Ex ILVA e indotto: formazione e incentivi al reimpiego

Il D.L. n. 185/2026 prevede misure straordinarie a sostegno dei lavoratori delle imprese dell’indotto ferme o in riduzione, della continuità reddituale e dei processi di ricollocazione (D.L. 16 ottobre 2026, n. 185).

È stato pubblicato sulla G.U. del 16 ottobre scorso il decreto in oggetto recante “Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio”. Le disposizioni sono entrate in vigore il 17 ottobre 2026.

 

Per i lavoratori delle imprese dell’indotto ferme o in riduzione, per la crisi della committente in amministrazione straordinaria, e per i dipendenti di ADI Servizi Marittimi, l’INPS riconosce dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027 un’integrazione al reddito con contribuzione figurativa, di importo pari alla cassa integrazione, con procedura semplificata e senza contributo addizionale per le aziende.

 

Per accedere a questa tutela, le aziende fornitrici devono dimostrare di trovarsi in una condizione di monocommittenza o dipendenza economica: si considera tale chi, nei due anni precedenti al settembre 2026, ha fatturato oltre il 50% verso l'azienda committente in amministrazione straordinaria (circostanza che dovrà essere certificata dai commissari straordinari).

 

In cambio del sostegno economico, ai lavoratori sono richiesti impegni precisi di attivazione lavorativa, infatti:

 

- verranno iscritti d'ufficio alla piattaforma SIISL per l'inserimento lavorativo;
- dovranno compilare il CV e firmare i patti di attivazione e di servizio;
- decadranno dal sussidio se rifiuteranno senza giustificato motivo corsi di formazione o un'offerta di lavoro congrua (cioè con uno stipendio pari ad almeno l'80% di quello precedente e situata entro 50 km o 80 minuti di viaggio dalla propria residenza con i mezzi di trasporto pubblici).

 

L'articolo 2 del decreto si concentra specificamente sui dipendenti degli stabilimenti produttivi di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria interessati dalla CIGS negli anni 2026 e 2027.

Per questi lavoratori è previsto un trattamento economico integrativo, legato anche a percorsi di formazione professionale rivolti alla gestione delle bonifiche ambientali. Le risorse (fino a 15 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027) verranno trasferite dall'INPS direttamente alla società, che si occuperà di erogarle. Anche in questo caso, valgono le medesime regole di condizionalità previste dall'articolo 1: la mancata partecipazione alle attività formative o il rifiuto di una congrua offerta lavorativa comporta la perdita dell'integrazione.

 

Inoltre, per favorire il processo di transizione lavorativa, nel 2027 i dipendenti potranno essere impiegati in attività di pubblica utilità presso gli enti locali del territorio tramite apposite convenzioni. Le somme guadagnate da queste attività andranno a ridurre in maniera proporzionale l'importo dell'integrazione salariale percepita.

 

L'articolo 3 punta a favorire il reimpiego definitivo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, offrendo importanti agevolazioni economiche alle aziende private che decideranno di assumerli a tempo indeterminato tra il 1° novembre 2026 e il 31 dicembre 2027.

 

Gli incentivi per i datori di lavoro si strutturano su due livelli:

 

- Sgravio contributivo totale: l'azzeramento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda per un massimo di 24 mesi (fino a un tetto di 8.000 euro all'anno per dipendente).

 

- Bonus economico d'assunzione: un contributo straordinario a fondo perduto di 20.000 euro per ogni lavoratore assunto (riparametrato per il part-time pari o superiore al 50%), erogato dall'INPS in due tranche da 10.000 euro trascorsi rispettivamente 6 e 24 mesi dall'assunzione.

 

Per accedere e mantenere questi benefici, i datori di lavoro devono però rispettare paletti precisi:

 

- devono impegnarsi a mantenere in servizio il lavoratore per almeno 4 anni (48 mesi). In caso di licenziamento ingiustificato o per motivi economici prima di tale termine, il bonus di 20.000 euro verrà revocato e recuperato dall'INPS;

 

- non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione nella stessa unità produttiva;

 

- devono garantire trattamenti retributivi conformi ai minimi di legge.

 

Sono escluse dall'incentivo le imprese collegate o controllate dalle società in amministrazione straordinaria, chi acquista o affitta rami d'azienda delle stesse, i rapporti di lavoro domestico e l'apprendistato. Il beneficio, infine, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione.