Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 dicembre 2019, n. 506

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2 del d.lgs. n. 5 agosto 2015, 127

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La [ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante dichiara di essere un'associazione senza scopo di lucro con finalità di promuovere, sviluppare e diffondere attività, opere culturali ed artistiche e, in particolare, di produrre ed organizzare spettacoli teatrali dal vivo. Trattasi delle attività indicate al punto 4 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) cui si applica il regime IVA previsto dall'articolo 74-quater dello stesso decreto.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto "con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni".

L'istante, inoltre, provvede ad inviare periodicamente alla S.I.A.E. (Ente che coopera con l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 74-quater, "al fine di acquisire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni"), i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili, come disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001.

Ciò rappresentato, l'istante chiede di conoscere se sia obbligato o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi, l'istante ritiene di poter essere esonerato dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi perché, pur rientrando tra i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, n. 4 del decreto IVA che svolgono prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, tuttavia tale attività non è resa "nell'esercizio di imprese" poiché trattasi di ente avente finalità diverse da quelle commerciali.

Inoltre, qualora ricorresse l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri si creerebbe una duplicazione di dati, poiché, le medesime informazioni sono già inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate (per le quali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente), specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all'Agenzia delle entrate.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 dispone che "A decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (...)", obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Con decreto ministeriale 10 maggio 2019 sono stati disposti specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in ragione della tipologia di attività esercitata, tra le quali non è ricompresa l'attività di spettacolo e quelle ad esse connesse.

La disciplina relativa alle suddette attività è, tuttavia, contenuta nell' articolo 74-quater del decreto IVA, che deroga alla normativa ordinaria in materia IVA relativamente al momento impositivo e alle modalità di certificazione dei corrispettivi.

In particolare, le prestazioni spettacolistiche e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni,ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

Con riferimento, invece, alle modalità di certificazione dei corrispettivi, il citato articolo 74-quater stabilisce che le prestazioni indicate nella tabella C del decreto IVA sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio1983, n. 18.

Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche dei citati misuratori.

L'articolo 3 del menzionato decreto 13 luglio 2000 prevede che il titolo di accesso debba contenere:

1) i dati previsti per gli scontrini fiscali dall'articolo 12, commi primo e secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;

2) natura dell'attività esercitata,

3) data e ora dell'evento;

4) luogo, impianto e sala dell'evento;

5) numero e ordine di posto;

6) natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento;

7) corrispettivo per l'attività di spettacolo;

8) indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento;

9) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;

10) eventuali prestazioni accessorie;

11) dati del soggetto emittente;

12) Sigillo fiscale.

L'articolo 4 dello stesso decreto 13 luglio 2000 impone l'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla S.I.A.E. prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati all'emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:

- i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Ministero delle Finanze 23 marzo 1983;

- l'incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;

- i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;

- il numero degli ingressi effettuati.

Il successivo articolo 10 del citato decreto 13 luglio 2000 prevede, a sua volta, che "1. I soggetti che emettono titoli di accesso tramite misuratori fiscali o tramite biglietterie automatizzate di cui all'art. 2 trasmettono, con le modalità definite con decreto del Ministero delle finanze, alla Società italiana autori ed editori, distintamente per ciascuna giornata di attività ovvero per ogni giornata di manifestazione, i dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero e,distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento riepilogativo mensile di cui all'art. 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono, in caso di necessità e previa autorizzazione della Società italiana autori ed editori, trasmettere i riepiloghi giornalieri e mensili su supporto magnetico o cartaceo.

3. I soggetti che emettono titoli di accesso tramite biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze sono esonerati dalla trasmissione dei dati giornalieri e mensili di cui all'art. 4. Tali dati sono trasmessi dal Ministero delle finanze alla Società italiana autori ed editori.

4. La Società italiana autori ed editori mette a disposizione dell'anagrafe tributaria e del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alle specifiche esigenze, i dati di cui ai commi 1, 2 e 3.".

Alla luce di quanto sopra, i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso,tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.