Prassi - BANCA D'ITALIA - Comunicato 05 settembre 2016

Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari.

 

Il presente provvedimento modifica le disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (di seguito le «Disposizioni») adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015 e che entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre 2016.

 La maggior parte delle modifiche - riguardanti la decorrenza degli obblighi segnaletici e la tempistica degli stessi - sono limitate ai seguenti soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo

 

2.1. delle Disposizioni:

i. soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla lettera b) del paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione» delle Disposizioni;

ii. in assenza di soggetti collocatori di cui al punto i), l'offerente, nel caso di offerta al pubblico. 

In particolare, con riferimento ai soggetti sopra indicati: la tempistica di cui alla lettera a) del paragrafo 3.

«Contenuto e modalità della segnalazione» è modificata come di   seguito descritto:

 i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione», alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;

la decorrenza degli obblighi segnaletici è posticipata al 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017;

le informazioni relative all'ammontare dei rimborsi anticipati, così come le informazioni trimestrali periodiche successive al trimestre di chiusura del collocamento di covered warrants, certificates, ETC e ETN, non sono dovute. 

Infine, con riferimento a tutti i soggetti destinatari della disciplina, si precisa che la segnalazione dell'importo collocato o sottoscritto all'estero - di cui alla sezione 4 «Informazioni di carattere quantitativo» - è dovuta solo per gli emittenti residenti. 

Le Disposizioni modificate sono allegate in versione integrale al presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet www.bancaditalia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari

 

1. Premessa

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB), prevede che, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza che sia o meno richiesto un prospetto informativo (1) . Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, senza alcuna funzione né di vaglio preventivo, né di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario.

 Le segnalazioni informative sono state definite tenendo presente che la Banca d'Italia, in qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (National Numbering Agency, NNA), riceve informazioni in sede di attribuzione dei codici International Securities Identification Number (ISIN) e Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari («Anagrafe Titoli»), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attività di riscontro dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea (Centralised Securities Data Base - CSDB) e alla predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea.

 

1.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni: 

- art. 129 del TUB, concernente l'emissione e l'offerta in Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari;

- art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

 

1.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

1) strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF); 

2) strumenti finanziari strutturati: gli strumenti finanziari che incorporano una componente derivativa come quella presente negli strumenti indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF, diversa dalla mera facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore;

3) titoli STEP (Short Term European Paper): gli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata attribuita la «STEP label», attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (Step Market Committee);

4) reverse enquiry: le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente  all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure procederà all'annullamento degli stessi;

 5) soggetti non residenti: persone giuridiche con sede legale in paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti anche le filiali estere di banche italiane;

 6) soggetti vigilati: 

a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 6 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;

b) le succursali autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi per tali le imprese extracomunitarie che svolgano attività analoghe a quelle dei soggetti indicati nella precedente lett. a); 

c) le società, aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo bancario (art. 61 del TUB) o finanziario (art. 9 del TUB), del gruppo di SIM o del gruppo di società di gestione (art. 11 del TUF);

7) soggetti vigilati capogruppo: i soggetti definiti al precedente n. 6), lettera c);

8) soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati: i soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo a capo del quale è un soggetto vigilato capogruppo;

9) data di regolamento: la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario;

10) ISIN (International Securities Identification Number) e CFI (Classification of Financial Instrument): rispettivamente codice identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice di classificazione (cfr. standard ISO 10962) degli strumenti finanziari; 

11) offerta: l'offerta al pubblico di cui all'art. 100, comma 1, lett. t) del TUF oppure l'offerta a determinati investitori (cosiddetto private placement) aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all'art. 100 del TUF (e alle relative disposizioni di attuazione); 

12) direct listing: procedura in base alla quale gli strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta;

13) lead manager: membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi;

14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-ter), del TUF; 

15) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): i sistemi di cui all'art. 1, comma 5-octies, del TUF;

16) Anagrafe Titoli: archivio gestito dalla Banca d'Italia per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché all'attività di assegnazione dei codici ISIN e CFI; 

17) covered warrant «plain vanilla»: strumenti finanziari che cartolarizzano un'opzione call o put su un sottostante quotato. Tali strumenti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (call warrant) o di vendere (put warrant) una data quantità del sottostante ad o entro una determinata scadenza ad un prezzo prestabilito oppure di ottenere, al momento dell'esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore.

 

1.3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai:

soggetti, residenti e non residenti (2) , che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero; 

soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all'estero;

 soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.

 

2. Obbligo di segnalazione

 

2.1. Ambito di applicazione

Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati nel par. 2.2. Sono tenuti a effettuare la segnalazione, con le modalità e il contenuto di cui al successivo par. 3:

a) l'emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all'estero;

b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia;

c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di offerta al pubblico, o l'emittente, in caso di private placement o di direct listing (3) .

 

2.2. Esclusioni

Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di:

1) azioni di società e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. a), del TUF; 

2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lett. d) ed e), del TUF;

3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata originaria pari o inferiore a 12 mesi;

4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse enquiry;

5) titoli STEP;

6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V, Cap. 3, della Circ. n. 229;

7) strumenti finanziari derivanti da stripping su strumenti di debito;

8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo;

9) titoli emessi da Stati extra-UE;

10) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di acquistare o vendere le attività elencate ai precedenti numeri, per i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attività medesime (ad esempio, stock options che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti).

 

3. Contenuto e modalità della segnalazione

La raccolta delle segnalazioni consuntive è svolta con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da National Numbering Agencies estere oppure per l'aggiornamento delle relative informazioni. In particolare, le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete internet mediante la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione «Statistiche/Servizio di codifica ISIN e Anagrafe Titoli» (http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio. 

Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse:

a) informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In particolare:  per i soggetti di cui al paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettere a) e b) e gli emittenti, in caso di private placement o di direct listing, di cui alla lettera c):

 1) i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro la data di regolamento o di emissione;

 2) i dati di cui alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1;   per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo

2.1. «Ambito di applicazione», lettera c):

 3) i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione», alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;

 b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4 «Informazioni di carattere quantitativo» dell'Allegato A).

In particolare:

1) per i covered warrants, certificates, exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati relativi al numero di strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare (4) a partire da quello in cui si è dato inizio alle negoziazioni o, nel caso di strumenti non destinati a quotazione, è iniziato il collocamento (5) ;

2) per gli altri strumenti finanziari (6):

 i) i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto (ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o dell'offerta; 

ii) i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento (7) ;

3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati relativi all'ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento.

 I dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni sono specificati in dettaglio nell'Allegato A; quelli acquisiti dalla Banca d'Italia in fase di attribuzione dei codici ISIN non devono essere nuovamente inviati. 

Gli obblighi segnaletici per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera c) decorrono a partire dal 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti da tali soggetti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017.

 

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(1) Art. 9 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 7, del decreto  legislativo 29 dicembre 2006, n. 303

(2) Le operazioni effettuate da soggetti non residenti appartenenti  al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo  residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par.  2.1).

(3) Qualora le segnalazioni relative ad un medesimo strumento  finanziario siano dovute da più soggetti che collocano in Italia  facenti parte di un consorzio/sindacato di collocamento, è  necessario procedere nel modo seguente: le informazioni relative  all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione  verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di  collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei  confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri del  consorzio/sindacato di collocamento sarà tenuto a segnalare per  proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia,  con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente  una struttura «pot system» (in tale struttura affluiscono in un  book centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti da ciascun  componente del consorzio/sindacato di collocamento), la  segnalazione sarà effettuata dal membro del sindacato di  collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei  titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager).

(4) Pertanto: entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti al  31 dicembre; entro il 20 aprile vanno segnalati i dati riferiti  al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati i dati riferiti  al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti  al 30 settembre

(5) Informazioni dovute solo nei trimestri di collocamento dai  soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. «Ambito di  applicazione», lettera c).

(6) Le informazioni di cui al punto b.2 non devono essere inviate  dalle banche italiane, già tenute ad analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272).

(7) Informazioni non dovute dai soggetti collocatori o offerenti di  cui paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera c).

 

Allegato A

 

Sezione 1 - Informazioni anagrafiche all'emissione

Codice ISIN

Codice emittente

Codice capogruppo emittente

Codice garante

Codice capogruppo garante

Sottogruppo di attività economica

Valuta di denominazione

Tipologia strumento finanziario

Mercato regolamentato di quotazione

Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

Restrizioni alla vendita

Priorità nel rimborso

Prezzo di emissione o di offerta

Data di inizio godimento

Data di regolamento

Data scadenza

Periodicità della cedola

Prezzo di rimborso

Tasso di emissione

Codice ISIN del parametro di indicizzazione

Indicizzazione del capitale e delle cedole

Clausole CAP/FLOOR

Opzione di rimborso anticipato

Componente derivativa (strumento finanziario strutturato)

 

Sezione 2 - Altre informazioni anagrafiche

Durata attesa

Rendimento effettivo all'emissione

1. Componente garantita

2. Componente variabile

Costo della raccolta relativo all'emissione

 

Sezione 3 - Strumenti finanziari strutturati

Opzionalità di base

Tipo esercizio del derivato

Leva del titolo

 

Sezione 4 - Informazioni di carattere quantitativo

Numero di certificati in circolazione

Prezzo di negoziazione

Importo collocato o sottoscritto

Ammontare dei rimborsi anticipati

Ammontare delle cedole (facoltativo)

 

Sezione 1

Informazioni anagrafiche all'emissione

Codice ISIN

Codice internazionale (International Securities Identification Number) che identifica univocamente gli strumenti finanziari. Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association of National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in qualità di agenzia nazionale di codifica.

Codice emittente

Si intende il soggetto emittente lo strumento finanziario, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Codice capogruppo emittente

 Se l'emittente è controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

 Il codice identificativo è il codice fiscale per i soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Codice garante

 Si intende il garante finale, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Codice capogruppo garante

 Se il garante è controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

 Il codice identificativo è il codice fiscale per soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Sottogruppo di attività economica

 Per emittente, capogruppo emittente, garante e capogruppo garante va segnalato il sottogruppo di attività economica utilizzando i codici di cui alla Circ. n. 140 (http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/index.html).

Valuta di denominazione

Valuta in cui è denominato lo strumento finanziario, secondo lo Standard ISO 4217, pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).

Tipologia strumento finanziario

 Categoria a cui appartiene lo strumento finanziario (ad esempio:«obbligazioni», «asset backed security», «certificates», «covered warrant»)

 Tale voce è descritta in dettaglio nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi. 

Mercato regolamentato di quotazione

Mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario previsto all'emissione del titolo. Se quotato su più mercati esteri, indicare il più significativo.

Sistemi multilaterali di negoziazione

 Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove è prevista la negoziazione dello strumento alla sua emissione. Se il titolo è negoziato in Italia, indicare tutte le MTF; se è negoziato su MTF estere, indicare la più significativa. 

Restrizioni alla vendita

Eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato primario o secondario.

Priorità nel rimborso

 Grado di priorità nel rimborso degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio: «senior», «mezzanine», «junior»).

Prezzo di emissione o di offerta (8)

 Prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima volta. Il prezzo di emissione va indicato su base 100. 

Data di inizio godimento

Giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione.

Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di emissione.

Data di regolamento

Data (payment date) nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte da entrambe le parti.

Data scadenza

 Data (maturity date) nella quale chi ha emesso un prestito obbligazionario è obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il titolo non matura più interessi. 

Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di fine esercizio.

Periodicità della cedola

Frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale).

Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a sconto o con unica cedola a scadenza (zero-coupon, one-coupon).

Prezzo di rimborso (9) .

 Valore nominale garantito alla data di rimborso, espresso su base 100.

 Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, si intende il valore contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di «ricorso limitato» dei titoli.

Tasso di emissione (10)

 Valore della cedola, espressa in percentuale su base annua, rispetto al valore nominale.

Codice ISIN del parametro di indicizzazione (11)

Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in mancanza, ne va richiesto il rilascio.

Indicizzazione del capitale e delle cedole (12)

Parametro finanziario a cui sono eventualmente indicizzati il rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad esempio: tassi di interesse, azioni, indici, merci).

 Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi. 

Clausole CAP/FLOOR (13)

Nel caso siano presenti clausole del tipo CAP/FLOOR, vanno indicati anche il limite massimo e minimo che le cedole possono assumere.

 Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Opzione di rimborso anticipato

 Eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore o dell'emittente, di richiedere o di effettuare il rimborso del capitale in anticipo rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista.

Componente derivativa (Strumento Finanziario Strutturato) 

Eventuale presenza di almeno una componente derivativa che qualifica il titolo come uno strumento finanziario strutturato; sono da considerare tali anche gli strumenti a leva rialzista o ribassista. Sono esclusi i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione del rischio di credito e i covered warrant «plain vanilla», nonché gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa è la mera facoltà di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento finanziario strutturato di cui al punto 2) del par. 1.2 delle disposizioni.

 

Sezione 2

Altre informazioni anagrafiche

Durata attesa (14)

Durata attesa del titolo espressa in mesi. Per la generalità dei titoli, essa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione essa è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente. 

Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto dell'ipotesi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente e/o al sottoscrittore.

 Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Rendimento effettivo all'emissione (15)

 Tasso di rendimento effettivo su base annua calcolato all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato in punti percentuali e non in basis points, al lordo della ritenuta fiscale e ripartito tra le due seguenti componenti: 

a) componente garantita, pari al rendimento annuo effettivo garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario, si intende l'eventuale spread (se positivo) composto fino a scadenza. In caso di rendimenti strutturati più complessi si intende il tasso minimo garantito, composto fino a scadenza. In caso di presenza di clausola floor, il limite minimo va considerato come componente garantita;

 b) componente variabile, pari al rendimento effettivo annuo dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel tempo.

Costo della raccolta relativo all'emissione

 Costo teorico percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura. 

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale.

 Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, si intende lo spread (in punti percentuali) rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso in cui il parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 3m.

 

Sezione 3

Strumenti finanziari strutturati

 I campi di questa Sezione vanno compilati soltanto nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»).

Opzionalità di base

 Tipologia di derivato inclusa nello strumento finanziario. In particolare va segnalato se si tratti di un derivato con un unico sottostante o con almeno due sottostanti e se il payoff sia determinato dal valore del/dei sottostante/i ad una data predeterminata (ad esempio: a scadenza) oppure sia path dependent. 

Tipo esercizio del derivato

Tipologia di esercizio della componente derivativa (call, put o altro).

Leva del titolo (16)

 Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o altro).

 Inoltre, sia per i titoli a leva fissa che per quelli a leva dinamica, vanno indicate con il relativo segno:

 a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

 b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

 Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di più sottostanti, va considerata la leva massima e minima tra tutti i sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice a leva, va indicata la leva rispetto all'indice di mercato di riferimento, non necessariamente a leva.

 Si deve inoltre segnalare la base di calcolo della leva (giornaliera, mensile o altro).

 

 Sezione 4

Informazioni di carattere quantitativo

Numero di certificati in Circolazione (17)

Numero di certificati in circolazione alla fine del trimestre di riferimento.

Prezzo di negoziazione (18)

 Prezzo di negoziazione alla fine del trimestre di riferimento in unità di valuta di negoziazione. Se il titolo è negoziato su più mercati o MTF indicare il più significativo. Per gli strumenti non quotati, indicare il prezzo relativo all'ultima transazione conosciuta.

Importo collocato o sottoscritto (19)

Importo collocato o sottoscritto alla chiusura del collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori.

1) In Italia

a) amministrazioni pubbliche;

b) banche;

c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari);

d) società non finanziarie;

e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

2) All'estero (solo per emittenti residenti)

a) amministrazioni pubbliche e organismi internazionali;

b) banche;

c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli ausiliari);

d) società non finanziarie;

e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.

Ammontare dei rimborsi anticipati (20)

Importo dei rimborsi anticipati intervenuti o degli annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente (21)

Ammontare delle cedole (Facoltativo)

Tasso annuo e tasso periodale della cedola corrisposta, espressi in percentuale rispetto al valore nominale.

 

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(8) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(9) Da indicare solo per gli strumenti finanziari, diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN

(10) Da indicare solo per i titoli a tasso fisso.

(11) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile.

(12) Da indicare solo per gli strumenti finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»).

(13) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile e per gli strumenti finanziari strutturati.

(14) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(15) Da indicare solo per gli strumenti finanziari, diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(16) Da indicare solo per certificates, ETC e ETN.

(17) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(18) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(19) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(20) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(21) La segnalazione dell'ammontare dei rimborsi anticipati non deve essere effettuata - in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272 - dai soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1 «Ambito di applicazione», lettera c) .

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 05 settembre 2016, n. 207.