CCNL Enel: sottoscritto l'accordo sulla previdenza

L'accordo modifica l’art. 46 sulla Previdenza complementare
Il 28 settembre 2026 è stato sottoscritto dalle parti datoriali firmatarie del CCNL 11 febbraio 2025 e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil l'accordo di modifica dell'art. 46 del CCNL in materia di previdenza integrativa.
Innanzitutto, l'accordo specifica che l'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi di riferimento Fopen e Pegaso.
Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 viene versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di 10 aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento nella tabella che segue.
| Inquadramento | Importo |
| QS | 29,41 |
| Q | 27,80 |
| ASS | 25,84 |
| AS | 23,89 |
| A1S | 22,72 |
| A1 | 21,44 |
| BSS | 20,23 |
| BS | 19,18 |
| B1S | 18,10 |
| B1 | 17,08 |
| B2S | 15,68 |
| B2 | 14,29 |
| CS | 12,18 |
| C1 | 10,60 |
Con decorrenza 1° gennaio 2027, in conformità a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2026, ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, non oltre il termine di 60 giorni, per effettuare una scelta sulla destinazione del TFR, rinunciando pertanto alla destinazione automatica alla previdenza complementare.