Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 febbraio 2021, n. 124

Gruppo IVA: vincolo economico

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA (di seguito, "Rappresentante", "Istante" o "Società") presenta interpello, unitamente a BETA. (di seguito, "Partecipata"), in merito alla possibilità di includere quest'ultima nel Gruppo IVA già costituito dall'Istante.

La Società rappresenta che l'omonimo Gruppo IVA, di cui è Rappresentante, è stato costituito con opzione esercitata a settembre dell'anno X, con effetto dal 1° gennaio X+1.

In ossequio al principio "all in, all out" che caratterizza questo regime sono state incluse nel Gruppo IVA, l'Istante, che è capogruppo, e le sue partecipate per le quali sussistevano alla data del 1° luglio X i vincoli finanziario, economico e organizzativo e per le quali non ricorrevano cause di esclusione oggettive.

Non è stata inclusa la Partecipata per la quale non ricorreva innanzitutto il vincolo finanziario alla data del 1° luglio X.

La Rappresentante, infatti, ha sottoscritto quote della Partecipata a settembre dell'anno X, mediante conversione di un suo credito in conto aumento di capitale, unitamente a un altro versamento in conto aumento capitale.

La conversione del credito in un versamento in conto aumento capitale è avvenuta perché la Partecipata non era in grado di pagare quanto dovuto alla Società.

A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, la Rappresentante dichiara di trovarsi nella situazione di cui all'articolo 2359, n. 1) del codice civile, che comporta l'instaurazione di un vincolo finanziario nei confronti della Partecipata.

La Rappresentante e la Partecipata (in seguito, unitamente "le Istanti" o "le Società") dichiarano di operare nel settore immobiliare e delle costruzioni (codice ATECO 41.20.00) e che tra le stesse è vigente un contratto di appalto (a firma del precedente legale rappresentante della Partecipata) per la costruzione di fabbricati ad uso commerciale e ritengono pertanto sussistente il vincolo economico.

Le Istanti rappresentano, inoltre, che sono soggette alla medesima direzione operativa e gestionale, esercitata dal Sig Y, legale rappresentante di entrambe, con ciò ritenendo sussistere anche il vincolo giuridico.

Ciò premesso, le Società, considerato che:

- per l' articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, "Decreto IVA") i vincoli economico ed organizzativo, necessari per la costituzione di un Gruppo IVA, unitamente a quello finanziario, si presumono sussistere quando ricorre il vincolo finanziario;

- per il comma 6 del citato articolo, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente quando il vincolo finanziario è instaurato in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria;

- in virtù del medesimo comma 6, "Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata ....istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della" legge 27 luglio 2000, n. 212..... ";

con la presente istanza di interpello chiedono di disapplicare la presunzione di cui al comma 6 dell'articolo 70-ter del Decreto IVA per il ricorrere del vincolo economico, consentendo così l'inclusione della Partecipata nel Gruppo IVA.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La Società dichiara di non aver sottoscritto le quote della Partecipata nell'ambito di un'operazione finalizzata al recupero del credito bensì per una precisa scelta di investimento, correlata allo svolgimento dell'attività tipica del settore in cui opera il gruppo societario oltre che delle connesse attività accessorie e strumentali, come dimostrerebbe la stipula di un contratto di appalto per la costruzione di fabbricati ad uso commerciale e da altre interazioni commerciali e di sviluppo.La Rappresentante precisa che la sottoscrizione delle quote nella modalità descritta ha consentito di acquisire il controllo della Partecipata con la nomina dello stesso legale rappresentante in modo da assicurare una convergente gestione e condivisione di interessi ed obiettivi del gruppo societario.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

La risposta all'interpello in esame è resa tenendo conto unicamente degli elementi e dei fatti rappresentati, qui assunti acriticamente, lasciando dunque impregiudicata ogni possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in ordine alla regolare costituzione del Gruppo IVA in commento.

Ai sensi dell'articolo 70-quater del Decreto IVA, il Gruppo IVA si costituisce a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'articolo 70-ter del medesimo Decreto.

La coesistenza dei tre vincoli, intesi quali indici di cooperazione economica, disegna il perimetro del Gruppo IVA, nel rispetto dei requisiti soggettivi sanciti dall'articolo 70-bis del Decreto IVA.

La disposizione, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza al vincolo di carattere finanziario, stabilendo, al comma 4, che dalla sua esistenza si presume il ricorrere anche dei vincoli economico e organizzativo.

Sempre in tema di presunzione, si sottolinea, inoltre, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 70-ter del Decreto IVA, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente nella specifica ipotesi in cui il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito, "TUIR"). La presunzione di insussistenza del vincolo economico è superabile mediante presentazione di interpello probatorio.

Posto l'espresso richiamo all'articolo 113 del TUIR, si ritiene che l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del comma 6 in commento siano circoscritti ai soggetti e alle fattispecie ivi richiamati, tra cui non può essere ricondotto il caso concreto e personale prospettato dall'Istante.

Da quanto affermato dalla Rappresentante, la fattispecie oggetto del presente interpello sembra invece ricondursi a quella dell'articolo 70-ter, comma 4, del Decreto IVA, prima illustrata.

Al riguardo si ricorda che per finalità antielusive il comma 1 del citato articolo pone un periodo minimo di detenzione della partecipazione di controllo (c.d. holding period) per evitare che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei così da beneficiare del vantaggi derivanti dall'adesione al regime in commento.

In particolare, il vincolo finanziario tra soggetti passivi d'imposta necessario per la partecipazione ad un Gruppo IVA deve sussistere già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto (cfr. anche articolo 1, comma 1, del decreto 6 aprile 2019).

L'Istante afferma di aver acquisito il controllo di diritto della Partecipata nel corso dell'anno X, ma successivamente al 1° luglio: l'opzione per l'inclusione della Partecipata nel Gruppo IVA avrebbe dovuto pertanto essere inviata dalla Rappresentante dal 1° ottobre al 31 dicembre X, determinandone l'inclusione a partire dal secondo anno successivo, cioè dal 1 gennaio X+2 (cfr. articolo 70-quater, comma 3, del Decreto IVA e circolare 19/E del 2018, paragrafo 3.1.1.).