Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 aprile 2016, n. 6344

Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni - Tassazione delle pensioni corrisposte dall’ente previdenziale lussemburghese

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR dell'Umbria n. 101/01/07 che, in accoglimento dell'appello del contribuente G.B., ha riconosciuto a quest’ultimo, residente in Italia, il diritto alla restituzione, limitatamente ai versamenti effettuati negli anni 1999 e 2000, delle somme versate a titolo di Irpef sulla pensione corrispostagli dall’ente previdenziale lussemburghese.

La CTR ha affermato che ai sensi dell’art. 18 par. 2 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata dal nostro paese con la L. 747/1982, le pensioni e le altre somme erogate da uno Stato contraente devono essere oggetto di tassazione solo nello Stato in cui il lavoratore ha prestato l’attività lavorativa.

Il contribuente non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, par. 1 e 2 della Convenzione Italia-Lussemburgo ratificata in Italia con la L. 747/1982 e dell’art. 15 TUIR, in relazione all’art. 360 n. 3), censurando la statuizione della CTR secondo cui, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della menzionata Convenzione, le somme erogate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili solo nello Stato di erogazione.

Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 par. 1 e 2 della Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata con la L. 747/1982, nonché dell’art. 15 TUIR in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, deducendo che il par. 2 della menzionata Convenzione prevede la tassazione concorrente dello Stato di erogazione del trattamento pensionistico e dello Stato di residenza, con applicazione, al fine di evitare il doppio prelievo, del meccanismo del credito di cui all’art. 15 TUIR.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, nei limiti di seguito specificati.

Deve senz’altro rilevarsi che anche le pensioni di vecchiaia, quale quella per cui è causa, rientrano nell’ambito di applicazione del par. 2 dell’art. 18 della Convenzione Italia Lussemburgo, in quanto l’espressione "sicurezza sociale", adoperata nel testo italiano della Convenzione, deve intendersi come rappresentativa di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona ed alla sua dignità, ed in quanto tali inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’art. 38 Cost. (1550/2012).

Da ciò deriva che nel genus "sicurezza sociale" trova collocazione non solo il trattamento assistenziale, ma anche quello previdenziale, comprensivo quindi, sia dei trattamenti pensionistici di anzianità, che di vecchiaia, entrambi appartenenti al sistema generale di sicurezza sociale (Cass. 23001/2010 e Cass. 1550/12012).

Tali erogazioni, ai sensi del citato art. 18 par. 2, sono dunque soggette ad imposizione in entrambi gli stati contraenti, secondo la disciplina in ciascuno di essi prevista.

Induce a tale conclusione il fatto che nel par. 2 manca, a differenza di quanto previsto nel par. 1, relativo in generale a pensioni e remunerazioni, anche di natura privatistica, corrisposte in relazione ad un cessato impiego, l’avverbio "soltanto", con la conseguenza che la potestà impositiva non spetta ad uno solo degli Stati contraenti (quello della residenza o quello della fonte del reddito), bensì ad entrambi, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari.

Del resto, nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni non è infrequente che la potestà impositiva venga attribuita, anziché in via esclusiva ad uno dei due Stati, ad entrambi in via concorrente, con conseguente applicazione della norma di chiusura, secondo la quale uno di essi, (solitamente quello di residenza) deve prevedere strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo (art. 24 della Convenzione in esame) (Cass. 1550/2012).

In Italia l’eventualità della "doppia tassazione" è tutelata dall’art. 15 TUIR, che riconosce un credito d’imposta pari alle somme pagate su quel reddito nello Stato estero di erogazione.

Deve dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui le erogazioni previdenziali rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 par. 2 della Convenzione Italia-Lussemburgo ratificata con L. 747/1982 e sono conseguentemente soggette ad imposizione in entrambi secondo la disciplina in ciascuno prevista, salvo rimborso, ex art. 15 TUIR, dell’eventuale credito d’imposta al contribuente che abbia allegato e provato la circostanza dell’avvenuto assoggettamento a tassazione in Lussemburgo della somma erogatagli dal locale Ente previdenziale.

La sentenza della CTR che ha affermato il diverso principio della tassazione esclusiva dello Stato di erogazione della prestazione previdenziale va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.