Prestazioni di accompagnamento a pensione: le istruzioni

Fornite indicazioni in merito alla liquidazione delle misure in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva (INPS, circolare 29 settembre 2026, n. 104).

L'INPS ha fornito indicazioni in merito alla liquidazione, in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva, delle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata (articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, D.L. n. 201/2011).

In particolare, nella circolare in commento, l'INPS ha innanzitutto illustrato i casi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, fornendo istruzioni dettagliate per entrambi gli istituti.

Infine, l'Istituto ha affrontato l'argomento dei Fondi di solidarietà bilaterali, in considerazione della natura e dei compiti dei quali, i rispettivi comitati amministratori debbono deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici in questione in coerenza con le indicazioni fornite con la circolare in argomento.