Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 8867

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi

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(*) Decreto abrogato dall’art. 32, comma 1, D.M. 30 settembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Titolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) «regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

d) «organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

f) «ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 34, par. 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

g) «regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) «regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;

i) «regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;

k) «intervento»: tipologia di spesa definita e distinta nell'ambito di una azione;

l) «socio produttore»: un socio come definito all'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/891, che aderisce direttamente ad una OP o AOP;

m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attività svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.

 

Titolo II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

 

Art. 2

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

 

1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.

3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto.

4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.

5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili agricole di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente.

A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione.

La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.

7. Le regioni eseguono l'iter istruttorio e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

 

Art. 3

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

 

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto all'art. 5 del regolamento delegato è fissato in 15 produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica, è conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone giuridiche.

I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.

2. In deroga al comma 1, il numero minimo di soci è fissato in 5 produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.

3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26.

Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.

4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 8 del regolamento delegato, è il seguente:

a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;

b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;

c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;

d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12.

In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;

b1) in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base.

5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:

a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.

6. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.

7. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

8. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP.

Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.

10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 2, lettera i) del regolamento delegato.

 

Art. 4

Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali

 

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento delegato.

2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delegato.

3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all'art. 14, paragrafo 3 e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.

 

Art. 5

Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP

 

1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

 

Art. 6

Esternalizzazione

 

1. Le OP in conformità con l'art. 13 del regolamento delegato e l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attività.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.

 

Art. 7

Delega della fatturazione

 

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.

2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.

4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.

 

Art. 8

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

 

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie.

2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 20, paragrafo 2 del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

6. Le OP possono essere socie di più AOP fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento delegato.

 

Art. 9

Soci non produttori

 

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

 

Art. 10

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni

 

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con l'art. 17 del regolamento delegato.

2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale.

Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.

4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non persona giuridica.

5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.

6. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.

7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4 le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3 del codice civile.

8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

 

Art. 11

Periodo minimo di adesione

 

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.

 

Art. 12

Fusioni e riorganizzazioni

 

1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;

b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.

2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.

3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.

4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.

 

Art. 13

Filiali controllate per almeno il 90%

 

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere attività riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresì, costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.

3. I requisiti sono accertati dalla regione dove è riconosciuta la OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o a parità di condizioni, dalla regione che riceve la domanda.

4. Al controllo del 90% della filiale possono concorrere, i soci produttori della OP ove la regione ravvisi che ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Le quote o il capitale della filiale, costituita in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale, non è preso in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.

6. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore gli accertamenti con esito positivo.

7. Negli organi sociali o gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.

 

Art. 14

Elenco nazionale

 

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato.

 

Titolo III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

 

Art. 15

Periodo di riferimento, fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

 

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo.

3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'art. 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

6. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.

8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.

 

Art. 16

Programmi operativi e loro modifiche

 

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.

4. Le regioni, svolte le opportune verifiche e controlli elencati all'art. 25 del regolamento di esecuzione, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.

5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.

6. Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonché, all'organismo pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo di cui all'art. 19. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore della regione e dell'organismo pagatore.

 

Art. 17

Modifiche in corso d'anno

 

1. In attuazione dell'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, le OP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, corredata degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre. Le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. (1)

2. In deroga al comma 1, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

3. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

- inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi;

- variazione dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato per l'azione;

c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente il riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;

d) inserimento delle azioni e degli interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.

4. Le modifiche di cui al comma 3 devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.

5. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, svolgono le opportune verifiche e controlli previsti all'art. 25 del regolamento di esecuzione e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.

7. In conformità all'art. 34, par. 2, comma 3, del regolamento delegato, e fatta salva la congruità della spesa, non necessitano di preventiva approvazione le modifiche degli interventi nell'ambito di una azione già approvata che non comportano cambio di tipologia di spesa e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 3, lettera b), secondo trattino.

Le suddette modifiche devono essere immediatamente comunicate alla regione e, se del caso, all'organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli previsti in fase esecutiva e inserite, con le motivazioni giustificative, nella prima domanda di modifica utile per i previsti controlli.

Ove, tali modifiche intervengono successivamente al termine ultimo per la presentazione della domanda di modifica e fatta salva per esse la congruità della spesa, le comunicazioni vanno fatte entro il 15 dicembre o, su disposizione della regione, al più tardi entro il 31 dicembre; se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.

Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione:

a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualità in corso;

d) una rimodulazione finanziaria relativamente a spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte.

8. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attività realizzate dopo il 31 dicembre ai sensi dell'art. 9, par. 3 del regolamento di esecuzione.

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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 11 settembre 2020, la data del 15 settembre 2020 di cui al presente comma, per la presentazione delle domande di modifica dell'annualità 2020 dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori, è prorogata al 30 settembre 2020. Il termine del 1° ottobre per l'inserimento della relativa domanda di modifica nel sistema informativo, è prorogato al 20 ottobre.

