Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista: i chiarimenti dell'INL

Fornite indicazioni operative per la corresponsione della contravvenzione in caso di ottemperanza alle prescrizioni (INL, nota 18 settembre 2026, n. 2010).
A seguito di alcuni quesiti pervenuti, l'INL ha fornito indicazioni operative per il pagamento della contravvenzione in caso di ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza (articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994).
Al riguardo, l'Ispettorato evidenzia che la corresponsione di tale somma costituisce, insieme all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’articolo 24 del medesimo decreto. Di conseguenza, al pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2 già citato non può essere applicato l’articolo 26 della Legge n. 689/1981 e, pertanto, l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere la relativa rateizzazione.
Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’articolo 133-ter del Codice penale.
Peraltro, la natura e la disciplina del pagamento ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 758/1994 sono già state oggetto di specifico esame da parte della Corte di cassazione, che ha escluso la possibilità di dilazione del pagamento della somma prevista, evidenziando altresì la necessità che il pagamento intervenga nel termine perentorio previsto dalla disposizione, ovvero entro 30 giorni, ai fini dell’estinzione della contravvenzione (Cass. Pen. Sez. III 6 aprile 2016 n. 17202).
A ulteriore conferma di quanto sopra, con la nota n. 8119/2019, l'Ispettorato aveva già affermato che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, concludendo per il rimborso delle somme versate.
Tale conclusione è particolarmente significativa in quanto evidenza la netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice, sottolineando come esse non siano fungibili.
Pertanto, l’organo di vigilanza non può rateizzare, né dilazionare la somma dovuta in questione. Il contravventore dovrà versarla integralmente entro il termine di 30 giorni previsto dalla disposizione.