Riscatto del periodo di congedo: le modalità applicative

Fornite indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 106/2025 (INPS, circolare 22 ottobre 2026, n. 108).
L’articolo 1, comma 1 della Legge n. 106/2025 ha previsto, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Il dipendente, peraltro, può procedere al “riscatto” del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
In considerazione dell’intenzione del legislatore di garantire la più ampia tutela ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, e dell’affidamento ingenerato nel cittadino dalla locuzione “riscatto”, è necessario adottare una interpretazione estensiva della norma che riconosca all’assicurato la facoltà di optare, per la copertura del congedo in argomento, tra il riscatto e la prosecuzione volontaria.
Date le novità sopra citate, l'INPS ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della nuova tipologia di riscatto introdotta dalla normativa in argomento.
I periodi oggetto di riscatto
I periodi di congedo riscattabili ai sensi della norma in trattazione non possono essere antecedenti all’entrata in vigore della stessa (9 agosto 2025) e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
La specifica tutela riconosciuta dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 106/2025, implica, inoltre, che i periodi ammessi a riscatto non rientrano:
- nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari;
- nel limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 564/1996.
Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).
La documentazione a corredo della domanda
Ai fini del riscatto in argomento è necessario che l’interessato produca apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito ai sensi del citato articolo 1, comma 1 della Legge n. 106/2025 (ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo o altra documentazione equivalente).
In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio nel periodo interessato.
La presentazione dell'istanza
La domanda di riscatto può essere presentata dalla data di entrata in vigore della Legge n. 106/2025 dal diretto interessato o dal suo superstite.
L'istanza deve essere presentata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, la domanda di riscatto deve essere presentata presso la Gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito delle predette operazioni, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello del congedo in argomento.
La domanda diretta all’INPS deve essere presentata, esclusivamente telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali: web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale; Contact center; istituti di patronato.