Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 luglio 2021, n. 28325

Reati tributari - Pluralità di emissioni di fatture per operazioni inesistenti - Amministratore di fatto di diverse ditte individuali e società - Estinzione per prescrizione

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha riformato la sentenza del 12 aprile 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Merano che aveva assolto G.I. da tutte le imputazioni a lui ascritte per insussistenza del fatto.

G.I. è imputato di una pluralità di emissioni di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1), di una pluralità di delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 2 e 3), di una pluralità di delitti di omessa dichiarazione dei redditi ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), di una pluralità di delitti di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5), del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 6) e del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 7). Tali reati gli vengono contestati come commessi in qualità di titolare ed amministratore di fatto di diverse ditte individuali e società da lui gestite in modo unitario.

La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per i reati a lui contestati come commessi sino al 27 dicembre 2010 perché estinti per prescrizione e ha dichiarato lo I. colpevole dei restanti delitti, unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena principale di giustizia e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni quattro, disponendo nei suoi confronti la confisca per equivalente sino alla concorrenza dell'importo pari al profitto dei reati tributari.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso G.I., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sette motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per difetto della cosiddetta <<motivazione rafforzata>>.

Egli deduce che la Corte di appello, ribaltando la decisione del giudice di primo grado, per affermare la sua penale responsabilità, ha omesso di confrontarsi con le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione; la Corte territoriale si è limitata ad attribuire allo I. il ruolo di amministratore di fatto e gestore delle società ed imprese indicate nell'imputazione sulla base degli elementi di prova già valutati come insufficienti dal Tribunale osservando che tali elementi erano stati confermati dai testi esaminati nel corso del giudizio di appello, senza, tuttavia, confutare gli argomenti di segno contrario posti dal Tribunale a fondamento della sua assoluzione. Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale si è limitata a richiamare la relazione della Guardia di Finanza di Merano del 16 aprile 2015 e a fare riferimento a chiarimenti e conferme acquisiti nel corso dell'istruttoria rinnovata in appello, mentre avrebbe dovuto chiarire le singole circostanze di fatto che confermavano la tesi accusatoria, spiegando anche perché gli elementi di segno opposto dovevano ritenersi superati o ininfluenti.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti di cui ai capi 1), 2) e 3). In particolare, non si chiarisce perché le fatture indicate nei capi di imputazione sarebbero state emesse per operazioni inesistenti.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo 4). In particolare, non si chiarisce perché l'ammontare delle singole imposte dovute dai singoli soggetti assoggettati al pagamento del tributo supererebbe la soglia minima fissata dalla norma incriminatrice affinché la condotta di omessa presentazione della dichiarazione annuale assuma carattere di illiceità penale. Neppure si è tenuto conto delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti o comunque desumibili induttivamente.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti di cui ai capi 5) e 6). In particolare, non si chiarisce perché il delitto di occultamento delle scritture contabili sia stato ritenuto sussistente, almeno in relazione alla società E. s.r.l., dichiarata fallita, sebbene risulti che le scritture sono state rinvenute dalla Guardia di finanza presso il commercialista della società.

La contabilità, nonostante il suo rinvenimento, non era mai stata esaminata dalla Guardia di finanza e dalla curatela fallimentare.

Neppure si chiarisce perché ricorrerebbe il dolo specifico del delitto di bancarotta documentale.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo 6). In particolare, non si chiarisce perché sia stato ritenuto sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in ordine alla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

La Corte di appello ha individuato in nove anni il termine di prescrizione per i reati tributari, mentre a seguito della riforma di cui al decreto-legge n. 135 del 2011, entrata in vigore il 17 settembre 2011, il termine massimo di prescrizione era divenuto pari a dieci anni.

2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata chiesta innanzi al Giudice dell'udienza preliminare.

1. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, in quanto tutti volti a denunciare carenze motivazionali, sono fondati.

Il Tribunale ha assolto lo I. da tutte le imputazioni asserendo che non solo non era dimostrato che egli fosse l'autore delle condotte oggetto di contestazione, ma neppure era stata provata la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione. Difatti la formula terminativa utilizzata dal Tribunale è quella di assoluzione per insussistenza del fatto.

La Corte di appello afferma, invece, che lo I. è responsabile in quanto amministratore di diritto di alcune società e comunque operava sui conti correnti bancari intestati alle società ed imprese indicate nei capi di imputazione, che venivano gestite unitariamente, come risulterebbe da un documento rinvenuto in occasione della perquisizione.

Nella motivazione non si chiariscono le ragioni per le quali ciascuno dei delitti oggetto di contestazione sarebbe stato ritenuto sussistente, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado.

In essa si fa riferimento generico ad una relazione della Guardia di finanza datata 16 aprile 2015 e si afferma che i fatti oggetto di contestazione hanno trovato chiarimento e conferma nelle dichiarazioni dei testi V.S. e P.B.

In tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753).

Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto <<statico>> della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto <<dinamico>> della dichiarazione stessa.

La motivazione della sentenza deve permettere all'interprete di comprendere il percorso logico-giuridico che lo ha condotto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato e nel caso di specie tale percorso non è stato in alcun modo illustrato nella sentenza, in cui neppure si esplicita il contenuto della relazione della Guardia di finanza e delle deposizioni dei testi.

2. Stante la fondatezza dei primi cinque motivi di ricorso, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. pen., non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la estinzione dei reati tributari commessi sino al 17 settembre 2011 e diversi da quelli per i quali la Corte di appello ha già dichiarato la estinzione per prescrizione.

Difatti, sino alla data sopra indicata il termine massimo di prescrizione era pari ad anni sette e mesi sei ed esso risulta ampiamente decorso, anche considerando le cause di sospensione del termine intervenute nel corso del processo.

A seguito della aggiunta - per effetto dell'art. 2, comma 36-vicies-semel, lett. I), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del comma 1 -bis all'art. 17 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il termine minimo di prescrizione è divenuto pari ad anni otto, mentre quello massimo è passato ad anni dieci e per i delitti commessi dopo il 17 settembre 2011 non è ancora decorso.

3. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per i reati tributari commessi dal 27 dicembre 2010 sino al 17 settembre 2011 perché estinti per prescrizione, mentre, in relazione ai delitti commessi dopo il 17 settembre 2011, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo esame. Il settimo motivo di ricorso resta assorbito.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati tributari commessi dal 27 dicembre 2010 sino al 17 settembre 2011 perché estinti per prescrizione. Annulla la stessa sentenza in relazione ai reati commessi dopo tale data con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo esame.