Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: ulteriori imprese ammesse

Si tratta delle aziende i cui periodi di CIGS si sono conclusi entro il 30 novembre 2025 (INPS, messaggio 8 settembre 2026, n. 2758).

L'INPS ha comunicato l'ammissione di ulteriori imprese allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 6 del D.L. n. 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS. Si tratta delle aziende, elencate nell'allegato n. 1 al messaggio in commento, i cui periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.

Tali imprese potranno recuperare la riduzione contributiva tramite conguaglio, entro il limite massimo previsto dai rispettivi decreti direttoriali. Saranno conguagliabili esclusivamente le somme effettivamente spettanti, determinate secondo i criteri già indicati nella circolare INPS n. 143/2025.

Le strutture territoriali INPS dovranno attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W". Le aziende interessate, tramite il flusso Uniemens, dovranno valorizzare l'elemento “ImportoACredito” con il codice causale "L972", entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio in argomento. Per le imprese con attività sospesa o cessata, si applica la procedura delle regolarizzazioni contributive.