Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direttiva 19 marzo 2021

Attuazione delle disposizioni in materia di contratti di sviluppo

 

Art. 1

 

1. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 84, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano le seguenti previsioni:

a) le aree interne del Paese sono quelle individuate dall'Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. L'elenco dei comuni rientranti nelle predette aree è riportato nella competente sezione del sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it e dell'Agenzia www.invitalia.it

b) ai fini della verifica della sussistenza del requisito connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse, le imprese devono fornire all'Agenzia idonea documentazione dalla quale possa essere accertata l'ultima attività esercitata nel sito interessato, la data di dismissione, l'attuale proprietà e lo stato conservativo del sito;

c) nel caso di programmi di sviluppo composti da più progetti d'investimento, ciascun progetto deve necessariamente essere ubicato nelle aree interne del Paese o riguardare il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Resta fermo che l'Agenzia, nell'ambito delle valutazioni istruttorie di competenza, procederà a valutare puntualmente la sussistenza di un vincolo di stretta connessione e funzionalità tra i singoli progetti per una migliore fruizione del prodotto turistico e per la caratterizzazione del territorio di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. 

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 84, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano le seguenti previsioni:

a) gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini della verifica dei predetti limiti dimensionali, non vengono computati gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete; ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) il progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall'impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l'accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.

3. Resta fermo che, ad avvenuto esaurimento delle risorse destinate dall'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le istanze con le caratteristiche previste dalla medesima legge saranno esaminate ed accolte, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, nei limiti della capienza della dotazione generale dello strumento agevolativo.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 06 aprile 2021, n. 82