Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 06 novembre 2019

Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - 30 ottobre 2019 - Report informativo

 

In riferimento a quanto in oggetto, si riportano di seguito le informazioni relative all’esito dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e i rappresentanti della Direzione Generale dell’INPS, segnalando l’opportunità della trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei Consigli Provinciali.

 

1) Aggiornamento sulla procedura per inserimento ANF da parte dei Consulenti del Lavoro.

 

È stata ufficialmente presentata la procedura che consentirà ai Consulenti del Lavoro, di inserire le domande ANF per conto dei dipendenti, per le sole aziende in delega. La procedura prevederà l’acquisizione da parte del datore di lavoro di una specifica delega per questa attività, sottoscritta oltre che dal lavoratore anche dai soggetti con reddito compresi nel nucleo familiare. Il datore non dovrà fornire ulteriore delega all’intermediario e sarà, inoltre, tenuto a conservare e controllare tutta la documentazione fornita dal lavoratore.

Si allegano le slides fornite dall’istituto che riepilogano i vari passaggi.

La procedura risulta molto semplice e intuitiva, e, di fatto, va a riprodurre il modello di richiesta che compila il lavoratore.

Come già precisato da questo Consiglio Nazionale nel comunicato dello scorso 17 settembre (prot. 0008490), si ribadisce nuovamente che, ove al momento della presentazione della domanda si sia in presenza di autorizzazione (ANF43) in corso di validità, il sistema consentirà il regolare inoltro della stessa; in caso contrario, la domanda verrà respinta e sarà onere del lavoratore attivarsi per ottenere una nuova autorizzazione prima di procedere alla domanda ANF.

La piattaforma verificherà, inoltre, se il dipendente è effettivamente in forza presso l’azienda in delega, interrogando il sistema delle COB/Unilav e, solo in subordine, l’UniEmens.

Si attende, infine, l’imminente pubblicazione di un messaggio da parte del Dirigente Generale dell’INPS per la materiale attivazione della piattaforma.

 

1.1 Aggiornamenti piattaforma di consultazione ANF

Come noto, in caso di arretrati ANF, l’introduzione della nuova consultazione avrebbe dovuto abrogare l’obbligo della presentazione della procedura VIG per conguagliare gli importi superiori a 3.000,00.

Tale funzionalità tuttavia, ad oggi non risulta ancora pienamente operativa. Grazie, comunque, alle sollecitazioni dello scrivente Consiglio Nazionale, il predetto limite è stato elevato a € 20.000,00 e resterà fisso fino al prossimo dicembre 2019.

A partire dal gennaio 2020 dovrebbe registrarsi il passaggio al regime definitivo, che non prevederà l’applicazione di alcun massimale in ordine al recupero degli arretrati ANF.

Dal 9 ottobre u.s. è stato attivato, per le sole richieste massive, un sistema di alert via mail/pec. Dopo aver effettuato una richiesta massiva, l'INPS invierà una pec (se nota) o una mail, per notificare:

- alla pec un allegato con file zippato contenente gli xml;

- alla mail ordinaria, solo la notifica della disponibilità dei file xml da scaricare nell'area riservata.

Si segnalano, di seguito, ulteriori novità:

- nella ricerca puntuale è stata corretta l'anomalia che non permetteva di scaricare un file xml con gli importi validi fino alla data di scadenza del periodo di riferimento della domanda;

- verrà rinominato il campo di ricerca denominato "data presentazione" con "data accoglimento", sia nella richiesta massiva che in quella puntale;

- negli esiti delle richieste massive saranno visualizzabili anche le domande respinte o in fase di istruttoria;

- al fine di agevolare l'utente nell'individuazione delle novità apportate con le nuove versioni dell'utility è stata introdotta una nuova sezione chiamata "news";

- al fine di eliminare ogni possibile incertezza, nella ricerca massiva verranno eliminate tutte le aziende che, in base al codice di autorizzazione 1C, non sono tenute a pagare gli ANF.

 

2) Bonus sud per assunzioni nel mezzogiorno d’Italia: situazione fondi disponibili.

 

Com’è noto, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano complessivamente a 320.000.000,00 di euro, gravanti sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014-2020 (POC SPAO). Di questi, 120 milioni di euro, previsti dal decreto direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, sono destinati alle assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, mentre 200 milioni, aggiunti successivamente, sono destinati alle sole assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, come previsto dal D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dall’art. 2 del decreto direttoriale ANPAL n. 311/2019.

L’Istituto ha comunicato che a fronte dei € 120.000.000,00 stanziati per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2019 non residuano più risorse, mentre dei restanti € 200.000.000,00 relativi alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 residuano ancora circa €.24.000.000,00.

Si è, pertanto, provveduto a sollecitare l’ANPAL a stornare il predetto importo residuo sul primo capitolo (come già fatto con nota n. 12896 del 1.10.19 per €. 60.000.000,00).

Si è, infine, provveduto a segnalare l’incresciosa situazione relativa ad alcune istanze non accettate per problemi sulla DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), non risultante sul nodo ANPAL.

L’Agenzia ha precisato che il problema è verosimilmente legato al fatto che le Regioni interessate non sono riuscite a conferire all’Anpal medesima la DID dei lavoratori in questione.

Ad ogni modo, è stato assicurato da parte dell’Agenzia un costante monitoraggio al fine di assicurare una veloce risoluzione delle problematiche occorse.

Si ritiene, comunque opportuno precisare al riguardo che le istanze di bonus sud non accettate dall’Inps per tali problematiche, in realtà, non sono da intendersi respinte. Le stesse sono, infatti, tecnicamente valide, hanno già ottenuto il relativo stanziamento dei fondi e non hanno una scadenza.

Il sistema interrogherà periodicamente l’ANPAL e, non appena intercetterà la DID, comunicherà l’esito positivo all’intermediario/azienda.

Si invitano, pertanto, i colleghi a non reiterare le istanze già presentate, poiché in tal modo si rischierebbe di compromettere la priorità già acquisita.

 

3) Gestione FIS (Fondo integrazione salariale di cui al DM. 94343/16): inserimento contatore sulla disponibilità dei fondi.

 

È stato pubblicato il "cruscotto" che consente la visualizzazione del tetto aziendale maturato ai fini del conguaglio del Fondo d’integrazione salariale.

Si allega copia del percorso da seguire per accedere al servizio.

 

4) Modelli A1.

 

Il modello A1 certifica che il lavoratore, denominato "distaccato", rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE in cui ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma. Il distacco può, peraltro, riguardare sia il lavoratore dipendente che il lavoratore autonomo.

Per ciò che concerne invece i lavoratori cd. multi-localizzati, ex art. 13 Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 883, è previsto che il lavoratore possa presentare direttamente la richiesta di distacco alla sede INPS di residenza, ovvero, consegnare la richiesta di A1 firmata al datore di lavoro ai fini della acquisizione al cassetto previdenziale, giusta delega e annessa copia del documento di identità.

È attualmente in corso la procedura di automazione di tale richiesta da parte dell’Istituto; una volta portata a termine detta procedura sarà solamente il lavoratore a poter interagire tramite le proprie credenziali dispositive.

Al fine di evitare problematiche per le aziende e rendere un servizio "più fluido", il Consiglio Nazionale ha richiesto all’Istituto di valutare la possibilità di attribuire ai Consulenti del Lavoro la qualifica di intermediario per la trasmissione delle richieste di modelli A1, sia per i lavoratori dipendenti, ex art. 13 Reg. citato, che per i lavoratori autonomi, ex art. 12 del predetto Regolamento comunitario.

 

5) Modifiche alla disciplina del DURC

 

È bene rammentare che il Consiglio Nazionale aveva richiesto già al precedente Ministro del Lavoro di intervenire sulla disciplina del DURC, al fine di renderlo più elastico e meno pervasivo.

Purtroppo, ad oggi l’Istituto non ha saputo fornire alcuna informazione relativa ai tempi di attuazione di tali invocate modifiche.

L’ultimo passaggio risale ad una relazione richiesta dal MEF circa gli impatti economici derivanti dalla attuazione delle nuove disposizioni.

Nelle more, per i recuperi causati dalla violazione dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, è stato richiesto all’Istituto previdenziale di applicare, quantomeno, la norma calmieratrice ex art. 6, comma 10, D. L. n. 388/1989.

Com’è noto, tale norma prevede che quando un beneficio contributivo (già "sgravi o fiscalizzazione") venga condizionato al rispetto del trattamento retributivo tabellare ed alla regolarità contributiva dell'azienda nei confronti del lavoratore interessato, la perdita del beneficio medesimo, in caso di inadempienza, non potrà essere totale ma dovrà essere proporzionata all'inadempimento e restare contenuta nei limiti della maggior somma fra retribuzione non corrisposta e contribuzione omessa.

L’INPS ritiene, tuttavia, che allo stato attuale non vi siano le basi giuridiche per tale applicazione. I rappresentanti del predetto Istituto si sono, comunque, riservati la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce di alcune recenti pronunce giurisprudenziali, orientate in senso contrario (da ultimo, sentenza Tribunale Bari n. 4178/2019).

 

6) Codatorialità nei contratti di rete.

 

È stato, infine, aperto un tavolo di confronto con l’Istituto sul tema della codatorialità che, ancora oggi, non ha trovato alcuna esplicita regolamentazione in documenti di prassi.

I rappresentanti dell’Istituto previdenziale hanno evidenziato che, a loro parere, la norma contenuta nel D. Lgs. 276/2013, art. 30, comma 4-ter sia incompleta e non permetta all'INPS di disciplinare compiutamente la codatorialità sotto il profilo previdenziale.

Il principale ostacolo è proprio l'individuazione del trattamento previdenziale da applicare nel caso in cui i lavoratori prestino la propria opera a favore di imprese retiste che hanno inquadramenti previdenziali tra loro differenti, posto che codatorialità, distacco e assunzione congiunta sono istituti tra loro differenti e che la disciplina dell'uno non può essere applicata agli altri.

Al tempo stesso, risulta difficile individuare il soggetto deputato a svolgere i vari adempimenti (in primis, l'Uniemens); pur volendo mutuare il concetto di referente unico utilizzato in agricoltura in caso di assunzione congiunta, permangono dubbi a riguardo.

Per quanto riguarda infine l'individuazione della retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell'imponibile contributivo l'INPS teme possibili comportamenti opportunistici da parte di aziende retiste che applichino CCNL c.d. "pirata".

Si è, pertanto, convenuto sulla necessità di ulteriori approfondimenti nonché di presentare, in sede di Tavolo di confronto, appositi studi e proposte operative.