Limiti dimensionali delle imprese artigiane dell’impiantistica: rilascio dello “Smart Task”

Lo strumento può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità (INPS, messaggio 23 ottobre 2026, n. 3422).
Dal 23 ottobre 2026, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è avvenuto il rilascio dello “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
Da tale data, tutte le imprese artigiane che svolgono l’attività economica riconducibile ai Codici Statistici Contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 possono compilare la dichiarazione di responsabilità per comunicare che l’attività di installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili, in modo da individuare il limite dimensionale applicabile ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera a) della Legge n. 443/1985, e aggiornare le caratteristiche contributive della matricola.
Lo “Smart Task” può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità a seguito di intervenuti mutamenti dell’attività esercitata, con conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.
Per le dichiarazioni di responsabilità rese senza l’utilizzo dello “Smart Task” e per la data di decorrenza delle variazioni, l'INPS rinvia alle indicazioni fornite nel messaggio n. 3145/2026.
Al riguardo, l'Istituto fornisce altresì chiarimenti in merito all’individuazione dell’impresa artigiana che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici.
Per quanto riguarda l’ambito di esercizio dell’attività, l'impresa artigiana che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione) in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili, può rientrare nei limiti dimensionali di cui al citato articolo 4, primo comma, lettera a) della Legge n. 443/1985.
Tuttavia, va precisato che non rientra nella fattispecie di “immobile già esistente” la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.
Inoltre, ai fini dell’individuazione dell’elemento della prevalenza, l'INPS rappresenta che rientra nella nozione di “impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici” l’impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.