Incentivo alla stabilizzazione: le indicazioni operative

Possibile presentare la domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026 (INPS, messaggio 29 luglio 2026, n. 2518).

A seguito dell'introduzione dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 4 del D.L. n. 62/2026, l'INPS ha fornito le relative istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio.

In particolare, l'Istituto comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero il 29 luglio 2026), è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale dell'INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line (con le modalità specificate al paragrafo 11 della circolare INPS n. 72/2026).

Il messaggio in argomento precisa al riguardo che, qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all’intermediario tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con la quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.

Peraltro, l'Istituto precisa che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.