Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2016, n. 13578

Inpgi - Giornalista - Contribuzione - Omesso versamento - Risarcimento per demansionamento

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza in data 24 ottobre - due dicembre 2013 la Corte di Appello di Roma, per quanto qui ancora intessa, rigettava il gravame in parte proposto dall'INPGI avverso la pronuncia, con la quale il locale giudice del lavoro aveva revocato il decreto ingiuntivo, emesso a favore dell’istituto nei confronti della S.p.a. A. M. Editore, relativamente alla somma di 176.606,00 euro (oltre sanzioni dal primo novembre 2008), pretesa a titolo di contributi non versati su importi riconosciuti alla giornalista P. a titolo di risarcimento per demansionamento dal 1995 al 2005, giusta la sentenza n. 1384/2005 emessa dal Tribunale di Milano.

Nella specie, la Corte di merito condivideva le argomentazioni del giudice di primo grado, secondo cui, in forza del principio esplicito (sebbene astratto) al pregiudizio alla professionalità (come mancato incremento delle proprie potenzialità), il danno riconosciuto dal giudice milanese aveva reintegrato l'impoverimento delle capacità professionali acquisite dal giornalista (c.d. danno emergente) e non già la perdita di futuri guadagni (c.d. lucro cessante, la cui risarcibilità richiede almeno un riferimento, ancorché iato, a specifiche occasioni perse, riferimento di cui però non vi era traccia nella sentenza di Milano).

Verificata, quindi, l'impossibilità di qualificare l'emolumento in parola come avente natura di reintegra di un danno per mancata percezione dei redditi, ovvero di lucro cessante, in quanto profilo non esaminato e non riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Milano, non restava che escluderne l'assoggettabilità a contribuzione, all'uopo richiamando il precedente di Cass. n. 16014/04.

Avverso la sentenza della Corte capitolina proponeva ricorso per cassazione l'INPGI affidato a quattro motivi, cui resiste la soc. A. M. Editore mediante controricorso.

Sono state, infine, depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti in vista della pubblica udienza fissata al 24-02-2016, alla quale peraltro le stesse sono comparse.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo l'Istituto ha denunciato mancanza di una vera e propria motivazione, denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 co. 1. n. 3 c.p.c.) e nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c. ), atteso che i giudici di appello non avevano spiegato le ragioni per cui avevano deciso di accogliere la tesi della non assoggettabilità a contribuzione previdenziale del risarcimento da dequalificazione corrisposto alla P., pur in presenza di molteplici elementi che deponevano in senso contrario.

Con il secondo motivo si assume falsa applicazione dell'art. 12 L. n. 153/69, come sostituito dall'art. 6 del dl.vo n. 314/97 e degli artt. 46 nonché 48 TUIR 917 del 22.12.1986.

In proposito, l'Istituto ha sostenuto che in base alla più recente normativa il reddito da lavoro dipendente a fini previdenziali è costituito da tutte le somme ed i valori a qualunque titolo maturati nel periodi di riferimento in relazione al rapporto di lavoro. La somma erogata alla giornalista P. a titolo di risarcimento del danno alla professionalità costituiva un'utilità economica, non esclusa per legge dalla sottoponibilità a contribuzione, trattandosi di somma liquidata a titolo di risarcimento ed ai minori futuri guadagni (lucro cessante). Il solo risarcimento escluso dall'obbligo contributivo era, secondo consolidata giurisprudenza, quello relativo al danno emergente (per perdita di retribuzioni), mentre per danno emergente doveva intendersi il risarcimento di ogni perdita di utilità attuale, già presente nel patrimonio del danneggiato. Il lucro cessante, invece, derivava dal venir meno di un reddito goduto in precedenza, nonché di ogni mancato guadagno eventuale, che si sarebbe prodotto in futuro, in eccedenza rispetto a quello ristorato come perdita attuale o danno emergente.

