Sgravi contributivi per la gente di mare: le novità

Dal 10 maggio 2026 l'agevolazione è estesa a tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza di cui al riformato articolo 119 Codice della navigazione (INAIL, nota 9 ottobre 2026, n. 8827).
L’articolo 21 della Legge, n. 70/2026, ha apportato alcune modifiche al Codice della navigazione, intervenendo, in particolare, sull’articolo 119 del Codice e prevedendo, al comma 1 lettera a), un ampliamento delle categorie dei soggetti iscrivibili nelle matricole della gente di mare.
Nello specifico, a decorrere dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica normativa, possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di stati membri dell'Unione europea, di stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati che abbiano compiuto sedici anni e siano in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria professionale.
Pertanto, laddove ne ricorrano le condizioni, le imprese armatrici possono beneficiare degli sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui al citato articolo 119 ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale non più limitatamente al personale in possesso del requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria, ma con riferimento a tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza di cui al riformato articolo 119 Cdn.
Al riguardo, l'INAIL informa che con riferimento a tali ulteriori categorie di soggetti, per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi, dovrà continuare a essere applicato il profilo tariffario Personale italiano/comunitario con sgravi previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile e attualmente in uso.