Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28690

Tributi - Procedura di notifica - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata - Consegna al portiere dello stabile dove la società ha il domicilio - Validità

 

Ritenuto in fatto

 

La V.V. s.r.l., con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, impugnava il preavviso di fermo amministrativo relativo ai veicoli targati CX400BS e BM 11035 per l'importo complessivo di € 261.148,16.

La società deduceva l'illegittimità dell'atto, non avendo, a suo dire, ricevuto in precedenza alcuna notifica della cartella presupposta presso la sede legale della società.

Concludeva chiedendo, previa sospensione del preavviso di fermo, l'annullamento tale dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate, con note di controdeduzioni, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per difetto della propria legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità dello stesso, in quanto il preavviso di fermo non è atto impugnabile in base all'art. 19 del d.lgs. 546/92.

L'Equitalia Gerit S.p.A. non si costituiva in giudizio.

La Commissione, ritenute fondate le ragioni della società, accoglieva il ricorso.

Con atto di appello l'Equitalia Gerit S.p.A. eccepiva l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o improcedibilità del ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Sosteneva altresì la regolarità della notifica delle due cartelle di pagamento, nonché la decadenza di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e l'impossibilità di dedurre motivi relativi a vizi invalidanti atti o prodromici regolarmente notificati.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, insisteva su quanto già dedotto con le note di costituzione nel giudizio di primo grado.

Con sentenza del 30.1.2012 la CTR del Lazio accoglieva l'appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) per quel che concerne la eccepita nullità della notifica alla società mediante consegna al portiere dello stabile, nel ricordare l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte secondo cui, in ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, qualora il plico sia stato consegnato nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto, a persona dichiaratasi addetta al servizio del destinatario, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione (essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualifica dichiarata dal consegnatane), nel caso di specie, in ottemperanza a quanto sancito nell'art. 26 del d.P.R. 602/73, la cartella di pagamento risultava notificata alla società ricorrente a mezzo posta raccomandata e la notifica della cartella in questione era stata perfezionata grazie al fatto che l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto proprio dal portiere dello stabile dove la società aveva il proprio domicilio;

2) invero, le disposizioni del codice di rito riguardanti la notifica (artt. 139 ss. c.p.c.) si applicano solo alle notificazioni eseguite dall'Ufficiale Giudiziario, laddove per le notifiche a mezzo posta valgono le disposizioni di cui alla legge 890/82;

3) in caso di piego non consegnato personalmente al destinatario, l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi mediante l'invio di una seconda raccomandata a/r è stato introdotto solamente dalla data di conversione in legge del decreto legge n. 248/2007, ovverosia dalla data del 1° marzo 2008, mentre la data della cartella di pagamento che era stata contestata era risalente al 15.6.2006 e, quindi, antecedente alla data di conversione in legge del cosiddetto "decreto mille proroghe".

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la V.V. s.r.l., sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud s.p.a. si sono costituite in giudizio con separati controricorsi.

In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 139, co. 2, c.p.c.e 7, co. 3, I. n. 890/1992 (ndr 7, co. 3, I. n. 890/1982), per aver la CTR ritenuto che la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo fosse stata ad essa regolarmente notificata attraverso la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del portiere dello stabile dove aveva il domicilio, nonostante difettasse un'attestazione in ordine all'avvenuta preventiva ricerca delle altre persone abilitate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, premesso che della questione non vi è cenno nella sentenza impugnata (nella quale, con riferimento all'eccezione di asserita nullità della notifica della cartella di pagamento alla società mediante consegna al portiere dello stabile, vengono analizzati solo i profili della qualifica del consegnatario e della necessità o meno, in caso di piego non consegnato personalmente al destinatario, dell'invio di una seconda raccomandata a/r), la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avesse tempestivamente sollevata.

In ogni caso, va tenuto presente che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia, come nel caso di specie, eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Ciò in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 139, commi 3 e 4, c.p.c. e 7, co. 3, I. n. 890/1992 (ndr 7, co. 3, I. n. 890/1982), per aver la CTR ritenuto che, per le notifiche effettuate anteriormente all'1.3.2008, non fosse necessario che l'agente notificatore inviasse l'avviso al destinatario del plico nelle mani di terzi mediante l'invio di una seconda raccomandata a/r, nonostante l'invio di tale raccomandata fosse già prevista dall'art. 139, co. 4, c.p.c.

2.1. Il motivo è infondato.

Va nella presente sede richiamata la pronuncia Sez. 6-5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 già menzionata nell'analizzare il primo motivo. In applicazione dell'anzidetto principio, Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dall'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata.

Per tale forma di notificazione non è, pertanto, necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (in tal senso già in passato Sez. 6-5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013).

Anche di recente il principio è stato ribadito da questa Sezione (Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018), statuendosi che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario.

Tanto è vero che con la legge di bilancio per il 2018 (I. 27.12.2017, n. 205, art. 1, co. 461) è stata cancellata (abrogando l'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 890/1982: "5. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata") la cosiddetta Can, la comunicazione di avvenuta notifica, ossia la raccomandata informativa che, in precedenza, veniva inviata al destinatario di un atto giudiziario tutte le volte in cui, in sua assenza, il postino consegnava la busta a un familiare convivente, in tal modo estendendosi il sistema già previsto per gli atti dell'amministrazione finanziaria (ad es., accertamenti dell'Agenzia Entrate, cartelle esattoriali, ecc.) anche ai comuni atti giudiziari (citazioni, ricorsi, decreti ingiuntivi, ecc.).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ognuna delle resistenti, nella somma di euro 5.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02.