Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 19 aprile 2021, n. 268

IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Strumentazione per diagnostica in vitro - Esenzione

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA SPA (di seguito, "Società", "Istante") rappresenta di commercializzare tamponi, ovvero asta con punta di nylon per effettuare il prelievo naso-faringeo per accertamento di presunto Covid-19, da processare successivamente con tecnologia molecolare antigenica.

Espone che per i tamponi di cui sopra non esiste codice doganale in quanto non vengono importati ma acquistati in Italia.

La Società chiede un parere in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti in argomento.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che ai prodotti oggetto dell'istanza di interpello si renda applicabile il regime di esenzione da IVA con diritto alla detrazione d'imposta fino al 31 dicembre 2022.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

L'articolo 124 del Decreto Rilancio (in seguito, "articolo 124") ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi della norma appena richiamata, le cessioni dei beni ivi indicati sono esenti da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1°gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Al riguardo, primi chiarimenti interpretativi e operativi sono stati forniti con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991).

Con la legge 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. legge di Bilancio 2021) all'articolo 1 comma 452 è stato disposto che "In deroga all'articolo 124, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022".

Tuttavia, a norma dell'art. 3-ter, comma 1, Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, è stato precisato che il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.

Da ciò consegue, che nel novero della "strumentazione per diagnostica per COVID-19" di cui al citato numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'IVA soltanto le cessioni dei "dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017"

La recente circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 9/D del 3 marzo 2021, in relazione alla strumentazione per diagnostica COVID, ha fornito chiarimenti e ha riportato i relativi codici TARIC:

1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologioche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;

1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;

1.3) Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;

1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;

1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che solo ai dispositivi diagnostici in vitro con le caratteristiche sopra ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai codici TARIC indicati dall'ADM, potrà essere applicata l'esenzione dall'IVA con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, ai fini della corretta definizione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti oggetto del presente interpello è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica degli stessi che non necessariamente implica l'importazione degli stessi.

Tale valutazione è individuata dall'ADM mediante apposito accertamento tecnico che il Contribuente può richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane - Ufficio tariffa e classificazione - Via Mario Carucci 71, 00143 Roma.