Riders: LUL anche per le mensilità in cui il lavoratore non ha effettuato alcuna consegna

 

Con Interpello del 31 agosto 2026, n. 1, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, sull'estensione dell'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro  ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.

In particolare, si avanzano dubbi:

- sulla corretta applicazione della proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista in sede di conversione del decreto-legge dall’articolo 15, comma 1 bis del d.l.62/2026;

-  sulle modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando l’esecuzione della prestazione e il momento di erogazione del compenso non è contestuale ma differita nel tempo, oppure quando, in presenza di un contratto di lavoro attivo, la prestazione lavorativa non sia stata resa in alcuni mesi;

- sulla registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo. Ci si chiede, soprattutto, se tali ordini si debbano conteggiare come una singola consegna, oppure come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema informatico.

 

Con riferimento al primo quesito Il Ministero del lavoro ritiene, da un lato, che sia il 1° luglio il momento dal quale sorge per il committente l'obbligo giuridico di tenuta del Libro unico del lavoro per i lavoratori di cui all'art. 47bis del d.lgs. n. 81/2015 e che la decorrenza dell'obbligo di compilazione del LUL sia riferita a partire dal periodo di paga di luglio 2026. Dall’altro lato, la previsione della proroga manifesta la volontà del Legislatore di concedere un differimento operativo dell'adempimento che riguarda il nuovo regime applicabile dal luglio 2026, quindi la proroga di 90 giorni deve intendersi applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per le mensilità successive trovano integrale applicazione le tempistiche ordinarie previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL.

 

Circa il secondo dubbio avanzato, il comma 3 bis dell’art. 47 quater, d.lgs. n. 81/2015 dispone esplicitamente l'obbligo di annotazione, per ciascun mese di attività, sia del numero di consegne, sia dell'importo totale erogato. 
Pertanto, l’obbligo normativo appare realizzato quando la registrazione delle consegne nel LUL è effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria. 
Invece, le somme corrisposte dovranno essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e tracciabilità tra le due registrazioni, si ritiene corretta l’indicazione nel campo "note" del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.

 

Per quanto concerne le mensilità in cui il lavoratore autonomo non ha reso alcuna prestazione di consegna, pur in costanza di un contratto di lavoro autonomo regolarmente in essere, e, di conseguenza, non ha maturato alcun diritto a compensi di natura economica, il Ministero del lavoro chiarisce che il Legislatore ha inteso adattare il contenuto del LUL alle caratteristiche del comparto dei lavoratori autonomi che effettuano consegne attraverso piattaforme digitali, prevedendo che il committente debba annotare, per ciascun mese di attività, “anche” il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore. La registrazione sul LUL non intende evidenziare la prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all’orario e alle presenze, ma assume una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e rafforzare la tutela e il controllo nella gig economy. Il committente sarà dunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, ancorché con valori pari a zero, anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato alcun compenso.

 

Infine, quando il lavoratore autonomo riceve una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente, si osserva che il comma 3 bis, come introdotto all’art. 47 quater del D.lgs. n. 81/2025, prevede che nel LUL devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore, senza operare alcun riferimento a una necessaria associazione fra la singola prestazione e la retribuzione correlata. Pertanto, sulla base del tenore letterale della suddetta previsione, si ritiene corretta la prassi suggerita dalla associazione istante in base alla quale si procede a conteggiare le consegne facendo riferimento al sistema tariffario concretamente applicato: se per gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate.  Laddove invece venga corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente, l'operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un'unica consegna.