Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 28 agosto 2020

Revisione della procedura di utilizzo del modello F24 EP

 

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007

 

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è aggiunto infine il seguente periodo:

«E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».

2. Il comma 4, dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 3, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche senza emissione di titoli di spesa».

3. Il comma 5, dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati».

4. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è aggiunto infine il seguente periodo:

«E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».

5. Il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare e tutti gli elementi necessari affinché la tesoreria centrale possa effettuare gli addebiti.».

6. Il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche».

7. Dopo il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati».

 

Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008

 

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008, la lettera b) è abrogata.

2. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è aggiunto infine il seguente periodo:

«E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».

3. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanzi 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

«3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita le contabilità speciali intestate ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sulle contabilità speciali sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche. La richiesta di pagamento di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle entrate, costituisce titolo giustificativo dell'imputazione del pagamento alla contabilità speciale e della conseguente rendicontazione».

4. Il comma 4, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, delle predette contabilità speciali, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta ne dà comunicazione ai soggetti interessati».

5. L'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è abrogato.

 

Art. 3

Disposizioni finali

 

1. L'attuazione delle modifiche procedurali di cui agli articoli 1 e 2 richiede un adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle entrate concordano la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che può avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti interessati.

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2021, n. 10.