AUU: le novità su figli all'estero e lavoratori europei non residenti

Ampliata la platea dei beneficiari dell'Assegno unico e universale (INPS, comunicato 3 settembre 2026).

L'INPS, con il comunicato in commento, ha ricapitolato le novità introdotte dal D.L. n. 19/2026 nell'Assegno unico e universale (AUU), confermate in sede di conversione dalla Legge 50/2026 e già oggetto delle istruzioni operative pubblicate con la circolare n. 81/2026.

In particolare, la prima modifica riguarda i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea: da ora possono essere considerati beneficiari della prestazione, ai soli fini del suo riconoscimento, se fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Tale estensione non cambia le regole con cui si compone il nucleo familiare ai fini ISEE, ma amplia semplicemente la platea dei figli per cui si può richiedere l'assegno.

La seconda novità interessa i lavoratori cittadini di altri paesi UE non residenti in Italia: per loro l'assegno viene riconosciuto e pagato in proporzione alla durata effettiva dell'attività lavorativa svolta in Italia. In pratica, il beneficio segue l'arco temporale del lavoro prestato in Italia, non l'intero anno.

Con l'aggiornamento normativo, cambiano anche le condizioni per accedere alla prestazione. Non è più richiesto, in una delle ipotesi previste, il possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente: al suo posto, un richiedente può soddisfare il requisito anche avendo un contratto di lavoro subordinato o svolgendo un'attività autonoma che comporti l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, a condizione di essere in regola con i contributi.

Per chi lavora in Italia senza risiedervi, la domanda deve essere presentata con riferimento al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa e va rinnovata ogni anno, a partire dal 1° marzo.

Le domande presentate dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, vengono definite in via provvisoria in attesa dell'adeguamento dei sistemi informatici. A partire da maggio 2026, gli importi mensili saranno oggetto di verifica e, se necessario, di rielaborazione: potranno essere confermati, ricalcolati, integrati con somme a credito oppure sottoposti a recupero in caso di somme indebitamente percepite.

Resta fermo, in tutti i casi, il rispetto delle regole di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri previste dal Regolamento europeo 883/2004.