NASpI in caso di dimissioni per violenza di genere: le indicazioni

Forniti chiarimenti in materia di dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori (INPS, messaggio 3 agosto 2026, n. 2540).
In base a un parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o di violenza di genere.
Tali dimissioni, infatti, possono, in presenza di determinate condizioni, essere equiparate a dimissioni per giusta causa, con conseguente accesso alla NASpI.
Il riconoscimento, però, non è automatico. Il Ministero ha precisato che la sola esistenza di episodi di violenza o persecuzione, se del tutto estranei al contesto lavorativo, non è sufficiente. È necessario che ricorrano situazioni fattuali chiare, oggettive e documentate che:
- compromettano l'equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- oppure siano collegate alle abitudini della vittima connesse al lavoro, come nel caso di molestie subite lungo il tragitto casa-lavoro.
Un esempio riguarda le condotte persecutorie che impediscono di raggiungere il posto di lavoro in sicurezza: in questi casi la cessazione del rapporto è considerata un recesso necessitato, e non una libera scelta, integrando così la giusta causa per fatto del terzo.
L'elemento determinante resta il collegamento funzionale tra la violenza subita e il rapporto di lavoro, da valutare caso per caso attraverso elementi oggettivi e documentati.