Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 settembre 2020, n. 351

Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta dibollo sulla quietanza relativa al pagamento delle indennità di servitù militari, e modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il dott. YYY, funzionario delegato dal Sindaco di XXX, alla rappresentanza dei rapporti fiscali del predetto Comune, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta di bollo dovuta nell'ambito della procedura di liquidazione degli indennizzi delle servitù militari, per conto del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 325 del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.

Al riguardo, l'istante fa presente che, per il pagamento dei predetti indennizzi l'amministrazione militare provvede, mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità di Stato.

A fronte di tali ordini di accreditamento il sindaco riceve, in qualità di"funzionario delegato" la disponibilità di una somma complessiva da utilizzare per la corresponsione delle somme spettanti ai diversi beneficiari.

Premesso quanto sopra, l'istante chiede di conoscere se all'atto dell'emissione degli ordinativi di pagamento delle indennità di servitù militari disposti sui conti correnti intestati ai beneficiari, debba essere corrisposta l'imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento, ai sensi dell'articolo 13, della tariffa, allegata al d.P.R.26 ottobre 1972, n. 642.

L'istante chiede, inoltre, chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta dai beneficiari sulla quietanza relativa al pagamento degli indennizzi delle servitù militari, in quanto la liquidazione degli stessi avviene tramite la procedura telematica del sistema SI.CO.GE.; tale sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato,non consente il versamento contestuale dell'imposta di bollo.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'interpellante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Le servitù militari sono disciplinate dagli artt. 320 a 332, titolo VI, capo I del Codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

L'articolo 325 di tale provvedimento, rubricato "indennizzo per le limitazioni",al comma 1 prevede che "Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione del reddito".

Il successivo comma 6 dispone che "Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti al vincolo".

Il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che "Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato".

Sulla base di tali disposizioni, come rappresentato dall'istante, il Ministero della difesa mediante il "sistema informativo di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni" (SICOGE) della Ragioneria Generale dello Stato, dispone l'emissione di ordini di accreditamento a favore dei sindaci dei comuni asserviti; a fronte di tale di tali ordini di accreditamento sul conto di Tesoreria il sindaco in qualità di 'funzionario delegato' riceve la disponibilità di una somma complessiva da utilizzare per la corresponsione delle somme spettanti ai diversi beneficiari con l'emissione di ordinativi di pagamento con accredito sul conto corrente (con quietanza del creditore ).

Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle quietanze oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

In applicazione della nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, inoltre,l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47).

Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo si rammenta che l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che "L'imposta di bollosi corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale".

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui "Per determinate categorie di atti e documenti, (...) l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (...). Ai fini dell'autorizzazione (...) l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (...) contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno".

Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze relative agli ordinativi di pagamento degli indennizzi delle servitù militari, l'imposta di bollo dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n.642 del 1972.