Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 ottobre 2019, n. 27382

Appalto società consortile - Subappalto - Contributi omessi - Responsabilità solidale

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha rigettato l'opposizione proposta dalla soc P.I.P. avverso il decreto ingiuntivo con cui le stato era ingiunto il pagamento di Euro 57.431,00, nella sua qualità di obbligata solidale con la soc C.M. in base all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per contributi omessi in relazione ai lavoratori della C.M. per il periodo 1/1/2010-31/12/2010.

La Corte ha esposto che la P. aveva appaltato lavori alla soc consortile (...) (MGS) presso lo stabilimento di Verbania; che la MGS aveva affidato i lavori alla consorziata L. la quale li aveva affidati a sua volta alla M. ,nei cui confronti l'Inps aveva accertato omissioni contributive, e che l'Istituto aveva chiesto alla P., quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 2765/2003, i contributi omessi relativi ai lavoratori di M. adibiti all'appalto presso P. Secondo la Corte territoriale era irrilevante che P. affermasse di non aver avuto alcun contatto con M. e di aver sempre ritenuto che i lavoratori per i quali veniva autorizzato l'accesso fossero dipendenti MGS, sul presupposto che era MGS a chiedere l'autorizzazione e che il contratto d'appalto P. /MGS vietava il subappalto e la cessione dei lavori salvo il consenso preventivo, mai richiesto.

La Corte ha rilevato, infatti, che la responsabilità del committente aveva natura oggettiva nel senso che derivava dal semplice fatto di aver stipulato il contratto d'appalto. Ha osservato, inoltre, che P. aveva gli elenchi dei lavoratori formalmente inviati allo stabilimento di Verbania da MGS nonché i cartellini presenze e, dunque, ben avrebbe potuto e dovuto controllare che di dipendenti di MGS si trattasse e non di altri.

2. Avverso la sentenza ricorre P. con un motivo. Resiste l'Inps. Con ordinanza interlocutoria del 27/12/2018 la causa è stata rimessa dalla sesta sezione a questa sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

3. La ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 n. 4 cpc; 111, comma 7, Cost; 115 cpc e 29 d.lgs. n. 276/2003.

Ribadisce la sua totale estraneità alla soc M.. Contesta la responsabilità oggettiva affermata dalla Corte. Osserva che il subappalto era pacificamente avvenuto in violazione delle disposizioni contrattuali; che MGS comunicava gli elenchi dei lavoratori con il codice fiscale, il numero del libro matricola e la data di assunzione e che non era possibile affermare che P. avesse accettato la prestazione lavorativa di altri lavoratori non riconducibili alla MGS.

4. Il ricorso è infondato.

L'art. 29, 2° comma, nel testo vigente in relazione al periodo in cui si riferiscono i contributi omessi, così disponeva "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

L'art. 29 citato regola la responsabilità solidale ,nell'ambito dell'appalto di opere o servizi, a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali. Si tratta di una tutela che ha il suo antecedente nella più corposa garanzia dell'art. 3 della legge 1369/60 che prevedeva per gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di trattamento.

La norma si traduce in un'obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore.

5. L'art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 del 2012, rilevante ratione temporis nell'odierna fattispecie, non prevede un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua "ratio", intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 07/12/2018).

Il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi,ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati.

6. La questione che si pone nel presente giudizio attiene alla sussistenza dell'obbligo della committente con riferimento a tutti i lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche ove tra committente ed appaltatore sia stato convenuto il divieto di subappalto.

7. Ritiene il Collegio che la risposta a tale quesito debba essere positiva.

Deve, infatti, valutarsi che l'obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. 16 marzo 2004, n. 5353; Cass. 24 ottobre 2003 n., 15979; Cass. 29 aprile 2003, n. 6673).

L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è dunque distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass n. 8662 del 2019, Cass. n. 13650 del 2019) e soprattutto se ne deve sottolineare la sua natura indisponibile nonché la sua commisurazione alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.

La peculiarità dell'obbligazione contributiva induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche ed in assenza di qualsiasi plausibile ragione , l'esonero della responsabilità del committente a fronte della violazione del divieto di subappalto da parte del subappaltare, concordato con il committente .

Ciò a maggior ragione nel caso in esame di accertamento di non adeguato controllo da parte del committente del personale addetto all'appalto, considerato che la Corte ha valutato che P. aveva a disposizione gli elenchi dei lavoratori formalmente inviati allo stabilimento di Verbania da MGS nonché i cartellini presenze e " dunque ben avrebbe potuto e dovuto controllare che di dipendenti di MGS (e non di altri) si trattasse In tal modo la Corte ha anche evidenziato un comportamento colposo della committente.

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.