Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31322

Tributi - ICI - Riscossione - Cartella di pagamento - Definitività per omessa impugnazione - Intimazione di pagamento - Termine di prescrizione breve

 

Rilevato che

 

la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento notificatale il 3 novembre 2015 in relazione a cartella di pagamento relativa a ICI 1998 notificatale il 7 marzo 2006;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello seguendo l'insegnamento di Cass. SU n. 23397 del 2016, ritenendo che l'atto sottostante all'intimazione in contestazione è una cartella divenuta definitiva perché non opposta, inidonea pertanto ad acquistare efficacia di giudicato e conseguentemente ad usufruire del termine di prescrizione di dieci anni cosicché il termine di prescrizione quinquennale è decorso senza che sia compiuto alcun atto interruttivo.

l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. - chiedendo un mutamento dell'orientamento di cui a Cass. SU n. 23397 del 2016 - in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che alla cartella di pagamento non impugnata non si applicasse il termine di prescrizione decennale;

considerato che, secondo questa Corte, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. 18 maggio 2018, n. 18200): nella specie la CTR, considerando maturata la prescrizione, si è attenuta ai suddetti principi perché ha ritenuto che alla cartella di pagamento relativa ad ICI non impugnata continuasse ad applicarsi l'originario termine di prescrizione "breve" - inferiore a quello decennale - senza che su suddetto termine potesse incidere la mancata impugnazione della cartella;

ritenuta pertanto l'infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.