Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 aprile 2016, n. 8373
Tributi - Tassa automobilistica - Mancata annotazione al PRA della vendita del veicolo - Obbligo di pagamento della tassa da parte del nuovo proprietario - Responsabile in solido anche il vecchio proprietario con diritto di rivalsa nei confronti del compratore
Svolgimento del processo
La controversia riguarda l'impugnazione di un verbale d'accertamento e avviso di liquidazione per gli anni 1988/1991 e cartella di pagamento del relativo tributo per gli anni 1985/1987, con cui l'ufficio ha contestato al contribuente l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'autovettura di proprietà del medesimo. Il ricorrente in primo grado ha eccepito che fin dal 1980 aveva provveduto a vendere l'autovettura oggetto della richiesta impositiva e, all'uopo, ha prodotto il relativo atto di trasferimento notarile.
Il tribunale di Catanzaro- sezione stralcio - accoglieva la domanda.
L'ufficio proponeva appello, evidenziando come la vendita dell'autovettura in contestazione non era stata registrata al Pra competente e che, quindi, il contribuente era ancora tenuto al pagamento della tassa di circolazione, in quanto responsabile d'imposta. La CTR pur riconoscendo che il (...) (al quale è succeduta, per morte dello stesso, l'odierna ricorrente) aveva perso la qualità di proprietario, tuttavia lo riteneva assoggettabile alla richiesta dell'ufficio in quanto responsabile d'imposta e, quindi, del pagamento del relativo tributo, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente del veicolo.Il contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, corredati da memoria illustrativa, ai quali ha resistito l'ufficio con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono analizzarsi congiuntamente attenendo ad un unico profilo di articolata censura, la parte ricorrente denuncia il vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, fondata su prova documentale pacifica tra le parti, con conseguente violazione degli artt. 115 c.p.c. e 59 comma 5 del DPR n. 393/59 (nonché artt. 94 commi 7 e 8 e art. 235 comma 6 del d.lgs. n. 285/92 - vigenti dall'1.10.1993 -), in riferimento all'art. 360 comma primo nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la Corte territoriale sarebbe incorsa in error in procedendo (v. p. 23 del ricorso) per aver omesso l'esame di tutte le prove elencate alle pp. 23 e 24 del ricorso in Cassazione, in particolare della prova documentale che è stata riportata e trascritta nel ricorso, relativa alla trasmissione da parte del Comando dei Vigili di Ancona, in data 1.1.1982, della carta di circolazione della autovettura oggetto di tassazione, all'ufficio del PRA dell'Aquila (competente in riferimento alla residenza dell'acquirente), documento dal quale i giudici d'appello avrebbero dovuto evincere che il PRA dell'Aquila era a conoscenza e avrebbe dovuto procedere, ex officio, alla trascrizione del passaggio di proprietà, comunicando all'amministrazione finanziaria le notizie occorrenti all'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario, ai sensi dell'art. 5 comma 38 del D.L. n. 953 del 1982; ad avviso del ricorrente, pertanto, fin da epoca precedente all'emissione degli atti impositivi, esisteva la prova documentale presso l'ufficio del PRA, che il responsabile d'imposta si identificava nel soggetto passivo dell'obbligazione tributaria cioè, nella persona del nuovo proprietario della vettura de qua, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, le prove offerte dalle parti.
Il motivo è inammissibile e sarebbe, comunque, infondato nel merito. Innanzitutto, si rileva come sia insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, "L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n, 40, prevede "l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 21152/14). Nel caso di specie, manca l'individuazione di uno specifico fatto o evento, la cui ritenuta sussistenza o mancata considerazione, avrebbe avuto un'efficacia causale sul dispositivo (anche considerato sub art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.), tale da sovvertire l'esito della decisione; fondata è, invece, la considerazione, che la parte miri ad una nuova valutazione nel merito del materiale di causa; finalità inammissibile nel presente grado di legittimità. Inoltre, è insegnamento di questa Corte quello secondo cui, è devoluta al giudice del merito la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acciarare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro attendibilità e concludenza - tale scelta è incensurabile in Cassazione se congruamente motivata e immune da vizi logici - (Cass. n. 9121/1997).
Nel merito, il motivo è infondato, in quanto, quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (Cass. nn. 10177/99, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005). Nella presente vicenda, appare dirimente il rilievo, da una parte, che non vi è prova che il Pra dell'Aquila abbia effettivamente ricevuto la carta di circolazione trasmessagli dai Vigili urbani di Ancona (non risulta alcun timbro comprovante la effettiva ricezione della carta di circolazione dell'auto, da parte del menzionato PRA), ma soprattutto, ai sensi dell'art. 59 comma 5 del DPR n. 393 del 1959 (oggi art. 94 comma 5 del d.lgs. n. 285/92), che "La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione (per la mancata trascrizione del passaggio di proprietà), è inviata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizione omesse": pertanto, l'invio della carta di circolazione da parte dell'organo accertatore al PRA competente, è solo una misura sanzionatoria amministrativa a carico del trasgressore (poiché, circola con un mezzo avente una carta di circolazione non aggiornata), che non pone, tuttavia, in capo all'ufficio alcun obbligo di provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà del mezzo, che è e rimane un obbligo in capo all'acquirente, di cui è responsabile in solido il venditore del mezzo, con diritto di rivalsa nei suoi confronti, qualora vi provveda in sua vece. Per completezza espositiva, si rileva come alcun rilievo probatorio acquisiscono le ulteriori produzioni documentali indicate alle pp. 23 e 24 del ricorso, in riferimento alle quali non viene denunciato alcun specifico vizio di motivazione, né possono essere oggetto in questa sede di una nuova valutazione nel merito che sarebbe inammissibile nel presente grado di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente a pagare alle parti resistenti le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.