Secondo il ricorrente, la sentenza del Tribunale di Milano in data 14 aprile 2005 aveva espressamente riconosciuto, sotto un profilo generale, che la forzata inattività di un lavoratore, determinata dall'assegnazione a compiti del tutto diversi ed inferiori ai suoi propri, comportava un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduceva in un danno patrimonialmente valutabile. Nella specie, esaminando il caso della P., la sentenza aveva rilevato che costei era stata sottoutilizzata per circa dieci anni, per cui il giudice aveva ritenuto l'obbligo di risarcire il danno alla professionalità, tenendo conto dei riflessi di questo sull'immagine della giornalista, pur avendo ella ricevuto il precedente trattamento economico e contrattuale. Infatti, secondo il giudice milanese, il pacifico interesse del lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni si concretizzava, per il caso dell'inviato speciale, nell'interesse a svolgere la sua attività anche al fine di mantenere e sviluppare le sue capacità professionali, le sue relazioni con le fonti e con gli interlocutori, la sua capacità di raccogliere informazioni, la sua capacità di operare sul campo, con il concreto esercizio della responsabilità e dell'autonomia che ciò comportava e richiedeva.

Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, la somma erogata alla P. andava sottoposta a contribuzione previdenziale, costituendo quanto liquidata dal Tribunale di Milano un risarcimento per il mancato sviluppo di carriera e per la conseguente perdita di futuro, maggior reddito (dunque, danno da lucro cessante e non danno emergente, escluso dalla stessa pronuncia milanese). La soluzione adottata dalla Corte territoriale, quindi, veniva censurata solo nella parte in cui la stessa aveva escluso la qualificazione di risarcimento da lucro cessante della somma corrisposta alla P., all'uopo citando tra le altre Cass. n. 12155/2003 circa il carattere tassativo delle eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma I, L. n. 153/1969, in base al quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta da parte datoriale in favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, con conseguente impossibilità di analogia o di interpretazione estensiva. I giudici di appello, però, avevano ritenuto che l'INPGI non avesse fornito la prova dell'esclusione, così invertendo l'onere della prova, che invece era a carico della società opponente.

Quindi, il ricorrente, richiamati precedenti giurisprudenziali vari (tra cui Cass. n. 16014/04), ha sostenuto la sottoposizione all'imposizione fiscale delle somme corrisposte per risarcire un mancato guadagno (lucro cessante), escludendo, invece, tale obbligo nel caso di reintegrazione di un patrimonio depauperato (danno emergente), visto altresì che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 155/27/05/2002 aveva confermato l’esclusione di qualsiasi imponibilità fiscale solo delle somme erogate a titolo di risarcimento per danni emergente da perdita di possibilità attuale. La distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, tra risarcimento da danno emergente e da lucro cessante in materia di tassazione delle somme corrisposte era dunque applicabile anche all'assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme liquidate a titolo risarcitorio. La diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, da parte dei giudici di appello, doveva ritenersi pertanto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Con il terzo motivo, l'Istituto ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. in reazione all'art. 115 c.p.c., tanto con riferimento all'art. 360, co. I n. 3 dello stesso codice di rito. Infatti, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la società M. aveva sottoposto integralmente la somma corrisposta alla P., a titolo dell'anzidetto risarcimento, a prelievo fiscale, così applicando le modificazioni introdotte dall'art. 6 del dl.vo n. 314/1997, donde il riconoscimento della natura retributiva di quanto corrisposto, con conseguente obbligo contributivo, atteso che il cit. art. 6, sostituendo il testo dell'art. 12 L. n. 153/69, aveva richiamato per la determinazione del reddito da lavoro dipendente a fini contributivi proprio la nozione di cui all'art. 46, comma primo, del T. U. sulle imposte sui redditi. Inoltre, posto che la prova dell'esclusione dell'obbligo contributivo spettava a parte datoriale, la Corte territoriale, invece, senza alcuna giustificazione, aveva finito per applicare il principio contrario, avendo concluso per l'inesistenza dell'obbligazione contributiva, attesa l'impossibilità di qualificare l'emolumento in questione come avente natura di reintegra di un danno subito per mancata percezione del reddito ovvero di lucro cessante, in quanto profilo non esaminato e non riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Milano, però in contrasto con la presunzione di cui al citato art. 1, comma I, e con la tassatività dei casi di esclusione di cui al II comma dello stesso art. 12. Pertanto, la Corte territoriale non aveva considerato che il risarcimento del danno da demansionamento non poteva che riguardare il c.d. lucro cessante per le medesime ragioni indicate nella sentenza in data 14 maggio 2005. Nella specie, inoltre, nonostante le più recenti modiche in tema di vizio ex art. 360, co. I, n. 5, secondo l'Istituto di previdenza, tuttavia attesa la motivazione inesistente, circa la portata dell'altro provvedimento giudiziario di merito, la mancanza di ragioni poste a sostegno della decisione, integrava un'ipotesi di violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., denunciata con il primo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, co. I, nn. 3 e 4 stesso codice, mentre diversamente opinando si incorrerebbe in violazione di principi costituzionali, in particolare quelli di cui agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale.

Infine, con il IV motivo l'Istituto ha denunziato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360. co. I n. 5  (pacifico assoggettamento a tassazione della somma in questione, mantenimento del livello professionale e del trattamento economico contrattuale per tutto il decennio durante il quale la P. era stata impiegata in mansioni inferiori, circostanze regolarmente acquisite in atti ed emergenti dalla più volte citata pronuncia milanese, che se esaminate nel loro compresso avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale assoggettabilità a contribuzione della somma corrisposta alla giornalista, in quanto compensativa di minori futuri guadagni, essendo collegata alla perdita di professionalità della giornalista). Infatti, in base alle motivazioni fomite dalla sentenza milanese, ad avviso dell'Istituto, le relative argomentazioni facevano riferimento più allo sviluppo futuro della vita professionale della P., che al danno economico già subito. In conclusione, un danno di questo tipo non poteva che proiettarsi nel futuro, in relazione al quale era stato quindi liquidato il risarcimento dovuto.

Tanto premesso, il ricorso appare infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

I motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, attesa la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente.

Va tuttavia, preliminarmente, osservato che, essendo stata la sentenza qui impugnata pronunciata in data 24 ottobre - due dicembre 2013, indipendentemente altresì dai riferimenti relativi al nomen juris compiuti da parte ricorrente in ordine alle varie ipotesi di vizi denunciabili, contemplati dall'art. 360 c.p.c., non sono comunque ammesse censure circa le motivazioni poste a base della pronuncia, se non negli stretti limiti consentiti dal vigente art. 360, co. I, n. 5) citato , cioè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134, norma che, per espressa previsione dell'art. 54, co. 3, d.l. cit., "si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", avvenuta il 12 agosto 2012.

V., quindi, Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, secondo cui la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. In senso analogo, v. Cass. civ. sez. 6 - 1, n. 19677 del 1°/10/2015.

V., altresì, Cass. I civ. n. 5133 del 5/3/2014: l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto dì discussione tra le parti - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità intorno ai "fatti", a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio.

Cass. lav. n. 21439 del 21/10/2015: nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.

Cass. Sez. 6 - 3, n. 13928 del 06/07/2015: nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ.

Cass. sez. 6 - 5, n. 16300 del 16/07/2014: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione dì idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Cass. sez. 6 - 3, n. 12928 del 09/06/2014: dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 83/ 2012, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili).

Pertanto, le censure, più che altro di merito ed attinenti ai fatti per quanto accertati nei primi due gradi di giudizio, non possono di certo integrare, alla luce della succitata giurisprudenza, le limitate condizioni contemplate dal vigente testo dell'art. 360 n. 5 cit., le quali come visto con prevedono più il vizio riferito alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

D'altro canto, anche in base alla previgente formulazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., era consolidato il principio, secondo cui il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cit.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (così, tra le altre, Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006; in senso analogo v. anche Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l'attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.

Parimenti, secondo Cass. IlI civ. n. 3928 del 31/03/2000: il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia. Diversamente, quando il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità).

Pertanto, non sono ammesse in questa sede di legittimità le diverse ricostruzioni dei fatti prospettatati dal ricorrente, visto che la motivazione risulta congruamente e logicamente enunciata in base alla normativa processuale nella specie ratione temporis applicabile, in base ai succitati principi di diritto che regolano la materia, e con riferimento alle fonti esaminate (in part. art. 12 L. n. 153/69, artt. 46 e 48 D.P.R. n. 597/73, nonché D.P.R. n. 917/86, ed art. 6 dl.vo n. 314/97), nonché alla stregua degli elementi di fatto risultanti a disposizione dei giudici di merito, diffondendosi altresì sull'oggetto del gravame (verifica se il corrispettivo ricevuto dalla P. rientri tra quelli tassativamente indicati dalla norma di legge come esclusi dalla nozione di base imponibile dettata dal d.P.R. n. 917/86, art. 46 T.U. ... anche questa Corte ritiene che il danno risarcito dal giudice di Milano abbia reintegrato l'impoverimento delle capacità professionali acquisite .... c.d. danno emergente e non la perdita di futuri guadagni c.d. lucro cessante.... Verificata quindi l'impossibilità di qualificare l'emolumento in parola ...). D'altro canto, il ricorso de quo appare in più punti carente, non risultando sufficientemente osservate le prescrizioni imposte dall'art. 366 c.p.c. (Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;...6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Cfr. tra le altre Cass. I civ. n. 16900 del 19/08/2015, secondo cui ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili -fascicolo d'ufficio o di parte- provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. In senso analogo, v. altresì Cass. V civ. n. 23575 del 18/11/2015, secondo cui occorre, a pena d'inammissibilità, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradì dei giudizi di merito.

Cfr. inoltre Cass. I civ. n. 4403 del 28/02/2006, secondo cui il requisito della esposizione sommario dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. Conformi Cass. n. 12039 del 1998, n. 4998 del 1999, n. 8476 - 12681 - 14728 - n. 16163 del 2001, n. 2432 e n. 8154 del 2003, nn. 1959 e 7392 del 2004).

Dunque, la richiesta esposizione dei fatti della causa, sebbene sommaria, nel senso della sinteticità, deve rivelarsi ad ogni modo sufficiente.

Nella specie, per contro non risulta in quali termini venne formulato, ai fini del petitum e della causa petendi, il ricorso per decreto ingiuntivo, né la memoria difensiva depositata dal resistente Istituto in relazione all'atto di opposizione. Inoltre, nel ricorso de quo nulla è detto in merito alle ragioni per cui il giudice di primo grado revocò il provvedimento monitorio, rigettando inoltre completamente la domanda relativa alla contribuzione pretesa per la posizione della P.. Parimenti, il ricorso nulla indica sui motivi di gravame in forza di cui l'Istituto investì la Corte di Appello avverso la pronuncia di primo grado, essendo stato invece più volte richiamato il verbale ispettivo n. 35/18-06-2007, relativo tra l'altro alla giornalista M. V. P. (rapporto di lavoro era cessato il 5 aprile 2005), di cui al ricorso introduttivo in data 27 ottobre 2003, accolto dal giudice del lavoro di Milano in data 23 febbraio 2005, con la condanna della società convenuta al pagamento della somma di 300.000,00 euro a titolo di danno alla professionalità, pur avendo l'attrice chiesto di essere reintegrata nelle mansioni di inviata speciale, con la condanna altresì della M. al risarcimento del danno, conseguenza dell'illegittima dequalificazione.

Nulla, infine, è stato precisato (dove, come e quando) in merito all'asserita circostanza (v. in part. IlI e IV motivo), secondo la quale il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che la società M. aveva sottoposto integralmente la somma, corrisposta alla P., a prelievo fiscale, cosa che è stata peraltro negata recisamente dalla controricorrente (cfr. pag. 18 - 20 del controricorso, notificato il 23.06.2014 e depositato il successivo 9 luglio), la quale ha eccepito altresì la carente allegazione di tale assunto, nonché l'irrilevanza, siccome ad ogni modo non decisiva, della pretesa fiscalizzazione (di cui, peraltro, nemmeno vi è traccia nell'intero testo della pronuncia qui impugnata, almeno per quanto concerne le posizione della P., che qui interessa).

Dunque, è inammissibile il primo motivo, laddove si censura in effetti la motivazione della sentenza n. 8992/13, doglianza però non più consentita dal testo del vigente art. 360 co. I n. 5 del codice di rito, ancorché parte ricorrente abbia richiamato, ma erroneamente, i nn. 3 e 4 della stessa norma, così invero eludendo lo sbarramento in proposito imposto dalla novella del 2012 (cfr. il regime transitorio di cui si è detto in precedenza, unitamente alla citata giurisprudenza formatasi sul punto; regime transitorio, peraltro, diverso da quello, invece relativo all'art. 348 ter dello stesso codice di rito, con riferimento alla c.d. doppia conforme, sicché nella specie è, in astratto, ammissibile la censura per il vizio di cui al vigente art. 360 co. I n. 5, però nei limiti anzidetti, in quanto l'art. 348-ter, inserito dall'art. 54, co. 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134, per espressa previsione dettata dall'art. 54, co. 2, d.l. cit., "si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto", avvenuta il 12 agosto 2012; respinta così anche l'eccezione d'inammissibilità, relativa al IV motivo del ricorso, formulata a pag. 19/20 del controricorso, circa la c.d. doppia conforme nel caso in esame).

Parimenti è inammissibile, ma per ragioni in parte diverse da quelle opposte dalla controricorrente, il IV motivo del ricorso INPGI. Infatti, per le ragioni in sopra già indicate, non è affatto pacifico in atti l'asserito assoggettamento a tassazione della somma in questione, attesa l'assoluta sua carente allegazione per il rilevato difetto di autosufficienza. Per il resto, il IV motivo si sostanzia in una inammissibile rivisitazione dei fatti attinenti al merito della controversia, la cui ricostruzione è stata ad ogni modo motivatamente operata dal giudice competente con valutazione ed apprezzamento, immuni da errori e perciò insindacabili in questa sede. Né, dalla lettura della impugnata sentenza, risulta essere stato pretermesso alcun fatto decisivo.

II terzo motivo, d'altro canto, appare inconferente, non soltanto per effetto della rilevata inammissibilità dell'asserita sottoposizione a prelievo fiscale della somma a suo tempo corrisposta dalla società alla P., con conseguente venir meno di ogni disquisizione in tema di presunzioni, ma anche in quanto non appare per nulla pertinente la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c..

Ed invero, premesso che l'onere probatorio incombe di regola alla parte attrice (in senso sostanziale, in questo caso all'Istituto, nell'ambito della procedura monitoria instaurata dallo stesso - art. 2697, co. I, c.c.: Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. - Onus probandi ei incumbit qui agit, non qui negat), in materia vige comunque altresì il principio dell'acquisizione probatoria (cfr. tra le altre Cass. V civ. n. 739 del 19/01/2010), il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (parimenti, secondo Cass. IlI civ. n. 25028 del 10/10/2008, nel vigente ordinamento processuale opera il principio dell'acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio, con l'unico limite, riguardo alla configurabilità di domande implicitamente subordinate, che vi sia la necessità di svolgere, in relazione ad esse, indagini su diversi temi di fatto non introdotti ritualmente in giudizio.

Cass. lav. n. 15162 del 09/06/2008: il principio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito -quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, c.p.c.- ed avente fondamento nella "istituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base ai quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell'attore consegue a Ila inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell’ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. Conforme Cass. n. 2285/2006.

V. ancora Cass. II civ. n. 3564 del 25/03/1995, secondo cui per il principio c.d. dell'acquisizione della prova, ogni emergenza istruttoria, una volta inclusa nell'incarto processuale, può legittimamente essere utilizzata dal giudice, indipendentemente dalla sua provenienza e dagli obiettivi che la parte deducente si era prefissi con la sua deduzione. Conformi: Cass. nn. 2247 del 1979, 2302 del 1980, n. 1123 del 1987, nonché Cass. V civ. n. 15312 del 29/11/2000, secondo la quale nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova - applicabile anche al contenzioso tributario - in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza).

Orbene, posto che, come assume il ricorrente, la sentenza milanese è stata comunque valutata, male però secondo l'Istituto, sul punto non può desumersi alcuna violazione del principio fissato dall'art. 2697, rilevando piuttosto la motivazione fornita dal giudice di merito in ordine al materiale probatorio in atti acquisito, tra cui la pronuncia a suo tempo emessa in favore della giornalista, motivazione -va ribadito- che in quanto tale non è più sindacabile in base al vigente testo dell'art. 360, co. I, n. 5, c.p.c., e per cui come già in precedenza osservato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso qualsiasi sospetto d'incostituzionalità, visto che nella specie non può dirsi affatto inesistente (né altrimenti soltanto apparente), contrariamente a quanto sul punto opinato da parte ricorrente.

Ne deriva, quindi, anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi aver riguardo alle evidenziate lacune, nonché alle inammissibili doglianze, che si traducono in una rivisitazione dei fatti accertati dalla Corte distrettuale sui quali la stessa si è pronunciata, ed in irrituali contestazioni circa la motivazione al riguardo fornita.

Invero, i giudici di appello hanno correttamente premesso l'evoluzione normativa delle fonti disciplinanti la materia in questione, sino al Dl.vo n. 314/1997 (artt. 3 e 6), sicché la base imponibile non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione derivante ovvero occasionata dal rapporto di lavoro dipendente.

Il giudice di primo grado, richiamate le modifiche legislative volte ad uniformare i criteri di determinazione della base imponibile a fini fiscali e di quelli a fini previdenziali, aveva ritenuto che il redito da lavoro dipendente, a decorrere dai 1998, fosse costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Era stato considerato, poi, il regime tassativo delle esclusioni della base imponibile, ivi comprese le somme pagate per t.f.r., ed altre di cui al novellato art. 12 L. n. 153/69, per poi passare all'esame delle c.d. esclusioni. Pertanto, la Corte riteneva che oggetto del gravame fosse la verifica del se il corrispettivo ricevuto dalla P. rientrasse tra quelli tassativamente indicati come esclusi dalla nozione di base imponibile contributiva ex D.P.R. n. 917/86, art. 46 T.U..

In proposito la Corte di Appello ha rilevato che l'argomento aveva formato oggetto di ampia analisi nella pronuncia impugnata, sostanzialmente non contestata dall'INPGI, le cui difese si erano concentrate eminentemente sulla definizione della nozione di base imponibile e sulla riconducibilità ad essa del corrispettivo.

Sul punto, quindi, il giudice del lavoro di Roma con l'appellata sentenza aveva ritenuto, in ordine alle somme pagate a titolo di risarcimento del danno da demansionamento posto in essere dal 1995 al 2005, che la pronuncia milanese n. 1384/05 (dispositivo e motivazione) non indicava specifici elementi di pregiudizio, così aderendo all'orientamento giurisprudenziale, poi rifiutato dalla successiva sentenza delle Sezioni unite n. 6572/06 circa l'insistenza di danno in re ipsa da dequalificazione; che il danno era stato liquidato, come da dispositivo, per lesione alla professionalità, in quanto l’impossibilità di svolgere il lavoro per cui si è idonei comporta un decremento, o quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e della capacità pratiche che si acquisiscono dal lavoratore con il concreto esercizio dell'attività; che il danno professionale consisteva nei pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita ... nonché dal pregiudizio subito per perdita di chances e quindi di ulteriori possibilità di guadagno; che il Tribunale di Milano non aveva esposto in motivazione gli elementi specifici e concreti che avevano determinato la lesione reintegrata per equivalente, rinviando al pregiudizio connesso al mancato espletamento delle mansioni assegnate quale nozione di comune esperienza.

Detta ricostruzione della fattispecie veniva condivisa dalla Corte distrettuale siccome corretta, come pure in ordine alle relative conseguenze. Infatti, in base al riferimento esplicito (sebbene astratto) al pregiudizio alla professionalità (come mancato incremento delle potenzialità), riteneva che in danno riconosciuto dal giudice di Milano avesse reintegrato l'impoverimento delle capacità professionali acquisite dalla giornalista, ossia il c.d. danno emergente, e non già la perdita di futuri guadagni (lucro cessante, che richiede per il relativo risarcimento un riferimento, seppur iato, a specifiche occasioni perse, riferimento di cui nella sentenza milanese non vi era traccia. Contrariamente alle tesi dell'appellante Istituto, le somme erogate dalla società a titolo di risarcimento dei danno da demansionamento andavano qualificate, come già correttamente fatto dal primo giudicante, quale danno emergente, derivato dal mancato incremento del bagaglio professionale posseduto, e quindi non correlate alla retribuzione, notoriamente utile colo come parametro della valutazione equitativa ex art. 1126 c.c.

