Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 13 gennaio 2022, n. 1

Misure di sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l’anno 2021 - Fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio relativo

 

Articolo 1

(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)

 

1. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

3. L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio non effettuando uscite in mare.

4. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

 

Articolo 2

(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)

 

1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.

2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

3. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2021, sia dall'Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:

a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l'arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche successive all'interruzione temporanea. L'indennità verrà riconosciuta per il periodo dell'arresto temporaneo obbligatorio, per le sole misure tecniche effettuate successivamente a detto arresto e per il periodo di arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo, anche non in continuità con l'arresto temporaneo obbligatorio;

b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;

c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

 

Articolo 3

(Beneficiari)

 

1. L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

2. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.

3. L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

4. L'indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

 

Articolo 4

(Modalità di accesso all'indennità)

 

1. Le imprese di cui agli articoli precedenti inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 15 marzo 2022, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline", non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze. La procedura di inoltro degli allegati è dettagliatamente comunicata con apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it nella pagina web dedicata al fermo pesca.

2. L'istanza, deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica della CIGSonline. L'istanza deve indicare:

a) ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi dell'unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell'Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;

c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività;

d) cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l'arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;

e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati, specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);

f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo dell'attività (sia non obbligatorio che obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro, cognome e nome, codice fiscale del lavoratore, coordinate bancarie per l'accreditamento dell'indennità; l'elenco dovrà essere fornito compilando, esclusivamente l'apposito modello (FPO-2021) disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, senza modificarne rimpaginazione;

g) dichiarazione "Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere richiesto, per i dipendenti sopraelencati, misure di sostegno al reddito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per i medesimi periodi per i quali si richiede l'indennità di fermo pesca obbligatorio e/o non obbligatorio per il 2021" così come previsto dall'articolo 1, comma 315 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) dichiarazione: "il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati"; l'informativa per il trattamento dei dati è disponibile sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al fermo pesca.

3. All'istanza devono essere allegati:

a) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell'istituto di credito a conferma del medesimo codice IBAN;

b) dichiarazione di avvenuto fermo dell'unità di pesca completa di attestazione dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea, da presentarsi all'Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo (la consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo "arresto temporaneo obbligatorio" di cui al D.M. MIPAAF n. 229107 del 18 maggio 2021). Per l'arresto non obbligatorio di cui al D.D. MIPAAF n.8941 dell'11 gennaio 2021 e all'art. 1, comma 7 del DM MIPAAF n.229107 del 18 maggio 2021, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice e duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione "on line", indirizzata all'Ufficio pesca dell'Autorità marittima d'iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l'interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile) entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì.

4. Al fine di attestare l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, è necessaria, da parte dell'Autorità marittima competente, l'indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio ed i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi. L'attestazione dovrà essere fornita compilando, esclusivamente, l'apposito modello "Scheda 9-anno 2021" disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà essere timbrato in ogni foglio da parte dell'Autorità marittima competente per territorio.

5. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

6. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui al comma 2, degli allegati di cui al comma 3, le istanze presentate dopo il 15 marzo 2022 e le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso la piattaforma CIGSonline.

7. Fino alla data di pubblicazione del presente Decreto Interministeriale le giornate di fermo pesca, relative al fermo pesca non obbligatorio, dovranno essere attestate tramite il sistema dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed allegate all'istanza.

 

Articolo 5

(Modalità di istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse)

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria delle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità e predispone il decreto di autorizzazione, relativo al riconoscimento dell'indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione Marittima.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, mette a disposizione dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2022, le risorse stanziate per l'anno 2021, necessarie alla liquidazione delle indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione", sulla missione "Politiche per il lavoro", programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "Ammortizzatori in deroga", per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione - una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, mette a disposizione dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2022, le risorse stanziate per l'anno 2021, al netto dei fabbisogni finanziari connessi alle annualità pregresse ai fini della liquidazione delle indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione", sulla missione "Politiche per il lavoro", programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "Ammortizzatori in deroga", per quanto concerne l'arresto temporaneo non obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Centrale di Bilancio - provvede agli adempimenti contabili prescritti dalla legge.

 

Articolo 6

(Modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennità)

 

1. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per il fermo pesca obbligatorio ed euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per il fermo pesca non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione - trasmette il decreto di autorizzazione corredato dall'elenco degli aventi diritto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, trasferendo le risorse finanziarie in favore degli stessi Funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all'erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.

3. Gli elenchi degli aventi diritto all'erogazione dell'indennità devono riportare i dati necessari come di seguito indicati:

- Codice fiscale;

- Cognome;

- Nome;

- Indirizzo di residenza/domicilio;

- Codice IBAN.

4. Le Amministrazioni interessate, compresi i Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, svolgono le attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Allegato 1

(Testo dell’allegato)

 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.