Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 09 ottobre 2019, n. 85/E

Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione Articolo 10, comma 1, lett l-bis) del TUIR

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Associazione Istante, che si occupa di adozioni internazionali - in quanto tenuta a rilasciare la certificazione relativa alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, ai fini della deducibilità di dette spese ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett l-bis) del TUIR - chiede se tra le predette spese deducibili rientrano anche quelle relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore.

Il dubbio interpretativo è riferito, nello specifico, ai chiarimenti forniti con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 77/E del 2004 - nella quale viene precisato che le spese post adottive non sono deducibili - e con la circolare n. 7/E del 2018 che, pur richiamando la citata risoluzione, fa rientrare le predette spese tra gli oneri deducibili di cui al predetto articolo 10 del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante - che non individua una specifica soluzione interpretativa - fa presente, al riguardo, che "la procedura adottiva internazionale non può dirsi sempre conclusa con la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento estero, dal momento che vi sono molti Paesi [...] che richiedono obbligatoriamente l'invio di relazioni anche nel periodo posteriore alla declaratoria di efficacia in Italia dell'adozione".

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

L’articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che si deduce dal reddito complessivo, se non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, "il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.".

Ai sensi dell’articolo 36 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, "l'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476) o che, nello spirito della predetta Convenzione, abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla medesima" legge n. 184 del 1983.

In particolare, gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità pronunciato dal tribunale dei minorenni, ai sensi dell’articolo 30 della citata legge n. 184 del 1983, devono, ai sensi del successivo articolo 31, "conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati" dalla Commissione per le adozioni internazionali costituita, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della medesima legge n. 184 del 1983, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che cura anche la tenuta del relativo albo.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lett. o), della citata legge n. 184 del 1983, inoltre, l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione "certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.".

Con diversi documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha delineato l’ambito applicativo del citato articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR e, con la risoluzione 28 maggio 2004, n. 77/E, ha chiarito, tra l’altro, che, ai fini della deduzione delle spese in argomento, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, essendo possibile dedurre tali spese a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. Ciò in quanto la deduzione è prevista per agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al citato Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983, impone.

Nella medesima risoluzione è stato, dunque, precisato che sono deducibili, in particolare, le spese sostenute a partire dal conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione, con il quale inizia la procedura di adozione.

La predetta procedura è da ritenersi conclusa con l'acquisizione dello status di genitore adottivo mediante la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia. Se, invece, l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, della citata legge n. 184 del 1983 e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento decorso il quale, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione concludendo, con tale atto, la procedura in esame.

Nella medesima risoluzione n. 77/E del 2004 è stato, inoltre, chiarito che sono deducibili tutte le spese sostenute, debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato, finalizzate all'adozione del minore quali, ad esempio, quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti.

Con specifico riguardo alla spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore, nella citata risoluzione n. 77/E del 2004, è stato chiarito che non sono deducibili le spese sostenute per i "reports post adottivi", ovverosia quelle connesse alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione, emesso dall'autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. Ciò in quanto gli stessi rappresentano un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli a fronte del quale l'ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.

La scrivente ha, tuttavia, rilevato che, nell’ambito della procedura di adozione internazionale, taluni Paesi di origine dei minori richiedono - in base alla legislazione interna, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali - l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore.

Dai predetti accordi internazionali deriva, in particolare, l’impegno a trasmettere, per il tramite degli enti autorizzati o delle autorità centrali, al Paese di origine del minore, informazioni sull'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale, periodicamente e secondo le scadenze indicate nei citati accordi.

Per adempiere tale obbligo, gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un’apposita dichiarazione che li impegna, per l’intero arco di tempo previsto dall’accordo internazionale con il Paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre tali relazioni.

In considerazione di tale circostanza, la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E (confermata dalla circolare 31 maggio 2019, n. 13/E) ha ricompreso dette spese tra quelle ammesse alla deduzione, alla stregua di ogni altre spesa documentata finalizzata all’adozione del minore atteso che, sulla base della normativa sopra delineata, le predette verifiche costituiscono, in sostanza, un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale come, peraltro, evidenziato anche dall’Istante.

Alla luce di quanto precede, in linea con i chiarimenti già forniti con le citate circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, si precisa che, solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR.