Settore artigiano: le modifiche alla legge quadro

Aggiorna la disciplina generale per adeguarla all’evoluzione tecnologica e ai nuovi assetti di mercato (Presidenza del Consiglio dei ministri, 28 ottobre 2026, n. 195).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso è stato approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto legislativo in esame preliminare  che introduce modifiche alla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l’artigianato), in attuazione dell’articolo 15 della Legge n. 34/2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese).

In sostanza, le nuove norme aggiornano la disciplina generale dell'artigianato per adeguarla all’evoluzione tecnologica e ai nuovi assetti di mercato. 

Requisiti tecnico-professionali

Per le attività che richiedono una peculiare preparazione, i requisiti possono essere posseduti dall’imprenditore artigiano o da un collaboratore che assume la qualifica di responsabile tecnico. Se il responsabile tecnico è temporaneamente impossibilitato, può essere designato un responsabile temporaneo per un periodo fino a 30 giorni, prorogabile fino a 90 per comprovati motivi di salute o per altre cause documentate.

Assetti societari

Per le imprese artigiane costituite in forma di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, la qualifica artigiana dipende dal capitale e non più dal numero dei soci. La maggioranza del capitale deve essere detenuta da soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, e nell’impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

Unità locali

L’impresa artigiana può avvalersi di non più di tre unità locali artigiane, anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio in cui ha sede. Le unità locali servono a fasi del processo produttivo o ad attività amministrative e di gestione, purché ne siano assicurate la direzione e la gestione da parte dell’imprenditore artigiano, anche con il supporto degli strumenti digitali.

Consorzi e aggregazioni

Per individuare le piccole e medie imprese che possono partecipare ai consorzi e alle società consortili si fa riferimento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Semplificazione

La dichiarazione per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, così come le variazioni e la cessazione dell’attività, si presentano mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

Maestro artigiano e bottega-scuola

Le regioni e le province autonome, sentite le associazioni datoriali dell’artigianato più rappresentative, possono definire le modalità per riconoscere la figura del maestro artigiano o di mestiere e la bottega-scuola, anche nell’ambito della bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva.

Commissione consultiva

Viene istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy la Commissione consultiva per l’artigianato, che esprime pareri sulla politica di programma nazionale per il settore e sull’aggiornamento dell’elenco delle attività artigiane.