Il governo da il via alla riforma dell'ordinamento forense

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che riforma in modo organico l’ordinamento della professione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2026, n. 191).
Nella seduta del 2 ottobre 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che riforma in modo organico l’ordinamento della professione forense, sostituendo la disciplina relativa alla Legge n. 247/2012.
Il testo del provvedimento stabilisce la libertà e l’indipendenza dell’avvocato come principio fondante dell’ordinamento forense e ne riconosce il ruolo nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Il segreto professionale è qualificato come diritto inviolabile e indisponibile dell’assistito e dell’avvocato, con tutela estesa a qualsiasi supporto, materiale o immateriale, e deroghe limitate a casi tassativi. È reintrodotto il giuramento dell’avvocato.
Sono riservate agli avvocati, oltre alla difesa davanti agli organi giurisdizionali, la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate. Sono nulli i patti che prevedono corrispettivi in favore di non iscritti per tali attività. Il compenso è pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione; i parametri sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, e sono introdotti strumenti per agevolare il recupero dei crediti professionali.
La professione può essere esercitata in forma individuale o attraverso associazioni, reti (anche multidisciplinari) e società tra avvocati, con salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista, a pena di nullità dei patti contrari. Nelle società tra avvocati almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati. Per favorire l’accesso al lavoro del singolo professionista sono disciplinate:
- la monocommittenza, rapporto continuativo ed esclusivo con compenso non inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale;
- la collaborazione continuativa senza esclusività, con contratto in forma scritta e con la sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.
Il decreto rende inoltre annuale l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale e istituisce:
- un albo unico degli esercenti la professione forense, nel quale sono iscritti anche gli avvocati degli enti pubblici;
- un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari;
- la figura del consulente legale in diritto estero.
I consigli degli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense durano in carica tre anni, con un limite di tre mandati consecutivi. Quanto all’accesso alla professione, il tirocinio può essere svolto per l’intera durata presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico, il corso di formazione dei praticanti ha durata di dodici mesi e le prove scritte dell’esame di Stato si svolgono con strumenti informatici.
È riformato, infine, il procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina, con:
- l’anticipazione delle garanzie difensive dell’incolpato fin dalla ricezione della notizia di illecito;
- l’introduzione dell’astensione e della ricusazione dei componenti;
- la riduzione a un mese della durata minima della sospensione.
Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense è portato a sessanta giorni dalla notifica, con effetto sospensivo. Per la prima volta nel sistema forense è introdotta la riabilitazione, che estingue gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione.