Prassi - INPS - Messaggio 16 luglio 2015, n. 4818

Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto. Chiarimenti e semplificazioni.

 

L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi da parte delle strutture medesime.

Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.

Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:

1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.

 

A - Requisito sanitario

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 6010-6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. Ciò presuppone la necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di Omologa.

 

B - Decorrenza della prestazione

Gli uffici amministrativi dovranno riconoscere la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.

 

C - Eventuale diniego della prestazione

Pur in presenza del presupposto sanitario, gli uffici competenti dovranno invece negare la prestazione economica nel caso di:

- mancata presentazione della domanda amministrativa;

- mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in via amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal Giudice;

- decadenza dell’azione giudiziaria ex DL 269/2003 (proposizione della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);

- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

- insussistenza del requisito reddituale come indicato al successivo punto D;

- insussistenza del requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

Al riguardo, peraltro, le recentissime sentenze della Corte di Cassazione n. 8533/15, n. 8878/15 e n. 8932/15 hanno affermato la necessità che il giudice accerti, seppur sommariamente, la sussistenza dei presupposti processuali e degli altri requisiti; da qui la necessità del difensore inps di eccepirne tempestivamente in giudizio la eventuale carenza.

I predetti requisiti vanno comunque accertati anche nel caso in cui la loro mancanza non sia stata eccepita in giudizio dal difensore Inps e/o non sia stata rilevata dal giudice.

 

D - Accertamento dei requisiti reddituali

Come già ricordato, l’Istituto procede alla liquidazione della prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi.

Dal momento che le prestazioni in questione riguardano un’utenza particolarmente debole, per la quale l’Istituto è impegnato a conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è necessario che l'accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della prestazione entro l’inderogabile termine di 120 giorni.

Pertanto, nel caso di prestazione dipendente dal reddito, l’operatore della linea di prodotto/servizio, ricevuto il decreto di omologa tramite la "comunicazione SISCOM" e verificati i presupposti di cui ai punti precedenti, dovrà:

a) controllare sui data-base dell’Istituto la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per usufruire della prestazione economica (a titolo esemplificativo potrà essere utilizzato PUNTO FISCO, GAPE, GAPNE, ARCA, UNEX, Casellario lavoratori attivi, Cassetto previdenziale ecc.). In caso di cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato dovrà inoltre essere verificata d’ufficio la sussistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;

b) chiedere al cittadino i seguenti dati, qualora non contenuti negli archivi dell’Istituto:

- il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda amministrativa (Mod AP66);

- il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora non acquisiti d’ufficio, in caso di soggetto extracomunitario/apolide/rifugiato.

 

E - Liquidazione della prestazione sulla base dei dati in possesso dell’Istituto

Ove i controlli di cui ai punti precedenti diano riscontro positivo, l’operatore potrà liquidare la prestazione economica in via provvisoria. Tale liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa, da comunicare al richiedente attraverso i consueti canali.

Nel caso in cui dal controllo emerga esito negativo e l’utente non possieda quindi il requisito reddituale e/o gli altri requisiti previsti dalla legge, sarà emesso un provvedimento di diniego della prestazione, da comunicarsi al richiedente tramite racc. A.R., al Patronato ed al difensore di fiducia tramite PEC.

Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (es. indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto.

L’operatore chiederà all’utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali. Con detto modello AP70 verrà resa dichiarazione di responsabilità (ad esempio, in ordine alla frequenza, allo stato di non ricovero e di inattività lavorativa ecc.).

In tal senso, le strutture territoriali sono invitate a sensibilizzare gli intermediari sulla necessità che il modello AP70 venga presentato entro 30 giorni dalla richiesta, prevedendo anche modalità di confronto legate alla situazione specifica del territorio.

Se dal controllo dei requisiti extrasanitari scaturisca la non spettanza del diritto alla prestazione, la prestazione medesima sarà oggetto di revoca e, contestualmente, sarà disposto il recupero delle somme già erogate.

In caso di mancata presentazione del modello AP70, rimane fermo quanto previsto dai provvedimenti amministrativi inps in materia di dichiarazioni annuali ICRIC, ICLAV, e RED, con particolare riferimento alla verifica della permanenza della titolarità del diritto alla prestazione.