Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 aprile 2016, n. 8346
Tributi - Agevolazioni prima casa - Acquisto di due unità immobiliari attigue adibite ad un’unica abitazione principale del contribuente - Abitazione unificata con caratteristiche non di lusso - Decadenza dai benefici fiscali - Esclusione - Conferma dell’agevolazione
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Sora accertò che la contribuente P.P. aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui alla legge 118/1985, in quanto era stato richiesto il beneficio per l'acquisto per più unità immobiliari, pur costituenti nel loro insieme un'unica unità abitativa. Pertanto con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione di sanzioni recuperò i benefici fiscali illegittimamente goduti applicando interessi e sanzioni.
Avverso l'avviso di recupero d'imposta la contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che lo accolse con sentenza impugnata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Sora davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. I giudici di secondo grado accolsero l'appello dell'Ufficio ed in riforma dell'impugnata sentenza ritennero legittima la revoca dell'agevolazione, confermando così l'avviso di liquidazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la contribuente P.P. con un motivo e l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 nota 2 bis prima parte della tariffa allegata al DPR 131 del 1986 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che non fosse possibile beneficiare dell'agevolazione per due unità catastali abitative insistenti su due particelle adiacenti in quanto non era stata perfezionata la fusione catastale delle medesime entro il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La CTR ha erroneamente ritenuto che il requisito richiesto per godere dei benefici fiscali prima casa "di non essere titolare del diritto di proprietà di altro immobile idoneo ad abitazione" debba essere interpretato, nel senso che il beneficio non possa riguardare due unità immobiliari benché attigue ed adibite ad unica abitazione.
Questa Corte ha già più volte chiarito in ordine a fattispecie analoghe che (Sez. 5, Sentenza n. 24986 del 24/11/2006) "In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" previsti dall'art. 2 del decreto- legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa: pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nella tipologia degli alloggi "non di lusso".
Nel solco dell'orientamento sopra riportato può dunque essere affermato che i benefici per l’acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato".(Sez. 5, Sentenza n. 6613 del 23/03/2011). A tal riguardo è del tutto irrilevante il dato formale costituito dall'iscrizione catastale unitaria o separata dei locali che costituiscono l'abitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla destinazione assunta dall'intero immobile.
Inoltre la fusione catastale delle due unità immobiliari non deve necessariamente avvenire entro il periodo triennale di decadenza dal potere di accertamento dell'Ufficio, tanto più che nel caso in esame la stessa CTR ha comunque accertato che le due unità abitative erano state catastalmente unificate.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.