Agenti di stazione: videoterminalisti e luoghi di lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto ai quesiti avanzati dall'Unione Sindacale di Base (USB Lavoro Privato) riguardanti gli agenti di stazione di ANM Metropolitana di Napoli (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 settembre 2026, n. 3).
I quesiti posti riguardano due aspetti, ovvero l'applicazione delle tutele previste per i videoterminalisti e quelle sui luoghi di lavoro.
In particolare, si chiede se gli agenti di stazione possano essere qualificati come videoterminalisti (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) e, di conseguenza, se si applichino le relative tutele, e se ai "Banchi Agenti" posizionati nei mezzanini delle stazioni si applichino i requisiti sui luoghi di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008) relativi ad altezza minima, cubatura e superficie, o quali parametri siano considerati accettabili.
È considerato videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura dotata di schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali (dedotte le pause). Se viene raggiunto il limite delle 20 ore settimanali, si applicano integralmente le tutele previste dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria/visite mediche, pause obbligatorie e prevenzione dei rischi da uso prolungato).
La Commissione specifica che la tutela scatta esclusivamente in base al tempo di utilizzo effettivo, a prescindere dal tipo di mansione svolta o dai contenuti visualizzati sullo schermo.
Riguardo poi al secondo quesito, si ritiene che i banchi e le postazioni di controllo situate nei mezzanini delle stazioni rientrino a tutti gli effetti nella nozione di "luogo di lavoro". Tali postazioni, pertanto, devono rispettare i requisiti generali previsti dal Titolo II e dall'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda:
- altezza minima, superficie e cubatura;
- aerazione, illuminazione e microclima.
Tuttavia, il Ministero precisa che l'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS) può concedere deroghe per altezze minime inferiori solo in presenza di comprovate esigenze tecnico-aziendali, prescrivendo contestualmente idonei sistemi di ventilazione.
Per i locali adibiti a uffici, i parametri minimi devono comunque fare riferimento alla normativa urbanistica vigente.