Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 aprile 2016, n. 8091
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ammissione al passivo - Credito del professionista che ha svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo - Ammissione in prededuzione
Rilevato che
1. B.S. ha proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento M. s.p.a. del credito di 49.920,00 euro, da collocarsi in prededuzione, relativo al compenso per la propria attività professionale a favore della società fallita, nella fase di concordato preventivo, consistita nella redazione della relazione di veridicità e fattibilità eseguita in occasione della presentazione delle due domande di concordato preventivo del 23 novembre 2005 e del 10 ottobre 2006 presentate dalla M. s.p.a.
2. Il Giudice delegato del Tribunale di Vicenza su conforme proposta del curatore fallimentare della M. s.p.a. non ha ammesso l'istante al passivo ritenendo che l'attività non era stata espletata su mandato e a favore della società fallita ma dei soci.
3. B.S. ha quindi proposto opposizione allo stato passivo con ricorso depositato in data 16 maggio 2007 insistendo nella domanda originaria. La Curatela fallimentare si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 7/8 gennaio 2010, ha respinto l'opposizione allo stato passivo.
5. Ricorre per cassazione B.S. affidandosi a tre motivi di ricorso.
6. Non svolge difese la curatela fallimentare.
Ritenuto che
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 67 L.F. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente lamenta la non ammissione in prededuzione del credito relativo alla redazione della relazione di cui all'art. 161 L.F. sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano di concordato. Rileva il ricorrente che la non ammissione si è basata su tre assunti tutti erronei : a) credito non opponibile né utile alla massa dei creditori del concordato e del fallimento che avrebbe anzi riportato un danno dalla proposizione ripetuta della domanda di concordato; b) mancato conseguimento dell'omologazione del concordato; c) attività professionale in cui si sostanzia il credito che non era stata autorizzata dagli organi delle procedure concorsuali. Secondo il ricorrente il nuovo testo dell'art. 111 l.f. considera crediti da soddisfare in prededuzione anche quelli sorti in occasione o in funzione di una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Il ricorrente ritiene inoltre che la funzionalità dell'attività prestata dal professionista non può che essere apprezzata indipendentemente dall'esito del giudizio di omologa.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 161, 162, 163, 167, 168, 173, 180 L.F. nella versione introdotta dal d.lgs n. 5/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il motivo, collegato al precedente, lamenta la non ammissione del credito in via privilegiata sulla base dell'erroneo presupposto della mancata autorizzazione da parte del giudice delegato all'esame della proposta di concordato. Erroneo perché trattasi di atto, reso obbligatorio dal nuovo testo dell'art. 161 L.F., applicabile ratione temporis al caso in esame, che è pacificamente ritenuto di ordinaria amministrazione e che sicuramente è strumentale alla procedura concorsuale in quanto necessario alla valutazione della domanda di concordato e diretto a semplificare l'acquisizione dei dati rilevanti da esaminare sia da parte del tribunale che dei creditori.
9. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 161, 167, 168 L.F. comma 2 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il motivo si riferisce all'affermazione della mancanza di utilità per i creditori dell'attività svolta dal ricorrente. Il ricorrente contesta la ragione, ritenuta assorbente dal Tribunale, per giustificare la non ammissione del credito e cioè la non opponibilità del credito alla massa e la sua non riferibilità né alla massa dei creditori del concordato né a quella del fallimento che da tale attività non solo non avrebbe tratto alcuna utilità ma avrebbe anche conseguito un danno. Il ricorrente si richiama alle difese già svolte circa il contenuto e la ratio dell'art. 111 L.F. nel testo applicabile alla controversia e ritiene comunque del tutto immotivata la "ragione" considerata assorbente ai fini del decidere da parte del Tribunale.
Ritenuto che
10. I motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente perché sono tutti riferibili alla questione della riconoscibilità in sede fallimentare dei crediti relativi alle attività professionali svolte per consentire all'impresa successivamente fallita di accedere alla procedura di concordato preventivo e di espletare utilmente per l'impresa e i suoi creditori tale procedura concorsuale.
11. Alla luce della più recente giurisprudenza il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni finalizzate alla redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell'art. 111, comma secondo, legge fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall'art. 182 quater della legge fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la legge n. 122 del 2010 (Cass. civ., sezione I n.8533 dell'8 aprile 2013). Il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art. 111 bis legge fall., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Infatti, l'art. 111, secondo comma, legge fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura (Cass. civ. sezione I, n. 8958 del 17 aprile 2014).
12. I suddetti principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto comma, legge fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. civ. sezione VI-1 ord. n. 18922 del 9 settembre 2014) .
13. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., fondandosi tale interpretazione sull'esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, terzo comma, lett. g) , legge fall.; sull'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto comma, legge fall, ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; sull'interpretazione autentica dell'art. 111, secondo comma, legge fall, fornita dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (art. 161, sesto comma, legge fall.); così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario (Cass. civ. sezione I, n. 19013 del 10 settembre 2014) .
14. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione e rinvio della causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione che applicherà i predetti principi di diritto e deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.