Conciliazione tra vita familiare e lavoro: firmato il decreto applicativo

Il provvedimento previsto dal Decreto lavoro 2026 è stato siglato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 11 settembre 2026).
Il decreto applicativo previsto dall'articolo 6 del Decreto lavoro 2026 (D. L. n. 62/2026) è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, il provvedimento definisce sia le procedure per l’acquisizione delle certificazioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 184/2025, nonché il periodo di validità delle stesse, sia i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dal 2026, dell’esonero contributivo destinato alle aziende che ottengono la certificazione sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.
In particolare, per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026, recante "Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro - Requisiti per il benessere delle famiglie".
L'articolo 4 del decreto in commento regola la procedura di presentazione delle domande di esonero, stabilendo che le aziende che intendano accedere al beneficio debbono inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 della Legge n. 12/1979, secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto con apposite istruzioni.
I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
Per quel che riguarda la misura del beneficio, l’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all’1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
L’esonero, infine, viene riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.