Quanto, poi, alla norma di legge, censurata dall'Istituto, la stessa appariva pienamente condivisibile. Infatti, a parte i casi, irrilevanti, testualmente esclusi dalla nozione di base imponibile contributiva di cui al nuovo testo dell'art. 12, comma 4, L. n. 153/69 il tribunale aveva focalizzato l'attenzione sulla lettera c), comma IV, del medesimo art. 12 (Testo in vigore dal 1-1-1998, ex art. 6 Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro - in ordine alla determinazione dei reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi:

1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente detta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile;

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

Omissis

5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

Omissis).

Quindi, il giudice di primo grado richiamava il principio affermato da questa Corte (V civ., tribut.) con sentenza n. 16014 del 17/08/2004 (secondo cui in tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma secondo, e 46 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -sul primo dei quali nessuna innovazione deve ritenersi abbia apportato l'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 - convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 -, si ricava che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l’erogazione stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e, se ciò non viene positivamente escluso, che l'erogazione stessa, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro - fattispecie in tema di indennità supplementare corrisposta, in base all'art. 19 del contratto collettivo nazionale, a dirigente di azienda a seguito di licenziamento ingiustificato).

Pertanto, la Corte capitolina, verificata quindi l'impossibilità di qualificare l'emolumento i n parola come avente natura di reintegra di un danno subito per mancata percezione dei redditi ovvero di lucro cessante, in quanto non esaminato e non riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Milano, opinava che, in aderenza al suddetto principio, non restava altro che escluderne l'assoggettabilità a contribuzione.

Orbene, premesso che la surriferita opzione interpretativa seguita dalla Corte di merito non appare inficiata da errori di sorta in base all'anzidetto percorso argomentativo, peraltro non superabile altrimenti, attesa la rilevata carenza espositiva di cui si è detto circa il ricorso dell'Istituto (segnatamente con riferimento a quanto richiesto dall'art. 366 n. 3 del codice di rito), ciò che comunque risulta dirimente è II dato che nella specie trattasi di somma corrisposta a titolo risarcitorio e che l'art. 12, comma 4, lettera c), espressamente e testualmente esclude, senza ulteriori distinzioni al riguardo, dalla base imponibile contributiva i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni. Di conseguenza, non si vede come, a fronte di tale univoco e specifico tenore normativo, non possano ricomprendersi negli anzidetti proventi ed indennità anche la somma nella specie corrisposta alla P. per indennizzarla in relazione al riconosciuto danno alla professionalità, dalla medesima patito ad opera della sua datrice di lavoro.

Il suddetto art. 12, comma 4, lettera c), del resto, costituisce norma speciale in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, come recita anche l'omonima rubrica, pure riferita al citato art. 6 dl.vo n. 314/97, sicché prevale, con le relative previsioni ed esclusioni, sulla disciplina più strettamente fiscale, dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (d'altro canto, nella specie, parte ricorrente non pare tener conto affatto delle modificazioni introdotte dal Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 - riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, in vigore dal primo gennaio 2004, il cui art. 1, recante modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che detto t.u., "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue: ...". V. altresì l'art. 2 dello stesso decreto n. 344/03, che detta le relative norme di coordinamento, laddove in particolare il IV comma così recita: "Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore del medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente decreto". Infine, l'art. 4 ha disciplinato le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore: "1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia: ..."). Pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna dell'Istituto soccombente alle spese, sicché lo stesso è pure tenuto, come per legge, nella specie ratione temporis applicabile in relazione alla notifica del ricorso in data 12-05-14, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore della società controricorrente in ragione di 3000,00 (tremila/00) euro per compensi professionali, oltre 100,00 euro per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.