Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 aprile 2016, n. 8344

Tributi - Agevolazioni prima casa - Immobile con caratteristiche non di lusso - Inserito in una zona destinata alla costruzione di ville - Revoca dei benefici fiscali - Sussiste

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 92/14/10 depositata il 23 febbraio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 79/02/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto il ricorso di L.N. e Z.G. avverso l'avviso di liquidazione n. art. 2005 IT 575 con il quale veniva revocato il beneficio cosiddetto «prima casa» previsto dall'art. 1, Nota II bis, Parte I, Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione all'acquisto di «una porzione di un villino familiare» in Sutri, avendo l'Ufficio ai sensi dell'art. 1 d.m. 2 agosto 1969 considerato l'abitazione di «lusso» in quanto compresa in una «zona» destinata alla costruzione di «ville».

La CTR spiegava il rigetto dell'appello argomentando nel senso che «la definizione di destinazione della lottizzazione Colle Diana intesa come realizzazione di ville, non corrispondeva assolutamente alla destinazione urbanistica risultante dalla Convenzione della lottizzazione e dal vigente piano regolatore del Comune di Sutri», osservava difatti la CTR che «il regolamento edilizio redatto in data antecedente alla emanazione del d.m. 2/8/69 e poi in base all'approvazione ed adozione del PRG Comunale non prevede tipologie di costruzioni a ville».

Contro la sentenza della CTR, l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I contribuenti resistevano con controricorso, eccependo in limine l'inammissibilità dell'avversaria impugnazione.

 

Diritto

 

1. I contribuenti hanno eccepito la tardività del ricorso per cassazione, ma infondatamente atteso che il termine per la notifica scadeva sabato 9 aprile 2011, termine prorogato ex art. 155, comma 5, c.p.c. a lunedì 11 aprile 2011 (Cass. sez. trib. n. 27048 del 2015; Cass. sez. lav. n. 6212 del 2010), giorno di spedizione della notifica a mezzo posta (Cass. sez. I n. 17748 del 2009; Cass. sez. lav. n. 11024 del 2007).

2. Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: in particolare, dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86 del 26.4.1986 (TUR) e successive modificazioni e del punto 1 D.M. 2/8/1969>>, in sintesi lamentando che la CTR erroneamente non aveva riconosciuto la destinazione a <<ville>> della «zona», nonostante l'espressa previsione contenuta nel Piano Attuativo approvato prima del PRG, da quest'ultimo comunque «richiamato e confermato»; e che quindi la CTR aveva violato le norme in esponente che stabilivano l'irrilevanza delle caratteristiche di «villa» dell'abitazione, atteso che la perdita dell'agevolazione conseguiva alla semplice inserzione dell'abitazione in «zona» destinata a «ville».

II motivo è fondato.

In effetti la CTR, che nella sostanza ha dato atto che in quella «zona» il «regolamento edilizio» prevedeva la costruzione di «ville», ha ritenuto che le stesse non fossero da considerarsi tali. E questo sia perché le costruzioni permesse dal PRG non presentavano le caratteristiche delle «ville» e sia perché il ridetto «regolamento edilizio» non poteva dare una definizione di «ville» conforme a quella di cui all'art. 1 d.m. 2 agosto 1969 in quanto emanato «in data antecedente». Ma con ciò la CTR ha fondato la decisione sulla valutazione delle caratteristiche «intrinseche» che le abitazioni debbono avere per essere considerate «ville», valutazione che è contraria a legge atteso che la perdita del beneficio in parola consegue invece alla semplice inserzione dell'abitazione in una «zona» destinata alla costruzione di <<ville» (Cass. sez. trib. n. 16025 del 2015; Cass. sez. VI n. 2755 del 2012).

3. Assorbito il secondo motivo.

4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originariamente promosso dai contribuenti avverso l'impugnato avviso di liquidazione.

5. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso dei contribuenti; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.