Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 aprile 2024, n. 10073

Lavoro - Mancata fruizione pausa retribuita - Riposi compensativi - CCNL Dipendenti Istituti di vigilanza privata - Accoglimento

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 465 del 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato la S.S. srl al pagamento, in favore del lavoratore in epigrafe indicato, della somma di euro 1.867,44, oltre accessori e spese di lite.

2. La pretesa dell’originario ricorrente era diretta ad ottenere il pagamento delle somme maturate per la mancata fruizione, nel turno di lavoro, della pausa retribuita di dieci minuti, rivendicata per il periodo compreso dal 7.2.2008 al 30.6.2014.

3. Dopo avere richiamato le disposizioni in materia (art. 8 D.lgs. n. 66/2003 e 74 CCNL Dipendenti Istituti di vigilanza privata) e premesso che la questione relativa al superamento della norma contrattuale collettiva da parte dell’Accordo aziendale del 2008, dichiarato illegittimo dal Tribunale, non rilevava più per essersi formato sul punto un giudicato interno, i giudici di seconde cure hanno sottolineato che: a) la pausa, con riguardo al rapporto lavorativo in essere di otto ore, doveva essere fruita nell’orario di lavoro, tra l’inizio e la fine, per dieci minuti consecutivi, ai fini di realizzare un ristoro delle energie lavorative e che, in alternativa, alla sua funzione, era prevista la obbligatoria concessione di riposi compensativi di pari durata; b) dalla lettura delle disposizioni si desumeva l’obbligatorietà della pausa (o del riposo) e del conseguente onere datoriale di predisporre una organizzazione dei turni lavorativi tali da assicurarne il godimento; c) nessuna misura organizzativa era stata predisposta dalla società; d) non era condivisibile la tesi della non monetizzabilità della “mancate pause”; e) nella fattispecie non vi era stata né la concessione di pause né di riposi compensativi mensili; f) l’importo richiesto (e non contestato) di euro 1.867,44 andava riconosciuto, a titolo di retribuzione, per la mancata fruizione delle pause giornaliere.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la S.S. srl ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso il lavoratore.

5. Le parti hanno depositato memorie.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

 

Ragioni della decisione

 

7. I motivi possono essere così sintetizzati.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 74 CCNL Istituti di Vigilanza Privata del 2.5.2006 e dell’8.4.2013 nonché degli artt. 1 e 8 D.lgs. n. 66/2003 e la violazione dei principi di legittimità in virtù dei quali l’inadempimento delle misure di protezione in tema di orario di lavoro non è fonte di retribuzione, ma di danno non patrimoniale ed espone il datore di lavoro non al pagamento di retribuzione, come era stato richiesto, e come erroneamente statuito dalla Corte territoriale ma al risarcimento del danno.

9. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo, dibattuto tra le parti, riguardante la circostanza che la retribuzione relativa alle pause di dieci minuti non fruite era stata già interamente corrisposta al D.L. con la retribuzione dei turni di lavoro.

10. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n 3 e n. 4 cpc, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324, 434 e 342 cpc nonché dell’art. 2909 cc e la nullità della sentenza e del procedimento per contrasto con il giudicato interno rappresentato dalla statuizione del Tribunale secondo cui l’orario di lavoro del dipendente non si era mai protratto di 10 minuti per cui la retribuzione erogata era corretta e non vi era stata prestazione di lavoro non retribuita.

11. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 74 CCNL Istituti di Vigilanza Privata del 2.5.2006 e dell’8.4.2013, dell’art. 8 D.lgs. n. 66/2003 nonché degli artt. 1223 e 2697 cc, per avere la Corte distrettuale non solo erroneamente addebitato l’inadempimento alla società, ma anche per avere riconosciuto le retribuzioni come conseguenza dell’inadempimento in modo apodittico e al di fuori di ogni previsione normativa.

12. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, si eccepisce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cpc nonché dell’art. 2697 cc, per avere ritenuto erroneamente la Corte territoriale “pacifico” l’inadempimento della società quando, invece, difettava di prova la circostanza della mancata fruizione dei riposi nonché per avere addossato ad essa ricorrente l’onere di comprovare di avere adottato tutte le misure organizzative idonee a consentire il godimento della pause o, in mancanza, la concessione di un riposo compensativo mensile.

13. Il primo motivo è fondato.

14. Giova precisare che, avendo riguardo al periodo in contestazione (7.2.2008 – 30.6.2014) per il segmento temporale febbraio 2008 – agosto dello stesso anno, è applicabile anche l’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003; per quello successivo, in virtù dell’art. 2 co. 3 del D.lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41 co. 3 d.l. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella legge n. 133/2008, stante la espressa esclusione dall’ambito di relativa regolazione degli addetti ai servizi di vigilanza privata, si applicano esclusivamente le norme della contrattazione collettiva, in particolare l’art. 74 del CCNL di categoria.

15. Si riportano le due disposizioni per le parti che interessano in questa sede.

16. L’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 così recita: “1. Qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo […]”.

17. L’art. 74 del CCNL prevede: “Qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico-operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l’intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’art. 17 comma 1-4 del D.lgs. n. 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi […]”.

18. Orbene, qualora le pause non siano state fruite, come nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che al lavoratore spettino le somme maturate a titolo di retribuzione in relazione ai mancati dieci minuti di riposo non goduti.

19. L’assunto non è condivisibile.

20. Come precisato da questa Corte di legittimità -con la sentenza n. 29344/2023 in tema di riposi giornalieri dello stesso personale disciplinato dal medesimo CCNL (art. 74), ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo - le Parti sociali, in caso di loro mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore.

21. La conseguenza dell’accertato inadempimento deve, quindi, essere valutata in termini risarcitori e non retributivi come invece ritenuto dalla Corte distrettuale.

22. La censura di cui al primo motivo deve, pertanto, essere accolta con assorbimento della trattazione degli altri motivi, e i giudici di rinvio dovranno, in primo luogo, analizzare la consistenza della domanda introduttiva, originariamente proposta, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, con tutti i limiti in tema di eventuale divieto della mutatio libelli e, successivamente, se del caso, analizzare la pretesa in relazione ad un eventuale danno derivato al lavoratore, sussistendone i presupposti, e non alla perdita di un corrispettivo retributivo.

23. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi.

24. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.