Art. 18

Programmi operativi delle AOP

 

1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute:

a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o

b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.

2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP.

3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.

4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale, possono costituire un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalle stesse gestito e attuato.

 

Art. 19

Domande di aiuto

 

1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore.

La richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.

Le domande presentate oltre il predetto termine, possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide le giustificazioni dell'OP.

2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.

4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 6 dell'art. 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro quindici giorni lavorativi.

 

Art. 20

Aiuto finanziario nazionale

 

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.

3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.

 

Titolo IV

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PREVISTE NEI PROGRAMMI OPERATIVI

 

Art. 21

Misure applicabili

 

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:

b) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;

d) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;

e) ritiro dal mercato;

f) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

g) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;

h) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.

2. In presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

 

Art. 22

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

 

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) realizzazione di biomasse a fini energetici;

c) alimentazione animale;

d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;

e) biodegradazione o compostaggio.

2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

 

Art. 23

Ritiri destinati alla beneficenza

 

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto i) dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.

 

Titolo V

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 24

Controlli

 

1. Le regioni, effettuano i controlli per:

a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;

c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e,

d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;

b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Sono altresì di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati.

L'AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi pagatori attraverso il portale informatico di cui all'art. 26 e dell'interscambio delle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, definisce le regole di buona prassi e le linee guida operative, ai fini del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure per la definizione da parte degli organismi pagatori delle analisi di rischio e per l'effettuazione dei controlli di propria competenza.

3. Le regioni e gli organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.

4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.

5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione.

 

Art. 25

Autorità incaricata delle comunicazioni

 

1. L'AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato;

b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato;

c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'art. 74 del regolamento delegato.

2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

Le modalità e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto è concesso.

3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero.

 

Art. 26

Informatizzazione delle informazioni

 

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;

d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.

5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.

6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera b), del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

 

Art. 27

Sanzioni

 

1. Le sanzioni amministrative stabilite al Capo V, Sezione 3, del regolamento delegato, nonché le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.

2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarità accertata e dissuasive.

3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.

5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.

6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero.

7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 16, commi 1 e 2 e all'art. 17, comma 1 e delle basi sociali, previste all'art. 15, comma 4, comporta l'applicazione mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 59 del regolamento delegato.

8. Qualora a conclusione del programma operativo non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.

9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo in misura massima di una tolleranza del 10% del limite percentuale stabilito a livello di misura o azione. In caso in cui la misura sia suddivisa in sezioni la predetta tolleranza si applicherà a livello di sezione.

10. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

11. Se un programma operativo viene interrotto prima della sua normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o della AOP, gli aiuti versati sono recuperati salvo i casi previsti dall'art. 36 del regolamento delegato.

12. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP o per il venire meno del riconoscimento, gli aiuti per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non sono recuperati per i soci che aderiscono ad altra OP e proseguono nella realizzazione dell'azione fino al completamento del periodo di impegno.

13. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i cento giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'art. 9 viene applicata.

14. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.

15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

 

Art. 28

Procedure di attuazione

 

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

 

Art. 29

Norme finali e transitorie

 

1. I programmi operativi in corso proseguono fino al 31 dicembre 2019 alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2018, n. 9628.

2. Le organizzazioni dei produttori già riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile. (1)

3. Le OP con programma operativo approvato a norma del decreto ministeriale del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto ministeriale del 27 settembre 2018, n. 9286, possono rivedere la scelta dell'opzione per la realizzazione delle azioni ambientali di cui all'art. 33 (5) del regolamento di base, con la presentazione della modifica per l'annualità 2020.

4. In deroga al comma 6 dell'art. 16, le OP che hanno in corso un programma operativo presentato tramite la AOP, approvato a norma del decreto ministeriale del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto ministeriale del 27 settembre 2018, n. 9286 presentano tramite la AOP le modifiche di cui all'art. 34 del regolamento delegato alla regione che ha approvato il programma operativo poliennale e le domande d'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione al relativo organismo pagatore.

5. Per i programmi poliennali presentati nel 2019 e per le modifiche presentate nel 2019 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto, sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.

6. Per l'annualità 2019 dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 17, comma 1, del presente decreto, sono così modificati: il 15 settembre è posticipato al 30 settembre ed il 1° ottobre è posticipato al 20 ottobre.

7. Le OP, ove del caso, adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni del presente decreto in occasione della prima assemblea dei soci utile.

8. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

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(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 5, D.M. 22 maggio 2020, a decorrere dal 22 maggio 2020.

 

Art. 30

Abrogazioni

 

1. Il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2018, n. 9628, è abrogato a partire dal 1° gennaio 2020.

2. In deroga al comma 1, le disposizioni contenute all'art. 30, comma 1, del suddetto decreto continuano a trovare applicazione nei termini in esso previsti.

 

Art. 31

Entrata in vigore ed applicazione

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Art. 32

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Allegato

PROCEDURE ATTUATIVE

(omissis)

 

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2019, n. 243.