Legislazione - UE - Regolamento 20 luglio 2020, n. 2020/1112

Che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

 

Articolo 1

 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 è così modificato:

1) all’articolo 1, punto 5, il nuovo articolo 61, il paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva»;

2) all’articolo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1° aprile 2021.».

 

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 29 luglio 2020, n. L 244.