Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1328

Tributi - IRPEF - Redditometro - Indici di capacità contributiva - Spese di mantenimento di beni posseduti e spese colf - Prova di disponibilità finanziarie - Cessione di immobile - Estratto conto bancario - Valutazione del giudice

 

Fatti di causa

 

1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di invio di questionario informativo con richiesta di chiarimenti e documentazione, nonché dell'istaurazione del contraddittorio con la contribuente, procedeva alla determinazione sintetica del reddito e notificava l'8.8.2011 a C.P., che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, l'avviso di accertamento n. TK3011103668, relativo ad Irpef ed accessori in riferimento all'anno 2005, per l'importo di Euro 66.222,00, oltre accessori e sanzioni.

2. La contribuente ricorreva avverso l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, contestando il vizio di motivazione dell'accertamento, ed allegando di avere fornito prova documentale delle proprie disponibilità nell'anno d'imposta, mediante produzione di estratti conto bancari e compromesso di vendita immobiliare (ric., p. 3). La Ctp rigettava il ricorso, osservando che la contribuente operava riferimento al valore di vendita dell'immobile riportato nel compromesso, pari ad Euro 630.000,00, ma l'atto definitivo della compravendita è stato registrato per l'importo di Euro 360.000,00, avendo la stessa contribuente, peraltro, dichiarato di avere reinvestito la somma di Euro 500.000,00. Inoltre, la ricorrente neppure aveva inteso indicare le generalità della parente che le avrebbe fornito un aiuto finanziario. La Ctp concludeva quindi che dall'estratto conto bancario prodotto dalla contribuente non emergevano disponibilità finanziarie sufficienti a supportare l'acquisto di un'autovettura, e di una barca del costo di 115.000,00 Euro (nell'anno 2007), oltre a consentire di provvedere alle spese necessarie per la manutenzione dei beni posseduti e, ancora, per retribuire il collaboratore familiare dichiarato nel questionario di risposta.

3. C.P. impugnava la decisione adottata dalla Ctp, innanzi alla Commissione tributaria regionale e riproponeva le proprie censure evidenziando, in particolare, l'esame superficiale della documentazione prodotta che emergeva dalla decisione dei primi giudici. La Ctr, tuttavia, affermava di condividere la decisione adottata dalla Ctp, e pertanto la confermava.

4. Avverso la decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi di ricorso. Non si è costituita nei termini l'Agenzia delle entrate, che ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale del ricorso. La ricorrente ha quindi depositato documentazione, in particolare la sentenza della Ctr del Lazio n. 8991 del 2016, con attestazione di passaggio in giudicato e prova della notifica a controparte, nonché memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il suo primo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione adottata dalla Ctr del Lazio, per aver violato l'art. 111 Cost., nonché gli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché "la sentenza impugnata è corredata da una motivazione solo apparente in quanto costituita dalla integrale riproduzione della sentenza di primo grado ... senza alcuna autonoma valutazione" (ric., p. 8), ed in assenza di qualsivoglia esame delle ragioni di ricorso proposte dalla contribuente.

2. Mediante il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell'art. 38, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui è incorsa l'impugnata Ctr per non aver tenuto in alcun conto la prova documentale offerta, da cui emerge che la contribuente aveva, nell'anno in contestazione, disponibilità economiche adeguate a finanziare le spese sostenute, come calcolate dall'Agenzia.

3. Con il suo terzo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente lamenta la violazione di legge in cui è incorsa l'impugnata Ctr per non aver pronunciato, così come già i giudici di primo grado, sul contestato vizio di motivazione dell'atto di accertamento.

4. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti attengono, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, alla critica della decisione adottata dalla Ctr per non aver espresso una motivazione propria sui fatti causa e non aver esaminato i motivi di ricorso proposti dalla contribuente, inclusa la rinnovata critica del vizio di motivazione dell'avviso di accertamento.

In effetti la motivazione adottata dalla Commissione tributaria provinciale del Lazio si limita ad affermare che "il Collegio condivide quanto deciso dal giudice di primo grado. In particolare la ricorrente non ha fornito giustificazioni convincenti sui punti essenziali della controversia" (sent. Ctr, p. 2), e procede quindi a riprodurre il riassunto della decisione di primo grado, come del resto già esposto nella prima parte della decisione del giudice dell'appello.

A fronte di ciò la contribuente ha affermato, in relazione a quanto percepito per la vendita di un immobile, di avere provato, mediante produzione di estratto conto bancario, l'effettiva percezione della somma indicata nel compromesso, Euro 630.000,00, anziché di quella indicata nel rogito, pari ad Euro 360.000,00. Ha sostenuto che dagli estratti di conto corrente bancario prodotti emerge che, a seguito di dismissione di fondi Sicav (Euro 99.937,71) nel corso dell'anno 2005 in contestazione aveva avuto disponibilità di spesa anche superiori rispetto a quanto contestato in applicazione del c.d. redditometro. Nulla risponde alla contribuente la Ctr in merito alla contestazione del vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, e la ricorrente ha avuto cura di riportare i passaggi delle proprie difese, in primo come in secondo grado, che avevano introdotto la questione.

4.1. Fermo restando che gli elementi di controprova indicati dalla ricorrente richiedono una specifica analisi in ordine alla loro attendibilità e completezza, appare fondata la critica proposta dalla ricorrente laddove evidenzia che la Ctr non ha espresso una valutazione propria dei fatti di causa, non ha proposto un esame della produzione documentale offerta dalla contribuente, ed ha pure omesso di pronunciare in ordine ad una contestazione che le è state sottoposta.

Del resto questa Corte di legittimità ha recentemente ribadito che "la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame", Cass. sez. III, 3.2.2021, n. 2397, ed aveva già in precedenza chiarito che "la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame", Cass. sez. I, 5.8.2019, n. 20883.

5. Rimane da segnalare che, previa produzione della sentenza Ctr del Lazio n. 8991 del 2016, munita di attestazione di passaggio in giudicato, mediante la memoria depositata in prossimità dell'udienza, oltre a ribadire le proprie contestazioni, la ricorrente ha domandato rilevarsi il giudicato esterno che avrebbe avuto a formarsi in materia di responsabilità fiscale della contribuente, che è stata definitivamente esclusa in relazione all'anno 2006, in riferimento agli stessi fatti contestati nel presente giudizio in riferimento all'anno 2005. Stanti le gravi carenze motivazionali riscontrate nella impugnata sentenza (anche con riferimento all'effettivo oggetto del contendere devoluto al giudice del gravame), appare necessario rimettere la valutazione della questione del giudicato al giudice di rinvio, che potrà acquisire l'avviso di accertamento oggetto dell'asserito giudicato da porre a raffronto con quello oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

6. Il ricorso risulta pertanto fondato, e deve essere accolto per quanto di ragione, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso proposto da P.C., cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.