luce di una siffatta interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, la concessione da parte del legislatore nazionale a una determinata categoria di persone di un diritto a un’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] notevolmente più ampio rispetto a quanto previsto dalla suddetta disposizione della direttiva comporti, in ragione degli effetti diretti spiegati dall’articolo succitato, che anche alle persone cui la legge nazionale ha negato - in violazione [di tale] direttiva - il diritto a una [indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] debba essere riconosciuto un tale diritto nella misura - notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui trattasi [di tale] direttiva - accordata dalla disciplina nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in parola".
Sulle questioni pregiudiziali
24. Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore che, a seguito della sua domanda di pensionamento, ha posto fine al suo rapporto di lavoro e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale debba prevedere, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, a favore di un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli di quelle che risultano dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda l’importo dell’indennità che deve essergli concessa.
25. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre in primo luogo rammentare che, come emerge dalla stessa formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale tale direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, è dunque conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz‑Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 54, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 28).
26. Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria (v. sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 56; del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 29, nonché del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 17).
27. Occorre altresì rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 23).
28. Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
29. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
30. Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
31. Per quanto riguarda, in secondo luogo, una situazione come quella di cui al procedimento principale, occorre rammentare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata nessun’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 62, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 30).
32. Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per malattia (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 32).
33. Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, durante il quale è accertato che il sig. Maschek era in congedo per malattia e che egli non ha potuto, per tale motivo, usufruire, durante tale periodo, delle ferie annuali retribuite che aveva maturato, quest’ultimo ha diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
34. Inoltre, si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonché del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, EU:C:2011:761, punto 31).
35. Ciò premesso, e al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, si deve constatare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il suo pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia.
36. Pertanto, spetta al giudice del rinvio stabilire se, conformemente alla seconda convenzione conclusa tra il sig. Maschek e il suo datore di lavoro, in data 21 luglio 2011, come riprodotta al punto 13 della presente sentenza, il sig. Maschek fosse effettivamente tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012, e se continuasse a percepire il proprio stipendio. In caso affermativo, il sig. Maschek non avrà diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire durante tale periodo.
37. Se, invece, durante tale medesimo periodo, il sig. Maschek non ha potuto usufruire delle ferie annuali retribuite a causa di una malattia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, quest’ultimo avrà diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
38. Per quanto concerne, in terzo luogo, la questione se, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, la normativa nazionale debba prevedere, a favore di un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda l’importo dell’indennità che deve essergli concessa, occorre rammentare che, benché la direttiva 2003/88 intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono, conformemente all’articolo 15 di tale direttiva, della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori. Pertanto, la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dall’articolo 7 di tale direttiva, attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale (v., in particolare, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 47, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punti 34 e 35).
39. Di conseguenza, spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite supplementari che si aggiungono alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto a un’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione (v. sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 36).
40. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:
- esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
Sulle spese
41. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Dichiara
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
- esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione