Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2019, n. 13437

Professionisti - Titolo di "Avocat" rilasciato in Romania da un'associazione professionale non autorizzata - Cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo degli "Avvocati Stabiliti"

 

Fatti di causa

 

1. - Con delibera in data 27 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 17 della I. n. 247 del 2012, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone dispose nei confronti degli odierni ricorrenti - tutti in possesso del titolo di "Avocat" rilasciato in Romania dall'U.N.B.R., struttura "Bota" - l'avvio del procedimento di cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo degli "Avvocati Stabiliti", culminato poi - in esito all'istruttoria - nell'adozione di successiva deliberazione di cancellazione dei medesimi, per essere stati iscritti sulla base di titolo loro rilasciato da un'associazione professionale non autorizzata a conferire il titolo di avvocato in Romania (unica istituzione a tal fine deputata essendo l'U.N.B.R., Unione Nazionale dei Barourilor in Romania, con sede a Bucarest).

Avverso tali delibere, i ricorrenti proposero ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che lo rigettò con sentenza n. 85 del 27 luglio 2018.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del C.N.F. fu rigettato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

2. - Nel frattempo, con ricorso depositato il 20/8/2018, gli odierni ricorrenti chiesero al C.N.F. la revocazione della propria sentenza ai sensi dell'art. 395 nn. 1 e 3 cod. proc. civ. Lamentarono che il C.N.F., con la sentenza n. 85 del 2018, era incorso in errore nel ritenere nulli, perché espressi "in modo condizionato", tre voti contrari all'adozione della delibera di avvio del procedimento di cancellazione; e dedussero che tale errore sarebbe scaturito del fatto il C.N.F. non aveva avuto la possibilità di esaminare il verbale della adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 27/10/2016, dal quale risultava che ciascuno di tali voti non era stato "relativamente non favorevole", come riportato nella deliberazione impugnata, ma era stato semplicemente "contrario".

Denunciarono, così, che la sentenza del C.N.F. era stata l'effetto del dolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, che - in seno alla deliberazione adottata - non aveva riportato fedelmente il voto dei partecipanti alla seduta e - nel contempo - aveva negato il rilascio di copia del verbale della stessa, dal cui esame sarebbe stato possibile verificare quale era stata l'effettiva volontà manifestata dai votanti. Denunciarono, inoltre, che la sentenza del C.N.F. era stata comunque frutto del mancato esame del detto verbale, quale documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per fatto dell'avversario.

Con sentenza n. 161 del 26/11/2018, il C.N.F. rigettò la domanda di revocazione, sul rilievo che i ricorrenti non avevano proposto querela di falso avverso la deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione.

3. - La cassazione di tale ultima sentenza è stata chiesta dagli originari ricorrenti sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni formulate dai ricorrenti con la memoria depositata in prossimità della pubblica udienza.

1.1. - I ricorrenti hanno eccepito, in primo luogo, la improcedibilità del controricorso contenente il ricorso incidentale, perché lo stesso, essendo stato notificato a mezzo PEC in copia informatica estratta da atto formato su supporto digitale, è stato depositato nella cancelleria di questa Corte senza essere accompagnato dalla necessaria attestazione di conformità da parte del difensore.

L'eccezione non è fondata.

Come hanno statuito queste Sezioni Unite, la mancanza, nel ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994, non comporta l'improcedibilità del ricorso ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Cass., Sez. Un., n. 22438 del 24/09/2018; conf. Sez. 3, n. 27480 del 30/10/2018).

Nella specie, i ricorrenti non hanno disconosciuto la conformità della copia del controricorso depositata all'originale loro notificato; l'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

1.2. - I ricorrenti hanno poi eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancata esposizione sommaria dei fatti della causa, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rilevando che il ricorrente incidentale si è limitato a trascrivere l'esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata.

Anche questa eccezione è priva di fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, il disposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato anche quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché se ne possa ricavare la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (Cass., Sez. 1, n. 4782 del 26/03/2012; Cass., Sez. 6 -3, n. 21137 del 16/09/2013).

Nella specie, è bensì vero che il ricorrente in via incidentale ha trascritto l'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, alla quale ha poi aggiunto l'esposizione del contenuto della pronuncia impugnata e delle rationes deciderteli poste a suo fondamento; tuttavia, poiché la sentenza impugnata contiene una completa descrizione dello svolgimento del processo ed una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale, il precetto di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato.

2. - Una volta rigettate le eccezioni di rito formulate dai ricorrenti, il Collegio rileva come deve prendersi prioritariamente in esame il ricorso incidentale, il quale sottopone questioni di diritto, attinenti all'ammissibilità della domanda di revocazione, logicamente pregiudiziali rispetto a quelle sottoposte col ricorso principale.

Come si è detto, il ricorso incidentale si articola in due motivi.

Col primo motivo, si deduce (ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 nn. 1) e 3) e dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere il C.N.F. omesso di dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocazione per difetto di interesse, non considerando che la sentenza del medesimo C.N.F., che aveva dichiarato la nullità di tre voti "relativamente non favorevoli" in quanto condizionati, non poteva essere scalfita dalla constatazione che quei voti in realtà erano stato "contrari", trattandosi di voti sottoposti alla medesima "condizione" e, quindi, comunque nulli.

Col secondo motivo, si deduce poi (ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 395 n. 3), in relazione all'art. 326, e 132 n. 4 cod. proc. civ., per non avere il C.N.F. considerato che le espressioni "voto relativamente non favorevole" e "voto contrario" erano sostanzialmente equivalenti e che, pertanto, fermo restando il medesimo condizionamento del voto, la differenza tra le due formule non poteva in ogni caso logicamente giustificare la revocazione della sentenza impugnata.

2.1. - I motivi sono fondati nei termini che seguono.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., solo quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale; ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass., Sez. 6 - L, n. 26078 del 17/10/2018; Sez. 6 - 5, n. 22851 del 26/09/2018; Sez. L, n. 12875 del 09/06/2014).

L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ., d'altra parte, presuppone che, successivamente alla decisione impugnata, sia stato recuperato un documento preesistente che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e che tale documento risulti essere "decisivo" (Cass., Sez. 5, n. 3591 del 10/02/2017; Sez. L, n. 18464 del 12/07/2018).

Orbene, ritiene la Corte che, nella specie, il ricorso per revocazione non prospetta in concreto alcuna attività deliberatamente fraudolenta (posta in essere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone), presupposta dall'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., né evidenzia il carattere "decisivo" del documento asseritamente ritrovato, richiesto dall'art. 395 n. 3 cod. proc. civ.

Invero, con la sentenza n. 85 del 27 luglio 2018 - ormai passata in cosa giudicata, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019 - il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato i ricorsi proposti avverso la deliberazione con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone aveva disposto la cancellazione dei ricorrenti dalla Sezione speciale dell'Albo degli "Avvocati Stabiliti", sul presupposto - tra l'altro - della piena validità della deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione, adottata dai detto Consiglio dell'Ordine il 27 ottobre 2016. In particolare, il C.N.F. ha ritenuto che tale delibera era stata approvata con tre voti favorevoli e con un solo voto contrario, in quanto dovevano ritenersi "nulli" tre voti indicati in tale delibera come "relativamente non favorevoli" per essere "condizionati", ossia non liberi, per il fatto che i votanti avevano affermato «la necessità che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione».

Con la domanda di revocazione, proposta ai sensi dell'art. 395 nn. 1 e 3 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno dedotto che quei tre voti che, nella deliberazione del 27 ottobre 2016, erano stati indicati come "relativamente non favorevoli" risultavano invece indicati come "contrari" nel verbale della relativa adunanza, documento che a suo tempo essi non avevano potuto produrre nel giudizio presupposto (perché - a loro dire - il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone aveva negato il rilascio della copia) e che solo ora era pervenuto nella loro disponibilità; ed hanno sostenuto che se il C.N.F. avesse potuto visionare il verbale della adunanza avrebbe senz'altro ritenuto validi quei tre voti, con conseguente diverso esito della votazione.

L'assunto, posto a base dei due motivi di revocazione, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto.

Va certamente dato atto che non vi è piena coincidenza tra il contenuto del verbale della adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 27/10/2016 e quanto trascritto nella relativa deliberazione: laddove dal verbale risulta che tre consiglieri hanno espresso «voto contrario in quanto indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa»; mentre, nel testo della corrispondente deliberazione, ciascuno di quei voti è qualificato come «voto relativamente non favorevole», in quanto i consiglieri «ribadiscono la necessità che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione».

E tuttavia, la mancata piena coincidenza tra quanto trascritto nella deliberazione e quanto risultante dal verbale è chiaramente frutto della interpretazione delle intenzioni di voto da parte del redattore del testo del provvedimento, non già frutto di una macchinazione intenzionalmente fraudolenta volta ad ingannare i destinatari del provvedimento e il giudice.

In primo luogo, va considerato che il sintagma "voti non favorevoli" ha un significato non diverso da quello "voti contrari", trattandosi comunque di voti diretti ad impedire l'approvazione della delibera; questo, d'altra parte, è il significato che alla detta formula hanno attribuito, nel giudizio presupposto, prima i ricorrenti e poi lo stesso C.N.F. con la sentenza n. 85 del 2018.

In secondo luogo, va rilevato che la pronuncia di nullità degli anzidetti tre voti adottata dal C.N.F. non è dipesa affatto dalla formula "voti relativamente non favorevoli" contenuta nel testo della deliberazione. Tale pronuncia, invece, è stata determinata dal fatto che il C.N.F. ha ritenuto detti voti non liberi ("condizionati"), per essere stata la volontà dei votanti coartata dalla esplicitata preoccupazione che essi, qualora avessero votato favorevolmente all'avvio del procedimento di cancellazione, si sarebbero esposti ad azioni di responsabilità per danni in assenza di adeguata copertura assicurativa.

Ora, questa preoccupazione che ha coartato l'intenzione di voto, e che ha determinato il C.N.F. a ritenere la nullità dei voti, è stata trascritta nella deliberazione del 27/10/2016 in modo del tutto aderente al verbale della adunanza.

Infatti, la deliberazione, nello spiegare il voto negativo ('Voto relativamente non favorevole") dei tre consiglieri con «la necessità che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione», corrisponde sostanzialmente al testo del verbale, laddove il voto negativo ('Voto contrario") è spiegato con l'essere «indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa». Da entrambi i documenti risulta che i tre votanti ebbero a ritenere "doveroso" l'avvio del procedimento di cancellazione, ma che furono "indotti" ad esprimere voto contrario dalla preoccupazione di esporsi, col loro patrimonio (in mancanza di adeguata polizza assicurativa), a responsabilità per danni.

In sostanza, nel nuovo preteso documento (il verbale della adunanza consiliare del 27/10/2016) manca alcun decisivo elemento di "novità" rispetto al testo della delibera; di tal che non è neppure ipotizzabile che il C.N.F., ove nel giudizio presupposto avesse potuto esaminare il detto verbale, sarebbe potuto pervenire ad una diversa decisione circa la validità dei voti.

Risulta, pertanto, carente l'interesse degli odierni ricorrenti a proporre impugnazione per revocazione, giacché il nuovo documento non è in grado di spiegare alcuna influenza sul dispositivo della decisione da essi contestata.

Consegue ancora a quanto detto che, per un verso, va esclusa la configurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 1), cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile alcun artificio ingannatorio, alcun intento decettivo, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone; e, per altro verso, va esclusa anche la configurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 3), cod. proc. civ. in assenza del carattere "decisivo" del documento (il verbale della adunanza) asseritamente non potuto produrre nel corso del giudizio presupposto.

Risultando la domanda di revocazione proposta al di fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., la stessa va dichiarata inammissibile.

3. - Va pertanto accolto il ricorso incidentale e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della impugnazione per revocazione, in quanto proposta al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 395 cod. proc. civ.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., perché la domanda di revocazione non poteva essere proposta.

Il ricorso principale rimane assorbito.

4. - La parte ricorrente in via principale, essendo risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. - Non va disposto il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti in via principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, essendo il loro ricorso rimasto assorbito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.