Fondo telecomunicazioni: le modifiche alla disciplina

Illustrati i nuovi contenuti alla luce del Decreto interministeriale 17 aprile 2026 (INPS, messaggio 3 agosto 2026, n. 2548).
L'INPS ha illustrato i principali contenuti del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) a seguito dell'emanazione del Decreto interministeriale 17 aprile 2026, integrativo del Decreto interministeriale 4 agosto 2023.
Si rammenti che il Fondo è stato istituito al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e di cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, sono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Nello specifico, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 luglio 2025 era stata data attuazione alla normativa prevista dal comma 11-bis dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015.
In particolare, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, l’articolo 2, comma 6 del D.I. 11 luglio 2025 ha stabilito che la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore da trasferire dal FIS deve essere indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione da parte dell’INPS e che le risorse certificate sono imputate al bilancio del Fondo alla data di entrata in vigore del relativo decreto integrativo o alla data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo.