Settore artigianato: i limiti dimensionali nell'edilizia

Forniti chiarimenti sul numero dei dipendenti superato il quale l'impresa deve essere classificata nell'Industria (INPS, messaggio 5 ottobre 2026, n. 3145).

Con il messaggio in commento, l'INPS è intervenuto in materia di limiti dimensionali per le imprese artigiane dell’edilizia, superati i quali l’impresa perde la natura di impresa artigiana e deve essere classificata nel settore Industria.

In generale, i limiti dimensionali del personale dipendente che l’impresa artigiana può occupare sono individuati dall'articolo 8 della Legge n. 443/1985. In particolare, la lettera e) del primo comma del citato articolo 4 prevede che per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana sia di 10 dipendenti; il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti.

L'INPS specifica altresì che alle imprese in argomento deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall’articolo 4, primo comma, lettera e) della Legge n. 443/1985 già citato (contraddistinto dal CA “5G”) e non il limite dimensionale di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) della medesima legge (contraddistinto dal CA “5C”).

Ne deriva che anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA “5G”, avente il significato di “Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti”.

Tuttavia, le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contraddistinte dal CA “5G” che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, rientrano nella previsione di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) della Legge n. 443/1985 come stabilito nella risposta all’interpello n. 4/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ne consegue che, non essendo obbligate all’iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.

Pertanto, i datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata, utilizzando, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, lo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.

A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X”che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”; l’attribuzione del CA “4X” consentirà l’attribuzione del CA “5C” che comporta l’applicazione del limite dimensionale di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) della legge menzionata.

Infine, nel messaggio in argomento sono incluse spiegazioni circa i diversi casi di nuove iscrizioni e in ordine alle imprese che esercitano attività plurime.