Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 04 settembre 2019

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei Carabinieri

 

Art. 1

 

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2019, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2019.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 382, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2019, con decorrenza non anteriore al 25 ottobre 2019, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di seicentoquattordici unità di personale come indicate nella tabella F allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate per l'anno 2019, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di millequarantatrè unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 2.573.960,52 per l'anno 2019, euro 23.022.386,17 per l'anno 2020, euro 25.966.799,88 per gli anni dal 2021 al 2023, ad euro 26.123.731,55 per l'anno 2024, ad euro 26.786.230,55 a regime a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)

6. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2019 pari ad euro 4.938.197,09, per l'anno 2020 pari ad euro 38.075.711,56, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 pari ad euro 44.183.352,62, per l'anno 2024 pari ad euro 44.456.148,78, dal 2025 a regime pari ad euro 45.683.825,28 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a partire dall'anno 2020 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 luglio 2020, a decorrere dal 17 gennaio 2021.

 

Art. 2

 

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

 

Art. 3

 

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge.

 

Tabelle (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Tabella F sostituita dall’art. 1, comma 2, D.P.C.M. 9 luglio 2020, a decorrere dal 17 gennaio 2021.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 novembre 2019, n. 265.