Prassi - INPS - Circolare 25 marzo 2024, n. 50

Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato - Istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità

 

SOMMARIO Con la presente circolare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi e informativi, si illustra il regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia e dell’assicurazione economica di maternità, degli assegni per il nucleo familiare e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), elencate rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, con riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato. Vengono altresì fornite indicazioni in merito al riconoscimento delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

 

INDICE

 

1. Premessa. Quadro normativo

2. Istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens delle quote di retribuzione e il versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi

 

1. Premessa. Quadro normativo

 

Con la riforma del lavoro sportivo, introdotta con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è stata prevista per i lavoratori sportivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” (cfr. la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).

In particolare, ai successivi commi 3, 4 e 5 del citato articolo 33, con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), sono state introdotte, rispettivamente, le seguenti tutele e, al contempo, è stata determinata la misura della relativa contribuzione a carico dei datori di lavoro:

- tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);

- tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento di cui, rispettivamente, ai commi 28 e 31 del medesimo articolo 2.

Il legislatore, da ultimo, è intervenuto in materia fornendo una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021. Nello specifico, la legge 15 dicembre 2023, n. 191, in sede di conversione, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 16, che, aggiungendo un periodo in fine al citato comma 2, dispone: “Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo”.

Pertanto, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro.

Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.

Si precisa al riguardo che le prestazioni economiche corrispondenti alle tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità, previste dal comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, sono commisurate ai versamenti effettuati in ragione della disciplina sopra esposta.

Pertanto, per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia per i lavoratori “vecchi iscritti” che per quelli “nuovi iscritti”, si terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383,00 euro.

Ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (come precisato nella citata circolare n. 88/2023) (NOTA 1). Gli stessi datori di lavoro devono tener conto, per il calcolo dell’indennità da erogare e conguagliare (NOTA 2), del limite giornaliero sopra indicato, aggiornato annualmente.

Resta fermo, per contro, l’obbligo di versamento in capo al datore di lavoro anche con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo:

- della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile;

- della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si rammenta che per quanto riguarda l’accantonamento delle quote al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i presupposti, l’imponibile contributivo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile, come precisato con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007.

Si precisa, infine, che per quanto riguarda i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato, in quanto iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, introdotta dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 145/2023, non trova applicazione.

 

2. Istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens delle quote di retribuzione e il versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

 

Con la circolare n. 88/2023 sono state fornite, tra le altre, indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro operanti nei settori professionistico e dilettantistico, in relazione ai lavoratori sportivi di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Con la presente circolare, si integrano tali istruzioni, al fine di consentire il versamento della sola contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia, qualora ne ricorrano le condizioni) per le quote eccedenti il massimale contributivo di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 166/1997, anche alla luce delle disposizioni da ultimo introdotte dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 145/2023, oggetto della presente circolare.

Con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023, la procedura di calcolo è stata adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate.

Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).

Si rammenta al riguardo che i criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995.

In particolare, al fine di esporre i dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, i dati relativi al versamento dello 0,20 per cento al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, i sottoelencati elementi devono essere valorizzati come segue: <ImpEccMass1Sport>

Per gli sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 383,00 euro) e il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (per il 2024 pari a 2.796,00 euro), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero compreso fra i predetti massimali;

per gli sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “ST”, deve essere indicato l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995 (per il 2024 pari a 119.650,00 euro) e il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 872.251,00 euro).

<ContrEccMass1Sport>

In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> determinato sulla base delle regole sopra specificate.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

<ImpEccMass2Sport>

I criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995. In particolare:

per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 2.796,00 euro), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero eccedente il predetto massimale;

per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “ST”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 872.251,00 euro).

<ContrEccMass2Sport>

In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile <ImpEccMass2Sport> determinato sulla base delle regole sopra descritte.

L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

 

2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (NOTA 3)

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).

A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

Pertanto, per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;

- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;

- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale nel mese;

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto in <BaseRif>.

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.

Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.??

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.?

 

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Note:

(1) In merito alle disposizioni inerenti alla tutela della malattia, si rinvia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto illustrato con la circolare n. 134368-A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, avente ad oggetto: “Compendio delle norme regolanti l'indennità giornaliera di malattia già erogata dal disciolto I.N.A.M.”.

Per la determinazione dell’indennità di maternità, si rinvia all’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2001. Ai fini della individuazione delle giornate indennizzabili trovano integrale applicazione i criteri vigenti per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia tenendo, peraltro, presente che in materia di indennità di maternità non è previsto l'istituto della “carenza”.

(2) Si rammenta, in proposito, che il comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto dall’articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente” (cfr. la circolare n. 88/2023).

(3) Si rammenta, in proposito, che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, per l’anno 2023, è pari a 113.520,00 euro. Inoltre, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312, per l’anno 2023, è pari a 364,00 euro (cfr. la circolare n. 11 del 1° febbraio 2023)