CCNL Sacristi: Enbiff pubblica chiarimenti per lavoratori e datori di lavoro

Nuove indicazioni su minimi retributivi, fringe benefit, malattia e contributi

In data 23 settembre 2026 l’Ente Bilaterale ENBIFF ha diffuso il Comunicato n. 17, firmato dalle Parti sociali di settore, la Federazione Associazioni Clero in Italia (FACI) per i datori di lavoro e la Federazione Italiana Unione Diocesana Addetti al Culto e Sacrestani (FIUDAC/S) per i lavoratori. Questa nota congiunta fornisce importanti chiarimenti interpretativi sul contratto collettivo nazionale di lavoro 2026-2029, introducendo dettagli applicativi rilevanti su diversi istituti retributivi e regolamentari.

Tra le principali novità emersa dalle disposizioni condivise dalle parti vi è la precisazione relativa alla soglia del minimo contrattuale inferiore a 1.499,00 euro. Il beneficio di tale misura viene circoscritto ai dipendenti inquadrati nella parte generale del contratto e al 4° livello dell'appendice A. Contestualmente, si stabilisce che l'aumento del valore dei buoni pasto decorre a partire dal 1° luglio 2026.

Un capitolo significativo riguarda la disciplina dell'una tantum e dei buoni spesa. Quest'ultimi sono riservati ai lavoratori in forza al 30 giugno 2026 con retribuzione minima inferiore alla soglia stabilita, inclusi i dipendenti in periodo di prova. Inquadrati come fringe benefit dal punto di vista fiscale e contributivo, i buoni non risultano monetizzabili né rimborsabili, hanno una durata di 3 mesi dall'emissione e vengono riproporzionati in presenza di contratti a tempo parziale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non sostenuta da giusta causa, l'importo residuo dell'una tantum deve essere corrisposto insieme alle competenze di fine rapporto, con evidenza nel cedolino paga al momento della consegna.

Per quanto concerne le assenze per malattia o infortunio, il comunicato chiarisce che il computo del periodo mobile parte dal 1° luglio 2026. Rilevanti modifiche interessano anche le quote associative dovute a ENBIFF dal 1° luglio 2026, ridisegnate secondo una logica di semplificazione che fissa importi predeterminati per il tempo pieno, anziché ricorrere a calcoli percentuali, mantenendo la riproporzione per il part-time. La trattenuta a carico del lavoratore resta applicata su 12 mensilità, escludendo tredicesima e quattordicesima.

L'ammontare dei contributi varia a seconda dell'adesione delle parti alle organizzazioni rappresentative. Se sia il lavoratore sia il datore di lavoro risultano iscritti a FIUDAC/S e FACI, ciascuno versa 4,00 euro al mese, per un totale di 8,00 euro. Se una sola delle due parti è iscritta, la parte non associata versa una quota di 22,00 euro al mese mentre l'altra versa 4,00 euro, portando il totale a 26,00 euro. Nel caso in cui nessuno dei due sia iscritto alle rispettive sigle, ciascuno versa 22,00 euro al mese, definendo un contributo complessivo di 44,00 euro mensili. I datori di lavoro possono scegliere se effettuare il saldo via bonifico bancario con cadenza mensile oppure trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo considerato, provvedendo a inviare la relativa documentazione via posta elettronica. Il datore di lavoro che omette il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, denominato EDR, pari a 135,00 euro per 14 mensilità.